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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1618/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVARA ANTONIO, Presidente e Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5009/2020 depositato il 02/09/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res._1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 580/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 12 e pubblicata il 03/02/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160023254161 BOLLO 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dei giorni 29 gennaio/3 febbraio 2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha accolto il ricorso proposto da Res._1 avverso la cartella notificatagli da RISCOSSIONE SICILIA S. p.A. per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per l'anno 2011 relativamente all'automezzo targ.
Targa_1
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado.
Il Res._1, ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame, mentre l'agente della riscossione ha chiesto l'estromissione dal giudizio..
Indi, disposta dapprima la sospensione del giudizio ex art. 1 co. 236 della legge n. 197 del 2022 e quindi la sua prosecuzione, all'udienza del 19 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta risulta che, nelle more del giudizio, il Res._1 ha aderito alla c.d. “rottamazione quater”, prevista dall'art. 1, co. da 231 a 252, della legge n. 197/2022, e ha provveduto nel termine stabilito al pagamento della prima rata di quanto complessivamente dovuto.
Ai sensi del predetto art.1, co. 236, secondo periodo, sul quale è intervenuto, con norma di interpretazione autentica, l'art. 12-bis del D.L. 17 giugno 2025 n. 84, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del
2025, secondo cui “ Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio ….” deve essere, di conseguenza, dichiarata l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione tra le parti anche delle spese di questo secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Prima Sezione, in riforma della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 580/12/2020 dei giorni 29 gennaio/3 febbraio 2020, appellata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, nei confronti di Res._1 e di RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., dichiara l'estinzione del giudizio e compensa interamente tra le parti anche le spese di questo secondo grado.
Palermo, 19 gennaio 2026
Il Presidente est.
NT NO
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVARA ANTONIO, Presidente e Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5009/2020 depositato il 02/09/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res._1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 580/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 12 e pubblicata il 03/02/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160023254161 BOLLO 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dei giorni 29 gennaio/3 febbraio 2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha accolto il ricorso proposto da Res._1 avverso la cartella notificatagli da RISCOSSIONE SICILIA S. p.A. per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per l'anno 2011 relativamente all'automezzo targ.
Targa_1
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado.
Il Res._1, ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame, mentre l'agente della riscossione ha chiesto l'estromissione dal giudizio..
Indi, disposta dapprima la sospensione del giudizio ex art. 1 co. 236 della legge n. 197 del 2022 e quindi la sua prosecuzione, all'udienza del 19 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta risulta che, nelle more del giudizio, il Res._1 ha aderito alla c.d. “rottamazione quater”, prevista dall'art. 1, co. da 231 a 252, della legge n. 197/2022, e ha provveduto nel termine stabilito al pagamento della prima rata di quanto complessivamente dovuto.
Ai sensi del predetto art.1, co. 236, secondo periodo, sul quale è intervenuto, con norma di interpretazione autentica, l'art. 12-bis del D.L. 17 giugno 2025 n. 84, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del
2025, secondo cui “ Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio ….” deve essere, di conseguenza, dichiarata l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione tra le parti anche delle spese di questo secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Prima Sezione, in riforma della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 580/12/2020 dei giorni 29 gennaio/3 febbraio 2020, appellata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, nei confronti di Res._1 e di RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., dichiara l'estinzione del giudizio e compensa interamente tra le parti anche le spese di questo secondo grado.
Palermo, 19 gennaio 2026
Il Presidente est.
NT NO