Versione
20 marzo 1974
20 marzo 1974
Art. 1.
Per i lavoratori dipendenti da enti o imprese, il cui rapporto privato di lavoro e' stato risolto, individualmente o collettivamente, tra il 1 gennaio 1948 e il 7 agosto 1966 per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attivita' sindacali, e' ammessa a tutti gli effetti di legge la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per l'invalidita' e la vecchiaia di cui erano titolari alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo intercorrente tra tale data e quella in cui conseguano o abbiano conseguito i requisiti di eta' e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.
La ricostruzione del rapporto assicurativo avviene mediante l'accreditamento, a carico delle gestioni interessate, dei contributi assicurativi. Tali contributi sono calcolati secondo le aliquote vigenti nei diversi periodi cui si riferisce la posizione assicurativa da ricostruire, sulla base di retribuzioni che tengano conto dei seguenti elementi:
a) qualifica rivestita o mansioni svolte dal lavoratore che risultino a lui piu' favorevoli sotto il profilo retributivo presso il datore di lavoro dal quale e' stato licenziato;
b) variazioni intervenute per effetto di accordi o contratti collettivi di categoria;
c) progressione giuridica ed economica di carriera ove prevista dai contratti collettivi di categoria.
Qualora il periodo per il quale e' ammessa la ricostruzione del rapporto assicurativo risulti parzialmente o totalmente coperto da contribuzione effettiva, obbligatoria o figurativa, tale contribuzione viene detratta dall'ammontare dei contributi da accreditare ai sensi del presente articolo.
Per i lavoratori dipendenti da enti o imprese, il cui rapporto privato di lavoro e' stato risolto, individualmente o collettivamente, tra il 1 gennaio 1948 e il 7 agosto 1966 per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attivita' sindacali, e' ammessa a tutti gli effetti di legge la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per l'invalidita' e la vecchiaia di cui erano titolari alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo intercorrente tra tale data e quella in cui conseguano o abbiano conseguito i requisiti di eta' e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.
La ricostruzione del rapporto assicurativo avviene mediante l'accreditamento, a carico delle gestioni interessate, dei contributi assicurativi. Tali contributi sono calcolati secondo le aliquote vigenti nei diversi periodi cui si riferisce la posizione assicurativa da ricostruire, sulla base di retribuzioni che tengano conto dei seguenti elementi:
a) qualifica rivestita o mansioni svolte dal lavoratore che risultino a lui piu' favorevoli sotto il profilo retributivo presso il datore di lavoro dal quale e' stato licenziato;
b) variazioni intervenute per effetto di accordi o contratti collettivi di categoria;
c) progressione giuridica ed economica di carriera ove prevista dai contratti collettivi di categoria.
Qualora il periodo per il quale e' ammessa la ricostruzione del rapporto assicurativo risulti parzialmente o totalmente coperto da contribuzione effettiva, obbligatoria o figurativa, tale contribuzione viene detratta dall'ammontare dei contributi da accreditare ai sensi del presente articolo.
Commentario • 1
- 1. Impugnazione licenziamento discriminatorio: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 gennaio 2020 · 0.9121144
Nullità del licenziamento; domanda subordinata di tutela obbligatoria; impugnazione del licenziamento; discriminazione politica, religiosa o sindacale. Diritto del lavoratore alla reintegrazione A fronte di precedenti di merito in senso contrario, è parere di questa Corte che le modifiche all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori operate dalla cd. Riforma Fornero e dal cd. Jobs Act non incidano in senso negativo sulla tutela del lavoratore nel caso di licenziamento ritrosivo o discriminatorio. In tali circostanze, difatti, rimane fermo il diritto del lavoratore alla reintegrazione e pertanto non sussiste quella condizione di metus del lavoratore a non rivendicare delle retribuzioni …
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Giurisprudenza • 96
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 13/01/2016, n. 4Provvedimento: […] Prevede l'art. 1, comma 1, della legge n. 36 del 1974 che: “1. […] Ai fini della ricostruzione della posizione previdenziale, la signora M. fa riferimento agli importi che il padre avrebbe percepito in caso di continuazione del rapporto di lavoro che, invece, fu risolto in data 31.3.1953 dal Comune di Omissis; in questo senso depongono i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 36/1974: “2. […]Leggi di più...
- licenziamento politico-sindacale·
- ricostruzione rapporto assicurativo·
- interessi legali·
- difetto di legittimazione passiva·
- prescrizione del diritto·
- pensione INPS·
- legge n. 36/1974·
- rivalutazione monetaria·
- legge n. 30/2001·
- Corte dei Conti