Ordinanza cautelare 9 dicembre 2024
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00007/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12223/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12223 del 2024, proposto da
Clarima S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cherubini e Giancarlo Pica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Velletri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lorella Karbon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
- dell’ordinanza n. 327 del 03/10/2024, notificata il 07/10/2024, con la quale il Comune di Velletri, in forza di criticità igienico sanitarie accertate nel corso di un sopralluogo effettuato in data 3/9/2024 presso la struttura per anziani gestita dalla ricorrente, tali da non consentire il rilascio di idoneità igienico sanitaria, con conseguente impossibilità di procedere alla regolarizzazione della S.C.I.A. del 29/7/2016, attraverso il rilascio di provvedimento autorizzatorio espresso secondo quanto disposto dalla Regione Lazio, ha ordinato: a) di procedere entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica dell’ordinanza al trasferimento degli anziani ospiti presso adeguate strutture, secondo le esigenze psico-fisiche dei singoli utenti, in comune accordo con i familiari degli stessi, ovvero, in alternativa, al rientro degli ospiti presso le proprie famiglie; b) di procedere alla chiusura della struttura residenziale appena saranno terminate le operazioni di trasferimento di tutti gli ospiti, comunque entro il suddetto termine di giorni 30 (trenta) dalla data di notifica dell’ordinanza;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali, se ed in quanto lesivi degli interessi della Società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Velletri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa NZ AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società ricorrente gestisce una comunità alloggio per anziani nel Comune di Velletri, Via Passo Dei Coresi, 21D, con una capacità ricettiva di 10 ospiti, in forza di una S.C.I.A. di apertura del 29/7/2016, in ossequio ad una prassi che, al tempo, il Comune consentiva, ma posta nel nulla a seguito dell’avviso manifestato dalla Regione Lazio, la quale, con nota del 28/09/2018 prot. U.0592396, ha precisato che l’attività relativa a strutture socio assistenziali per anziani può essere esercitata solo a seguito del rilascio di un provvedimento autorizzativo espresso ai sensi della L. R. del Lazio n. 41/2003. Conseguentemente, la ricorrente riferisce di avere richiesto e sollecitato con diverse istanze il rilascio della prescritta autorizzazione, da ultimo con p.e.c. del 04/05/2020.
1.1 Senonchè, nel corso di un’ispezione effettuata presso la struttura de qua , in data 25/5/2020, dal personale incaricato del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. Roma 6 (al fine di verificare il rispetto delle disposizioni finalizzate a prevenire la diffusione del virus Covid-19): “ è stato accertato che nell’immobile ispezionato risultava essere in funzione una struttura socio-assistenziale con nr. 10 (dieci) ospiti priva di titolo autorizzativo da parte del Comune di Velletri ”, e il relativo verbale nr. 08/2020 (prot. 2905/2020 del 29/05/2020) trasmesso al Comune interessato.
1.2 Successivamente, su richiesta dell’Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona del Comune di Velletri, due tecnici del Dipartimento di Prevenzione, Servizio I.S.P. (Igiene e Sanità Pubblica) della A.S.L. Roma 6 hanno effettuato, in data 3/09/2024, un ulteriore sopralluogo presso la struttura assistenziale di che trattasi, nel corso del quale, pur dando atto che la stessa: “ risultava pulita e in buone condizioni igienico-sanitarie ”, hanno riscontrato alcune criticità dettagliatamente riportate nella relazione redatta a conclusione del medesimo sopralluogo (cfr. relazione di servizio prot. interno 0012770/2025 del 18/09/2024), e per l’effetto negato il rilascio del richiesto parere di idoneità igienico-sanitaria.
1.3 Sulla scorta di tale esito e della conseguente ritenuta impossibilità: “ di procedere alla regolarizzazione della S.C.I.A. attraverso il rilascio di provvedimento autorizzativo espresso secondo quanto disposto dalla Regione Lazio; ”, il Comune di Velletri ha adottato l’ordinanza di chiusura meglio specificata in epigrafe, avverso la quale è insorta l’odierna ricorrente con atto di gravame notificato alla controparte in data 7/11/2024 e depositato in giudizio in data 20/11/2024, rassegnando le censure di seguito indicate.
