Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 3363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3363 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 30/04/2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.6963 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Piero Gaetani, presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Carmen Moscariello, presso la quale elettivamente domicilia convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.03.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di essere titolare di pensione di invalidità civile come riconosciuto con sentenza n. 3619/2021 del 28/05/2021 del Tribunale del Lavoro di Napoli, emessa nel procedimento r.g. n.
3433/2019, passata in giudicato;
che in sede di pagamento degli importi di pensione - contabilizzati al momento del riconoscimento del diritto alla fruizione- l'istituto convenuto ha operato una decurtazione dell'ammontare spettante di € 3.403,48, riportato con la voce
“recupero indebito numero 00001010604” indicando la seguente motivazione “somme non dovute e trattenute da questa agenzia di produzione.”; che congiuntamente al corso della rimessa della pensione eseguita dall'istituto è stata trattenuta la somma mensile di € 26,66
che tuttavia l , con decorrenza dal mese di luglio 2021, ha trattenuto CP_1 dall'importo di pensione la complessiva somma di € 1.226,36 a cui va aggiunta quella di €
3.403,48 trattenuta in sede di corresponsione degli arretrati di pensione in applicazione della sentenza dinanzi indicata , per complessivi € 4.629,84; che tra le parti è intervenuta la sentenza n. 1138/2024 pubblicata il 13/02/2024 resa nel procedimento iscritto al RG n.
5419/2023 con la quale è stato dichiarato non dovuto qualsiasi importo ritenuto come spettante dall'istituto per la non debenza di corresponsioni previdenziali erogate in applicazione del principio generale dedotto nella predetta sentenza;
che considerato che il giudicato esplica la sua efficacia tra le parti in relazione a qualsiasi rapporto, ne deriva l'illegittimità della trattenuta disposta, indipendentemente da ogni aspetto di non fondatezza del credito, e che qualsiasi credito, anche se fondato ed effettivo, non può incidere sul diritto alla pensione di cui è titolare nell'importo spettante mediante la compensazione;
che è dunque agevole rilevare il carattere indebito delle trattenute eseguite dall' ed il CP_2
conseguente obbligo di provvedere al pagamento delle somme predette unitamente ai relativi accessori come per legge con particolare riferimento agli interessi legali.
Tanto premesso ha concluso chiedendo di “ a)dichiarare la non compensabilità degli asseriti crediti dell'istituto con l'importo di pensione per invalidità civile dell'istante; b)dichiarare indebite le trattenute eseguite in questa guisa;
c)ordinare l'integrazione degli importi rimessi in guisa tale da assicurare all'isante la percezione dell'importo di pensione dovuto nella sua totalità; c)condannare per l'effetto l'istituto al pagamento della somma di € 4.629,84 per le causali dianzi indicate ed espresse oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo salvo e riservato ogni altro diritto;
” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l' ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1 chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, ha rappresentato la temerarietà della domanda attesa la sussistenza di un pregresso giudicato tra le parti;
in particolare ha evidenziato che la sentenza invocata dalla ricorrente si riferisce ad un indebito diverso da quello dedotto in questo giudizio, per il quale
CP_ l sta operando le trattenute, attesa la sussistenza di diversi indebiti a carico della ricorrente;
che l'indebito recante il numero 1010604, oggetto del presente giudizio, è relativo all'indennità di accompagnamento revocata, pagata nel periodo novembre 2005/ aprile 2012 ed è stato già oggetto di altro giudizio iscritto al n RG.20596/22 e definito con sentenza di rigetto n.1825/24, con la quale la ricorrente è stata condannata sia alle spese del giudizio
CP_ sia al risarcimento del danno per lite temeraria, in favore dell' , in quanto la contestazione dell'indebito era stata già rigettata con precedente sentenza, n. 3373/2020, passata in giudicato;
che la ricorrente è a conoscenza della pretesa restitutoria e del suo motivo conseguente alla indebita erogazione dell'indennità di accompagnamento;
che dunque l'odierno ricorso appare del tutto pretestuoso, temerario oltre che infondato.
