TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/01/2026, n. 7
TAR
Ordinanza cautelare 9 dicembre 2024
>
TAR
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Difetto di istruttoria e violazione delle garanzie procedimentali

    Il Tribunale ha ritenuto sussistente il vizio di difetto di istruttoria e la violazione dell'art. 7 della L. 241/1990 per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento. Ha evidenziato i ritardi del Comune e la natura emendabile delle criticità riscontrate, sostenendo che la comunicazione avrebbe potuto portare a una decisione diversa.

  • Altro
    Violazione del principio di proporzionalità

    Questo motivo è assorbito dalla decisione sui vizi di procedura.

  • Altro
    Violazione della normativa regionale e difetto dei presupposti

    Questo motivo è assorbito dalla decisione sui vizi di procedura.

  • Altro
    Violazione del legittimo affidamento

    Questo motivo è assorbito dalla decisione sui vizi di procedura.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo