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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 349/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente e Relatore
UG IA, Giudice
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 857/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001929000 IRPEF 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe il contribuente ha impugnato il diniego formalizzato dall'A. fiscale sull'istanza di annullamento in autotutela della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
298.80.2025.00001929000 adottata da A.d.E.R. Siracusa con la p.e.c. del 10.04.2025, deducendo la violazione dell'art. 86 del d.P.R. 602/1973, lettera m-bis, comma 2.
Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- Si è costituita in giudizio A.d.E.R. Siracusa la quale ha eccepito il “difetto di giurisdizione del Giudice tributario, con riferimento agli avvisi INPS e, più in generale, con riferimento agli atti presupposti al PFA, non aventi natura tributaria;
invero, nel caso di specie, il PFA si riferisce anche a crediti INPS, INAIL e contravvenzioni al CdS, pertanto, per tali crediti, la giurisdizione è del G.O. (Tribunale del Lavoro e Giudice di Pace competenti per territorio)”.
Nel merito ha confutato la tesi del ricorrente puntualizzando che “controparte non contesta la regolare notifica delle cartelle esattoriali, l'opposizione è infondata, poiché, il contribuente non ha adeguatamente provato che il suo veicolo sia strumentale alla propria attività. Invero, ai sensi del D.L. n. 69/2013, affinché l'auto possa configurarsi come bene strumentale, deve essere necessaria per l'esecuzione dell'attività di impresa e non per il mero trasporto del proprietario”.
Ha concluso per l'inammissibilità del gravame e comunque per il suo rigetto nel merito siccome infondato, con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario.
3.- All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso è infondato e va respinto.
4.1.- Occorre preliminarmente dare atto che l'atto impugnato non è la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 298.80.2025.00001929000, bensì il diniego espresso prot. 2126526 del 04.04.2025 che l'A.d.E.R. ha adottato sull'istanza di annullamento in autotutela proposta dal ricorrente.
Trattasi di impugnativa di diniego espresso previsto dall'art. 19, comma 1, lett. g-ter e art. 10-quinquies legge
212/2000 (potere di autotutela facoltativa), che nel caso in questione è stato motivato «in quanto non risulta che il veicolo Targa_1 interessato sia effettivamente “strumentale all'attività d'impresa o della professione” e, in particolare, che il suo utilizzo sia inerente e funzionale al relativo esercizio e al conseguimento dei connessi ricavi. Anche nella considerazione che non si tratta dell'unico veicolo in proprietà al contribuente
» (v. diniego di autotutela, in atti).
A supporto del gravame il ricorrente a pag. 3 del ricorso ha puntualizzato che “Nel caso di specie del ricorrente si produce al fine della prova dell'esercizio dell'attività di impresa la visura camerale (peraltro riscontrabile tramite gli accessi officiosi da parte dell'A.d.E.R.) Per la destinazione all'uso strumentale della vettura con la iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili. E poi di fatto, la necessità di recarsi negli immobili dei committenti con la macchina. All'esito dell'istruttoria, l'A.d.E.R. va a trovare una macchina vecchia di oltre 20 anni, (ovviamente già ammortizzata) per esternare definitivi rifiuti in presenza di altre macchine intestate, prossime alla rottamazione” (v. pag. 3 del ricorso).
4.2.- La Corte osserva che l'argomentazione formulata da A.d.E.R. Siracusa nella parte in cui è stato rilevato che il ricorrente è proprietario di più autovetture, abbia concreta portata dirimente, che sotto il profilo logico non è stata scalfita da nessuna argomentazione confutativa prospettata dal ricorrente, il quale si è, invece, limitato ad affermare che le altre autovetture ad egli intestate sarebbero “prossime alla rottamazione”.
La presenza di altre autovetture disponibili, in proprietà del ricorrente, ha piena attitudine a sterilizzare l'essenza stessa del gravame, cioè lo stesso interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c., in quanto l'astratta possibilità di poter esercitare l'attività d'impresa per mezzo di altre autovetture de-quota l'intera prospettazione di cui al gravame e lo seleziona per il rigetto.
In conclusione, il ricorrente non ha dimostrato che l'auto Dacia targata Targa_1 è ai sensi dell'art. 86 d. P.R. 602/1973 “strumentale all'attività di impresa o della professione”, per cui il ricorso non ha pregio e va respinto.
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di giudizio nella misura di euro 1.736,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_2.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 16.02.2026.
Il Presidente, relatore: dott. Salvatore Virzì
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente e Relatore
UG IA, Giudice
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 857/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001929000 IRPEF 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe il contribuente ha impugnato il diniego formalizzato dall'A. fiscale sull'istanza di annullamento in autotutela della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
298.80.2025.00001929000 adottata da A.d.E.R. Siracusa con la p.e.c. del 10.04.2025, deducendo la violazione dell'art. 86 del d.P.R. 602/1973, lettera m-bis, comma 2.
Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- Si è costituita in giudizio A.d.E.R. Siracusa la quale ha eccepito il “difetto di giurisdizione del Giudice tributario, con riferimento agli avvisi INPS e, più in generale, con riferimento agli atti presupposti al PFA, non aventi natura tributaria;
invero, nel caso di specie, il PFA si riferisce anche a crediti INPS, INAIL e contravvenzioni al CdS, pertanto, per tali crediti, la giurisdizione è del G.O. (Tribunale del Lavoro e Giudice di Pace competenti per territorio)”.
Nel merito ha confutato la tesi del ricorrente puntualizzando che “controparte non contesta la regolare notifica delle cartelle esattoriali, l'opposizione è infondata, poiché, il contribuente non ha adeguatamente provato che il suo veicolo sia strumentale alla propria attività. Invero, ai sensi del D.L. n. 69/2013, affinché l'auto possa configurarsi come bene strumentale, deve essere necessaria per l'esecuzione dell'attività di impresa e non per il mero trasporto del proprietario”.
Ha concluso per l'inammissibilità del gravame e comunque per il suo rigetto nel merito siccome infondato, con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario.
3.- All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso è infondato e va respinto.
4.1.- Occorre preliminarmente dare atto che l'atto impugnato non è la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 298.80.2025.00001929000, bensì il diniego espresso prot. 2126526 del 04.04.2025 che l'A.d.E.R. ha adottato sull'istanza di annullamento in autotutela proposta dal ricorrente.
Trattasi di impugnativa di diniego espresso previsto dall'art. 19, comma 1, lett. g-ter e art. 10-quinquies legge
212/2000 (potere di autotutela facoltativa), che nel caso in questione è stato motivato «in quanto non risulta che il veicolo Targa_1 interessato sia effettivamente “strumentale all'attività d'impresa o della professione” e, in particolare, che il suo utilizzo sia inerente e funzionale al relativo esercizio e al conseguimento dei connessi ricavi. Anche nella considerazione che non si tratta dell'unico veicolo in proprietà al contribuente
» (v. diniego di autotutela, in atti).
A supporto del gravame il ricorrente a pag. 3 del ricorso ha puntualizzato che “Nel caso di specie del ricorrente si produce al fine della prova dell'esercizio dell'attività di impresa la visura camerale (peraltro riscontrabile tramite gli accessi officiosi da parte dell'A.d.E.R.) Per la destinazione all'uso strumentale della vettura con la iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili. E poi di fatto, la necessità di recarsi negli immobili dei committenti con la macchina. All'esito dell'istruttoria, l'A.d.E.R. va a trovare una macchina vecchia di oltre 20 anni, (ovviamente già ammortizzata) per esternare definitivi rifiuti in presenza di altre macchine intestate, prossime alla rottamazione” (v. pag. 3 del ricorso).
4.2.- La Corte osserva che l'argomentazione formulata da A.d.E.R. Siracusa nella parte in cui è stato rilevato che il ricorrente è proprietario di più autovetture, abbia concreta portata dirimente, che sotto il profilo logico non è stata scalfita da nessuna argomentazione confutativa prospettata dal ricorrente, il quale si è, invece, limitato ad affermare che le altre autovetture ad egli intestate sarebbero “prossime alla rottamazione”.
La presenza di altre autovetture disponibili, in proprietà del ricorrente, ha piena attitudine a sterilizzare l'essenza stessa del gravame, cioè lo stesso interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c., in quanto l'astratta possibilità di poter esercitare l'attività d'impresa per mezzo di altre autovetture de-quota l'intera prospettazione di cui al gravame e lo seleziona per il rigetto.
In conclusione, il ricorrente non ha dimostrato che l'auto Dacia targata Targa_1 è ai sensi dell'art. 86 d. P.R. 602/1973 “strumentale all'attività di impresa o della professione”, per cui il ricorso non ha pregio e va respinto.
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di giudizio nella misura di euro 1.736,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_2.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 16.02.2026.
Il Presidente, relatore: dott. Salvatore Virzì