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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 721/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3962/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110066048511000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2004
- RUOLO n. RIF CART 29620110066048511000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2004
- PIGNORAM TERZI n. RIF CART 29620110066048511000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 184/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo si riporta agli atti e chiede l'estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Palermo, la cartella di pagamento n.
29620110066048511000 (relativa ad IRPEF 2004) quale atto presupposto del pignoramento presso terzi ex art. 48 – bis, che assumeva conosciuto solo a seguito di minori accrediti da parte dell'INPS.
Eccepiva: 1)Mancata notificazione della cartella di pagamento n. 29620110066048511000 ed illegittimità della procedura esecutiva;
2)Intervenuta prescrizione dei crediti oggetto del recupero coatto.
Si costituiva solo l'Agenzia delle Entrate in data 28.10.2024 deducendo sotto diversi profili l'inammissibilità del ricorso, evidenziando la regolare notifica della cartella opposta e di ulteriore avviso di intimazione con effetto interruttivo della prescrizione.
Successivamente, il difensore di parte ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, che veniva accettata da ADE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia da parte del ricorrente, rinuncia che è stata accettata nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate. Le spese possono essere compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sezione 7, dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Palermo, 20 gennaio 2026
*Firmato digitalmente
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3962/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110066048511000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2004
- RUOLO n. RIF CART 29620110066048511000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2004
- PIGNORAM TERZI n. RIF CART 29620110066048511000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 184/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo si riporta agli atti e chiede l'estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Palermo, la cartella di pagamento n.
29620110066048511000 (relativa ad IRPEF 2004) quale atto presupposto del pignoramento presso terzi ex art. 48 – bis, che assumeva conosciuto solo a seguito di minori accrediti da parte dell'INPS.
Eccepiva: 1)Mancata notificazione della cartella di pagamento n. 29620110066048511000 ed illegittimità della procedura esecutiva;
2)Intervenuta prescrizione dei crediti oggetto del recupero coatto.
Si costituiva solo l'Agenzia delle Entrate in data 28.10.2024 deducendo sotto diversi profili l'inammissibilità del ricorso, evidenziando la regolare notifica della cartella opposta e di ulteriore avviso di intimazione con effetto interruttivo della prescrizione.
Successivamente, il difensore di parte ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, che veniva accettata da ADE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia da parte del ricorrente, rinuncia che è stata accettata nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate. Le spese possono essere compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sezione 7, dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Palermo, 20 gennaio 2026
*Firmato digitalmente