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Al fine della delimitazione del tema d'indagine deve evidenziarsi che le circostanze dedotte dall' per comprovare l'infondatezza della domanda attorea risultano provate per CP_1
tabulas
Dalla documentazione versta agli atti da entrambe le parti processuali si evince infatti che la sentenza n. 1138/2024 su cui si fonda l'asserita illegittimità del recupero delle somme indebitamente percepite attiene ad altra fattispecie e, segnatamente, all'indebito identificato con n. 5056434, riferito a ratei percepiti da gennaio 2011 a febbraio 2012 di pensione cat. invciv n. 07611572 ( cfr raccomandate dell' in data 29.09.2014 e in data 28 febbraio CP_1
2023 e sent. n. 1138/2024 avente ad oggetto il provvedimento di recupero dell' in data CP_1
28.02.2023, anch'esso versato in atti).
Quindi l'unico punto in comune che hanno le due fattispecie d'indebito – di cui la prima definiva con la sentenza n. 1138/2024 e la seconda oggetto del presente giudizio – è la prestazione su cui l ha previsto la trattenuta e della quale attualmente fruisce la CP_1 ricorrente, ossia l'assegno di invalidità civile identificato come prestazione n. 07658001 ( cfr anche cedolino marzo 2024 in atti).
Diversi invece sono i periodi e le causali, come chiarito dal differente numero identificativo di ciascun indebito. Ed infatti quello di cui si controverte in questa sede, riferito al periodo compreso dal 01/11/2005 al 30/04/2012, è l'indebito identificato con n. 1010604 riportato in calce alle raccomandate inviate alla ricorrente dall' del 26.09.2012 , del 16.12.2013 del CP_1
29.10.2021( cfr all nella prod ). CP_1
Pertanto la sentenza n. 1138/2024 richiamata nel ricorso riferita alla comunicazione d'indebito del 28.02.2023 non è utilmente invocabile nel presente giudizio al fine di eccepire l'asserito giudicato, che costituisce l'unico motivo su cui si fonda la domanda di accertamento negativo del credito dell' che per ciò solo deve ritenersi infondata. CP_1
Inoltre risulta fondata l'eccezione di giudicato sollevata dall' , dal momento che la CP_1 vicenda che ha determinato l'indebito di cui qui si controverte ( n. 1010604) è stata già oggetto di ben due giudizi di cui il primo definito con sentenza n. 3373/2020 che nel rigettare il ricorso della ricorrente ha accertato la legittimità del recupero dei ratei di indennità di accompagnamento non spettanti ( cfr sentenza nella prod ) ; il secondo con la sentenza CP_1
di rigetto n. 1845/2024 pronunciata a seguito di ricorso depositato il 15.11.2022 dalla stessa ricorrente, con cui è stata chiesto – ancora una volta - l'accertamento dell'illegittimità del CP_ recupero dell'indebito operato dall' con la comunicazione dell' 8.7.2019, contraddistinto dal n.1010604, ossia lo stesso del presente giudizio.
Allo stato degli atti deve ritenersi pacifico in causa che le entrambe le sentenze indicate siano passate in giudicato.
Giova ricordare che il giudicato, destinato a fissare la regola del caso concreto, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Nella fattispecie in esame è già stata emessa una sentenza avente ad oggetto l'asserito indebito, con pronuncia che ha accertato in via definitiva la legittimità del provvedimento di recupero degli importi indebitamente percepiti dalla ricorrente a titolo di ratei di indennità di accompagnamento ( cfr sent. 3373/2020)
Conclusivamente la domanda è inammissibile per intervenuto giudicato.
Quanto alle spese di giudizio, in relazione alle quali l ha chiesto la condanna della CP_1
ricorrente anche per lite temeraria, deve in primo luogo rilevarsi che, sebbene nelle conclusioni del ricorso sia stata dedotta la sussistenza delle condizioni per l'esenzione ai sensi dell'art 152 disp att cpc, tuttavia non è stata versata agli atti la prescritta dichiarazione sottoscritta dalla parte. Ad ogni modo all'esito del percorso motivazionale fin qui sviluppato deve senz'altro ritenersi che l'azione presenti i profili della eccepita temerarietà, considerato che delle questioni proposte in questa sede, già oggetto di verifica giudiziale con esito totalmente negativo per l'attrice, non è stato fatto alcun cenno nell'atto introduttivo.
La ricorrente pertanto, in virtù del principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
a) dichiara il ricorso inammissibile per intervenuto giudicato sulla medesima questione b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' che si CP_1 liquidano in complessivi € 2.620,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge
Napoli 30.04.2024
Il Giudice