2.1 Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; dell’art. 97 della Costituzione; violazione delle regole del giusto procedimento: difetto di istruttoria; eccesso di potere sotto il profilo del grave travisamento dei fatti e dell’erroneità dei presupposti; irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto, con cui la Società ricorrente ha dedotto il vizio di difetto di istruttoria.
2.2 Violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/990 s.m.i. per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
Con questo secondo gruppo di motivi di censura la Società ricorrente lamenta che, non ricorrendo nella specie: “ le ragioni di impedimento che esonerano la PA dall’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, è di palmare evidenza il primo grande vulnus arrecato alla società ricorrente che è venuta a conoscenza della volontà della PA, dopo otto anni dall’inizio dell’attività, solo ed esclusivamente con la notifica del provvedimento ablativo che in questa sede si impugna, con gravissima violazione di tutte quante le prescrizioni in materia di garanzia procedimentale. ”.
2.3 Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità.
Con questo terzo mezzo di gravame la Società ricorrente asserisce, in sostanza, che la disposta chiusura sarebbe illegittima integrando gli estremi di una misura non necessaria, inutilmente afflittiva, in quanto eccedente rispetto all’interesse pubblico perseguito.
2.4 Violazione ed errata applicazione della Legge Regionale del Lazio n. 41/2003; errata applicazione degli artt. 1, 3, 4, 4 bis e 13 della L. R. n. 41/2003; eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto; sviamento; ingiustizia manifesta e perplessità.
Con questa quarta serie di censure, la Società ricorrente evidenzia che: “ dalla nota del Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. Distretto 2-5 prot. N. 12770 del 18/09/2024, richiamata nell’opposta Ordinanza, non si evidenzia alcuna irregolarità di carattere sanitario, igienico all'interno della struttura ma si segnala al Comune di Velletri che siano necessarie alcune prescrizioni alla stessa, in premessa evidenziate e che l’attività viene esercitata senza autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 della L.R. 41/2003. ”, per modo che non vi sarebbe stata alcuna urgente necessità di intervenire con un provvedimento di chiusura a presidio di inesistenti esigenze igienico-sanitario degli anziani ospiti, ai quali, al contrario, il trasferimento provocherebbe intuibili disagi legati proprio all’età avanzata e alle condizioni di salute. Conseguentemente, il Comune di Velletri: “ Prima di adottare un provvedimento di chiusura di una struttura operante da otto anni [..] avrebbe dovuto valutare altre azioni amministrative più rispondenti alla tutela sia degli interessi pubblici che privati..; ”: in particolare, il Comune resistente avrebbe errato a emettere un’ordinanza di chiusura: “ anzichè una diffida alla Società Ricorrente, su quanto evidenziato dalla ASL ROMA 6 di eliminare le criticità riscontrate per munirsi del prescritto parere di idoneità igienico sanitario entro un termine prestabilito.
2.5 Eccesso di potere; affidamento nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Con quest’ultimo mezzo di gravame la ricorrente si duole che la gravata ordinanza lederebbe il legittimo affidamento da essa riposto sulla S.C.I.A. presentata nel 2016 quale valido titolo autorizzatorio all’esercizio dell’attività di comunità alloggio per anziani intrapresa, stante quanto previsto dalla determinazione comunale n. 675 del 19/07/2016.
3. Il 25/11/2024 il Comune di Velletri ha depositato in giudizio una memoria di costituzione e difesa con cui, richiamando gli artt. 12 e 13 della Legge Regionale del Lazio del 12 dicembre 2003 n. 41 e la circolare n. 592326 del 28/09/2018 della Regione Lazio, eccepisce l’infondatezza del ricorso ex adverso proposto, chiedendone la reiezione, con vittoria di spese.
4. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.
5. All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria e della obliterazione delle garanzie procedimentali correlate al mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla chiusura della comunità alloggio per anziani di cui è causa.
7. Fermo restando, infatti, che, a oggi, la predetta struttura deve reputarsi priva del necessario titolo autorizzativo espresso, non potendosi condividere l’impostazione della Società ricorrente secondo la quale il funzionamento della medesima struttura dovrebbe reputarsi legittimato dalla S.C.I.A. presentata il 29/7/2016, che avrebbe consolidato i propri effetti non essendo stata né inibita nè annullata dall’Ente locale nei termini e secondo le modalità disciplinate dall’art. 19, commi 3 e 4, della Legge n. 241/1990, per la dirimente ragione la S.C.I.A. non è sufficiente per esercitare la delicata attività di comunità alloggio per anziani, cionondimeno il Collegio condivide la censura di difetto di istruttoria dedotta dalla ricorrente alla luce del comportamento dilatorio e non sempre lineare tenuto dalla resistente A.C.
8. Infatti, come evincibile dai documenti depositati in atti e, in particolare, dalla relazione prot. n. 66246 del 14/11/2024, il Comune di Velletri, con determinazione n. 675 del 19/7/2016, aveva disposto, in ottemperanza all’art. 19 della Legge 241/1990 come modificato dall’art. 49 comma 4 bis della Legge 122/2010, l’adozione della procedura di S.C.I.A. per l’apertura e il funzionamento delle strutture socio assistenziali de quibus , quale iter amministrativo da seguire.
Con la conseguenza che l’odierna ricorrente, con il deposito, in data 29/7/2016, presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune resistente, della S.C.I.A. per l’avvio dell’attività socio assistenziale per anziani nella struttura sita in Via Passo dei Coresi, 21D — Velletri, si è adeguata alla predetta indicazione, allegando la documentazione prescritta.
8.1 Va, inoltre, sottolineato che il Comune di Velletri per ben quattro anni ha omesso di espletare le doverose funzioni di vigilanza e controllo sulla struttura de qua , prescritte dall’art. 12 della L. R. n. 41/2003, come inequivocamente provato da quanto si legge nella mentovata relazione (prot. n. 66246/2024) a tenore della quale: “ questo Ufficio solo nel 2020 è venuto a conoscenza della S.C.I.A. che CLARIMA ha presentato in cartaceo nel 2016, quando la ASL nell'ambito degli interventi legati alla prevenzione della diffusione del virus Covid19 e della relativa assistenza ai malati, effettuava controlli sia presso le strutture regolarmente autorizzate, sia presso strutture oggetto di segnalazione per la presenza di casi di contagio o su segnalazione dei parenti degli ospiti. ”
Quindi, è solo in occasione del sopralluogo effettuato dal personale del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. Roma 6 in data 25/5/2020 e della conseguente trasmissione al Comune resistente sia del rapporto di servizio (prot. n. 26715/2020 del 29/05/2020, acquisito al protocollo comunale con n. 25626 dell’1/06/2020), con cui il predetto Dipartimento ha chiesto al Comune di emettere un provvedimento di chiusura della comunità ispezionata, sia del “ verbale di violazione amministrativa redatto ai sensi dell’art. 13, comma 1, punto c) della L. R. n. 41 del 12/12/2023 per mancanza di titolo autorizzatorio per l’esercizio di attività socio-assistenziale ” (verbale 08/2020, prot. n. 86/2020 del 29/05/2020, acquisito al protocollo comunale con n. 25623 dell’1/06/2020), che il Comune di Velletri ha avuto contezza che la comunità alloggio per anziani di che trattasi operasse senza la necessaria autorizzazione espressa.
