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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 280/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2980/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ag.entrate - ON - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2765/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 8 e pubblicata il 03/04/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210028043403501 REGISTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2765/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 nei confronti della EN delle Entrate e della EN delle Entrate ON (costituiti), avverso la cartella di pagamento n°
09420210028043403501, per omesso insufficiente pagamento imposta di registro, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte privata, in quanto tra la notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione n. 2010/1T/1874 notificato in data 13/08/2012 al de cuius Nominativo_2, padre della ricorrente, e la notifica della cartella impugnata, perfezionatasi in data 22.4.24, erano decorsi oltre 10 anni, pur considerando la sospensione di 542 giorni di cui alla normativa relativa al periodo dell'emergenza COVID.
Avverso tale sentenza ha proposto appello ADER, deducendo che, a fronte della notifica dei precedenti atti riscossivi, il giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso. Ha lamentato, altresì, l'omessa valutazione di tale documentazione relativa alla notifica di atti interruttivi, nonché l'errata applicazione della disciplina emergenziale, atteso che “Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg. (o di 492 gg.) ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione (cfr. punto 3.9.2 della citata circolare AdE n. 25/E del
2020). La differenza tra l'istituto della sospensione e quello della proroga non determina alcuna incompatibilità tra di essi, con la conseguenza che gli effetti dell'una e dell'altra risultano essere del tutto “cumulabili”.
Contrariamente a quanto asserito dai giudici di prime cure, nel caso che ci occupa, non risulta intervenuta la decadenza/prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati entro il 07.03.2020, i termini nei confronti del debitore scadenti in data successiva al 31.12.2021 devono intendersi sospesi per 478 giorni
(ovvero 492 giorni), ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n.
18/2020 e del comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.”.
L'EN delle Entrate, al pari della contribuente, è rimasta contumace.
All'esito della udienza odierna, il giudizio è stato quindi deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Nono soccorrono invero indici testuali né approdi giurisprudenziali che consentano di avallare la lettura dell'appellante, secondo cui si sommerebbero una proroga ed una sospensione, addivenendo – se ben si intende il ragionamento della parte – ad un cumulo dei due termini che determinerebbe uno slittamento in avanti del termine estintivo di oltre tre anni, in totale collisione anche con la ratio della disposizione, che induce a commisurare la durata della sospensione alla durata della fase di stallo dell'attività riscossiva.
Va tuttavia rilevato che, nella specie, si discorre di un'iscrizione a ruolo effettuata in data 10.12.21, sì che trova applicazione il disposto del comma 4 bis dell'art. 68 d.l. 18/20, secondo cui, per le iscrizioni a ruolo operate durante il periodo emergenziale e, anche successivamente, fino al 31.12.21, sono prorogati di 24 mesi i termini di prescrizione e decadenza. Pertanto, la sospensione ha una durata più lunga rispetto all'arco temporale di 542 giorni, individuato dal primo decidente, verosimilmente avendo riguardo al comma I dell'art. 68 cit., laddove prevede la sospensione dei versamenti scadenti nel periodo dall'8.3.20 al 31.8.21.
Considerando la predetta proroga biennale di cui all'anzidetto comma 4 bis, la scadenza del termine prescrizionale decennale, che naturalmente sarebbe maturata il 13.8.22, finisce per slittare al 13.8.24.
Considerando tale proroga, la prescrizione decennale relativa ai tributi erariali non risulta decorsa. Si impone una antitetica soluzione in relazione alle sanzioni ed agli interessi maturati prima dell'ultimo quinquennio
(computato considerando la sospensione “emergenziale” ex art. 68 D.L. 18/20), atteso che, per le sanzioni, la natura quinquennale della prescrizione è sancita da una norma tributaria ad hoc (art. 20 co. 3 D.lgs.
472/97), mentre per gli interessi trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., come peraltro chiarito dalla Corte di legittimità, con ferma giurisprudenza, ribadita anche in epoca recente (v. Cass. civ., sez. tributaria, 24 gennaio 2023, n. 2095 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Entro tali limiti può quindi accogliersi il ricorso.
Il ripartirsi della soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo limitatamente alle sanzioni ed agli interessi ultraquinquennali.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12 febbraio 2026
Il Presidente estensore
DR AN
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2980/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ag.entrate - ON - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2765/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 8 e pubblicata il 03/04/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210028043403501 REGISTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2765/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 nei confronti della EN delle Entrate e della EN delle Entrate ON (costituiti), avverso la cartella di pagamento n°
09420210028043403501, per omesso insufficiente pagamento imposta di registro, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte privata, in quanto tra la notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione n. 2010/1T/1874 notificato in data 13/08/2012 al de cuius Nominativo_2, padre della ricorrente, e la notifica della cartella impugnata, perfezionatasi in data 22.4.24, erano decorsi oltre 10 anni, pur considerando la sospensione di 542 giorni di cui alla normativa relativa al periodo dell'emergenza COVID.
Avverso tale sentenza ha proposto appello ADER, deducendo che, a fronte della notifica dei precedenti atti riscossivi, il giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso. Ha lamentato, altresì, l'omessa valutazione di tale documentazione relativa alla notifica di atti interruttivi, nonché l'errata applicazione della disciplina emergenziale, atteso che “Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg. (o di 492 gg.) ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione (cfr. punto 3.9.2 della citata circolare AdE n. 25/E del
2020). La differenza tra l'istituto della sospensione e quello della proroga non determina alcuna incompatibilità tra di essi, con la conseguenza che gli effetti dell'una e dell'altra risultano essere del tutto “cumulabili”.
Contrariamente a quanto asserito dai giudici di prime cure, nel caso che ci occupa, non risulta intervenuta la decadenza/prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati entro il 07.03.2020, i termini nei confronti del debitore scadenti in data successiva al 31.12.2021 devono intendersi sospesi per 478 giorni
(ovvero 492 giorni), ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n.
18/2020 e del comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.”.
L'EN delle Entrate, al pari della contribuente, è rimasta contumace.
All'esito della udienza odierna, il giudizio è stato quindi deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Nono soccorrono invero indici testuali né approdi giurisprudenziali che consentano di avallare la lettura dell'appellante, secondo cui si sommerebbero una proroga ed una sospensione, addivenendo – se ben si intende il ragionamento della parte – ad un cumulo dei due termini che determinerebbe uno slittamento in avanti del termine estintivo di oltre tre anni, in totale collisione anche con la ratio della disposizione, che induce a commisurare la durata della sospensione alla durata della fase di stallo dell'attività riscossiva.
Va tuttavia rilevato che, nella specie, si discorre di un'iscrizione a ruolo effettuata in data 10.12.21, sì che trova applicazione il disposto del comma 4 bis dell'art. 68 d.l. 18/20, secondo cui, per le iscrizioni a ruolo operate durante il periodo emergenziale e, anche successivamente, fino al 31.12.21, sono prorogati di 24 mesi i termini di prescrizione e decadenza. Pertanto, la sospensione ha una durata più lunga rispetto all'arco temporale di 542 giorni, individuato dal primo decidente, verosimilmente avendo riguardo al comma I dell'art. 68 cit., laddove prevede la sospensione dei versamenti scadenti nel periodo dall'8.3.20 al 31.8.21.
Considerando la predetta proroga biennale di cui all'anzidetto comma 4 bis, la scadenza del termine prescrizionale decennale, che naturalmente sarebbe maturata il 13.8.22, finisce per slittare al 13.8.24.
Considerando tale proroga, la prescrizione decennale relativa ai tributi erariali non risulta decorsa. Si impone una antitetica soluzione in relazione alle sanzioni ed agli interessi maturati prima dell'ultimo quinquennio
(computato considerando la sospensione “emergenziale” ex art. 68 D.L. 18/20), atteso che, per le sanzioni, la natura quinquennale della prescrizione è sancita da una norma tributaria ad hoc (art. 20 co. 3 D.lgs.
472/97), mentre per gli interessi trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., come peraltro chiarito dalla Corte di legittimità, con ferma giurisprudenza, ribadita anche in epoca recente (v. Cass. civ., sez. tributaria, 24 gennaio 2023, n. 2095 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Entro tali limiti può quindi accogliersi il ricorso.
Il ripartirsi della soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo limitatamente alle sanzioni ed agli interessi ultraquinquennali.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12 febbraio 2026
Il Presidente estensore
DR AN