8.2 Peraltro, sempre ex actis emerge che il Comune resistente, non rinvenendo, in prima battuta, ai propri atti la S.C.I.A. de qua , ma unicamente una S.C.I.A. per la somministrazione di alimenti e bevande, con l’esibita nota prot. n. 0034941 del 29/7/2020, ha comunicato alla Clarima S.r.l. e alla A.S.L. Roma 6 che: “ la struttura in questione, risultando priva di titolo autorizzativo, sarà oggetto di ordinanza di chiusura con separato e successivo provvedimento, così come richiesto dal Dipartimento di Prevenzione SISP con nota prot. Gen. ASL n. 26715 del 29.5.2020. ”
8.3 Senonché, a seguito della esibizione della pertinente S.C.I.A. da parte della Società ricorrente (con nota prot. n. 36811 del 12/8/2020), sono decorsi (quasi) altri 4 anni prima che, con la nota (versata agli atti del giudizio) del 12/1/2024 prot. 0002551, avente a “ OGGETTO: Adempimenti DGR n. 527/2021 - Det. n. G16144//2021, istituzione del portale ASSA - Anagrafe delle Strutture Socio Assistenziali. Pratica Struttura residenziale per anziani sita in Via Passo dei Coresi, 21D – Velletri ”, il Comune di Velletri richiedesse alla Clarima S.r.l. una serie cospicua di documentazione (specificamente enumerata), allo scopo dichiarato di inviarla: “ all’Ufficio Edilizia Privata/Urbanistica e alla ASL al fine della formulazione dei pareri di competenza ”, rispettivamente di conformità urbanistica e di idoneità igienico-sanitaria, “ che, qualora positivi, consentiranno il rilascio del provvedimento autorizzativo ai sensi della L.R. 41/2003. ”.
8.4 Quindi, con nota prot. n. 8707 del 9/2/2024 (tuttavia, non versata agli atti del giudizio), l’odierna ricorrente si è dichiarata disposta a intraprendere quanto necessario e provveduto a inviare la documentazione aggiornata ai fini dell’ottenimento del titolo autorizzativo espresso (cfr. relazione prot. n. 66246 del 14/11/2024).
8.5 Conseguentemente, con nota prot. n. 16712 del 18.3.2024 (non versata agli atti del giudizio), il Comune resistente ha proceduto a richiedere all'Ufficio Edilizia Privata/Urbanistica e al S.I.S.P. dell’A.S.L. i pareri di competenza, sollecitandone la trasmissione in data 28/8/2024 con prot. n. 49944 (cfr. relazione prot. n. 66246 del 14/11/2024).
8.6 In conseguenza di tali richieste, il Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. Roma 6 ha eseguito il summenzionato sopralluogo presso la struttura de qua in data 3/09/2024, durante il quale, come visto, ha riscontrato minime carenze strutturali e organizzative, al punto da precisare che: “ la struttura risultava pulita in buone condizioni igienico sanitarie ”, e concluso nel senso di ritenere: “ necessario che il Comune valuti le misure da intraprendere ai sensi dell'art. 13 c. I lettera c) della L.R. 41/2003 a carico della titolare, per l'assenza del titolo autorizzativo. Si precisa che per la struttura non risulta agli atti di questo Ufficio iniziato alcun iter autorizzativo per l'attività, ai sensi della Legge Regionale 41/2003. Quindi si ritiene, che per dar corso alla richiesta venga istituita una nuova pratica autorizzativa con documentazione aggiornata, previa eliminazione delle criticità riscontrate che sono propedeutiche al fine del rilascio del parere igienico sanitario da parte di codesta ASL. ” (cfr. relazione di servizio prot. interno 0012770/2025 del 18/09/2024, acquisita al protocollo comunale con il numero 0054360 del 19/09/2024).
8.7 Tanto premesso, in merito a quest’ultima relazione osserva il Collegio:
- da un lato, che non corrisponde alle risultanze documentali l’affermazione secondo cui: “ Si precisa che per la struttura non risulta agli atti di questo Ufficio iniziato alcun iter autorizzativo per l'attività, ai sensi della Legge Regionale 41/2003. ”, posto che, al contrario, la sollecitazione del parere di idoneità igienico-sanitaria della comunità di che trattasi prende le mosse proprio dalla richiesta di produzione documentale rivolta dal Comune di Velletri alla Società ricorrente con la prefata nota del 12/1/2024 prot. 0002551, attesa: “ la necessità di acquisire nuovamente, per il notevole periodo di tempo trascorso, la documentazione relativa a atti e certificazioni non più in corso di validità, soggetti a rinnovo o formati in relazione a mutate condizioni e come tali da ripresentare, ” al dichiarato: “ fine di concludere l'istruttoria sulla pratica in oggetto ai sensi della L.R. 41/2003; ” e “ procedere, ai sensi della L.R. 41/2003, a concludere il procedimento con l'emissione di un atto espresso come previsto dalla normativa regionale; ”
- dall’altro lato che, a ben vedere, gli ispettori del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. Roma 6, seppure negano il rilascio del mentovato parere sulla scorta delle criticità accertate, queste ultime, tuttavia, sono reputate suscettive d’essere sanate (“ previa eliminazione delle criticità riscontrate ”), mentre propongono la chiusura della comunità ispezionata (“ si ritiene necessario che il Comune valuti le misure da intraprendere ai sensi dell'art. 13 c. I lettera c) della L.R. 41/2003 a carico della titolare, ”) sulla scorta, non già delle disfunzioni rinvenute, ma della indubbia assenza di un titolo autorizzativo espresso (alla cui emissione il richiesto parere era funzionale).
8.8 In definitiva, dunque, sia i surriferiti ritardi e mancanze imputabili alla resistente A.C. nell’istruzione della pratica finalizzata al rilascio del predetto titolo sia il carattere reversibile delle criticità specificamente enumerate nella più volte menzionata relazione di servizio del S.I.S.P. dell’A.S-L Roma 6 (prot. interno 0012770/2025 del 18/09/2024) – su cui, peraltro, come si vedrà meglio infra , non è stato consentito alla Società ricorrente di interloquire – evidenziano un’attività istruttoria esercitata in modo non tempestivo e adeguato e, quindi, un’azione amministrativa inefficiente e viziata.
9. Così come il Collegio ritiene, altresì, sussistente il dedotto vizio di violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, a norma del quale occorre comunicare l’avvio del procedimento amministrativo.
9.1 Tale disposizione, insieme con quella di cui al successivo art. 8, come noto, ha lo scopo di consentire all’interessato, con riferimento ad ogni atto amministrativo che possa recare offesa ai suoi diritti, libertà ed interessi, di proporre fatti ed argomenti e, occorrendo, di offrire mezzi di prova di cui l’Autorità amministrativa deve tener conto.
9.2 Tale esigenza non si pone, oltre che nelle eccezioni espressamente disciplinate dal legislatore (che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie, in cui non è emersa una situazione di imminente pericolo per l’incolumità e/o la salute degli anziani ospiti), anche quando tale scopo collaborativo sia stato ampiamente raggiunto ed una comunicazione formale dell’avvio è superflua (Cfr. Cons. Stato, V Sez., 1° aprile 1997 n. 306).
9.3 Nella fattispecie di cui è causa, invece, pur ribadendo il Collegio che la prescritta autorizzazione comunale - la cui concessione è subordinata al previo accertamento da parte dell’autorità amministrativa competente della esistenza in capo al privato istante dei necessari requisiti e presupposti richiesti dalla legge – costituisce conditio sine qua non per la regolare apertura e funzionamento delle strutture residenziali o semi-residenziali per anziani, cionondimeno è evidente come le descritte peculiarità del caso in esame imponessero al Comune resistente l’assolvimento dell’obbligo di previa e tempestiva comunicazione alla Società ricorrente dell’intrapreso procedimento volto alla chiusura della comunità alloggio per anziani da essa gestita.
9.4 In particolare, il cospicuo (8 anni) ritardo con cui il Comune è intervenuto sulla posizione di manifesta irregolarità in cui per quasi un decennio ha operato la prefata struttura e, soprattutto, la natura emendabile delle criticità riscontrate nel corso del sopralluogo del 3/10/2024, mettono in luce come la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe potuto permettere alla Clarima S.r.l. di fornire elementi di conoscenza utili al miglior governo della complessa vicenda di cui è causa e in tal modo fare indirizzare diversamente l’Amministrazione.
9.5 Inoltre - ribadito che lo scopo della comunicazione di avvio del procedimento è funzionale, da un lato, a tutelare il soggetto interessato già nel corso procedimento amministrativo mediante l’instaurazione del contraddittorio e, dall’altro, a fornire all’Amministrazione elementi di conoscenza utili o indispensabili a una ponderata valutazione dell’interesse pubblico - devesi ricordare che il Consiglio di Stato ha anche chiarito che, nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la mancata o incompleta comunicazione e la conseguente lesione della propria pretesa partecipativa, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (C.d.S., sez. IV, 9 maggio 2024, n. 4189; id., 9 dicembre 2015, n. 5577; id., 15 luglio 2013, n. 3861; id., 20 febbraio 2013, n. 1056; id., 16 febbraio 2012, n. 823; id., 28 gennaio 2011, n. 679; sez. V, 20 agosto 2013, n. 4192).
9.6 E nel caso di specie, la Società ricorrente ha puntualmente assolto all’onere su di essa gravante di indicare gli elementi che avrebbe inteso portare a conoscenza dell’Amministrazione a fronte delle mancanze/irregolarità accertate nel corso del secondo sopralluogo effettuato presso la propria struttura assistenziale, come ampiamente esposto nella parte in fatto del ricorso all’esame (cfr. pagg. 3-8).
9.7 Da ultimo, il Collegio ritiene utile richiamare una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sezione III, 24/09/2024, n. 7758) che, seppure relativa a fattispecie parzialmente diversa (revoca dell’autorizzazione e conseguente chiusura dell’attività di R.S.A. per gravi irregolarità, disposta dall’Amministrazione prescindendo dal rispetto delle regole di partecipazione procedimentale), nel censurare il comportamento del Comune: “ che aveva omesso di valutare gli scritti difensivi prodotti dalla ricorrente, in violazione delle principali norme che governano il contraddittorio nell’adozione di un provvedimento gravemente lesivo, trattandosi di chiusura di una struttura che assiste anziani non autosufficienti ”, ha sancito un principio di portata generale a mente del quale: “ Premessa, come poc'anzi riferito, la necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 (cfr. la citata sentenza del Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2419), occorre rilevare che il Comune di -OMISSIS- ha, in ogni caso, omesso qualsivoglia valutazione degli scritti difensivi, in aperta violazione delle principali norme che regolano il contraddittorio e, più in generale, il procedimento amministrativo, mediante l'adozione come si è già detto di un provvedimento gravemente lesivo, trattandosi si ripete di chiusura di una struttura che assiste anziani; occorre altresì rilevare che, il Comune intimato non ha, in ogni caso, spiegato, nell'atto tutorio del -OMISSIS- 2022, plausibili ragioni per le quali ha omesso di esaminare il contenuto degli scritti, così prescindendo dall'ascolto della versione dei fatti allegati dalla ricorrente. ”
9.8 Facendo applicazione delle predette coordinate ermeneutiche e alla luce delle specificità del caso concreto, pertanto, il Collegio ritiene che la gravata ordinanza di chiusura è illegittima anche per avere il Comune di Velletri violato le facoltà procedimentali della Società destinataria della avversata misura tutoria.
10. Per tutte le ragioni che precedono, e con assorbimento delle ulteriori censure, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della ordinanza n. 327 del 03/10/2024, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa da adottarsi nel rispetto dei principi indicati in parte motiva.
11. Cionondimeno, sussistono i presupposti di legge (stante la peculiarità della questione trattata) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza epigrafata nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa da adottarsi nel rispetto dei principi indicati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
HE IL, Presidente
NZ AR, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ AR | HE IL |
IL SEGRETARIO