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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 756/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RB MO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4007/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Arenula 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250030844763001 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n.
02820250030844763001 notificata in data 21/05/2025, recante l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente Ministero della Giustizia - Tribunale di S.M.Capua Vetere- Ufficio Recupero Crediti, a titolo di Contributo unificato partita di credito Num_3.
Spiegava che non appena aveva ricevuto la suddetta cartella di pagamento, aveva provveduto prontamente e contestualmente alla notifica della stessa – avvenuta in data 21/05/2025 -, ad inoltrare telematicamente a mezzo pec all'Agente della Riscossione, istanza di sospensione legale della riscossione, sul presupposto che il credito portato in cartella era stato regolarmente pagato a mezzo di marche da bollo e regolarmente depositate nel fascicolo telematico relativo al giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo RGNR Num_1 promosso avanti il Tribunale di S. Maria Capua Vetere - in cui egli stesso era parte contro la Srl Società_1.
Premetteva che il 12/12/2019 al fine di procedere alla regolare iscrizione a ruolo del menzionato procedimento giudiziario, aveva provveduto al versamento del contributo unificato pari ad € 259,00 a mezzo di marca da bollo recante identificativo n. 01161647560566 con data 12 dicembre 2019, nonché al versamento dei diritti di cancelleria pari ad € 27,00 a mezzo di marca da bollo recante identificativo n. 01161647560555 con data 12 dicembre 2019. Successivamente procedeva con la iscrizione a ruolo telematica del citato procedimento e in sede di deposito provvedeva ad esibire, unitamente agli atti di causa, anche le ricevute dei pagamenti effettuati.
Il giudizio de quo veniva definito con sentenza n.Num_2 del 09 novembre 2023 . Dopo la definizione del giudizio e precisamente il 07 maggio 2024, l'Ufficio Ruolo Generale del Tribunale di S. Maria C.V. richiedeva il pagamento del contributo unificato di € 259,00 ed i diritti di cancelleria di € 27,00 sull'erroneo presupposto del mancato versamento di tali importi da parte dell'Avv. Ricorrente_1 . Di qui la cartella oggi impugnata.
Lamentava la infondatezza della pretesa creditoria per tempestivo pagamento delle spese richieste dal DPR
115/2002, prima, e, successivamente al deposito telematico delle relative ricevute di pagamento (nella specie marche da bollo).
Si costituivano il Ministero della Giustizia e l'Agente della Riscossione, chiedendo in prima battuta la inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, il rigetto nel merito.
All'udienza del 19.1.2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
La presentazione dell'istanza di autotutela specifica della Legge n. 228/2012 non sospende né interrompe i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente
(o al giudice ordinario, a seconda della natura del credito).
Pertanto nel caso di specie il ricorso è tardivo con conseguente violazione del termine perentorio di legge stabilito dall'art. 21 D. Lgs 546/92, essendo stata notificata la cartella di pagamento in data 21/05/2025 ed essendo stata proposta la presente impugnativa solo il successivo 08/09/2025.
Spese compensate stante la equivocità del dettato letterale "sospensione legale della riscossione", di cui alla normativa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, compensa le spese
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RB MO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4007/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Arenula 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250030844763001 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n.
02820250030844763001 notificata in data 21/05/2025, recante l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente Ministero della Giustizia - Tribunale di S.M.Capua Vetere- Ufficio Recupero Crediti, a titolo di Contributo unificato partita di credito Num_3.
Spiegava che non appena aveva ricevuto la suddetta cartella di pagamento, aveva provveduto prontamente e contestualmente alla notifica della stessa – avvenuta in data 21/05/2025 -, ad inoltrare telematicamente a mezzo pec all'Agente della Riscossione, istanza di sospensione legale della riscossione, sul presupposto che il credito portato in cartella era stato regolarmente pagato a mezzo di marche da bollo e regolarmente depositate nel fascicolo telematico relativo al giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo RGNR Num_1 promosso avanti il Tribunale di S. Maria Capua Vetere - in cui egli stesso era parte contro la Srl Società_1.
Premetteva che il 12/12/2019 al fine di procedere alla regolare iscrizione a ruolo del menzionato procedimento giudiziario, aveva provveduto al versamento del contributo unificato pari ad € 259,00 a mezzo di marca da bollo recante identificativo n. 01161647560566 con data 12 dicembre 2019, nonché al versamento dei diritti di cancelleria pari ad € 27,00 a mezzo di marca da bollo recante identificativo n. 01161647560555 con data 12 dicembre 2019. Successivamente procedeva con la iscrizione a ruolo telematica del citato procedimento e in sede di deposito provvedeva ad esibire, unitamente agli atti di causa, anche le ricevute dei pagamenti effettuati.
Il giudizio de quo veniva definito con sentenza n.Num_2 del 09 novembre 2023 . Dopo la definizione del giudizio e precisamente il 07 maggio 2024, l'Ufficio Ruolo Generale del Tribunale di S. Maria C.V. richiedeva il pagamento del contributo unificato di € 259,00 ed i diritti di cancelleria di € 27,00 sull'erroneo presupposto del mancato versamento di tali importi da parte dell'Avv. Ricorrente_1 . Di qui la cartella oggi impugnata.
Lamentava la infondatezza della pretesa creditoria per tempestivo pagamento delle spese richieste dal DPR
115/2002, prima, e, successivamente al deposito telematico delle relative ricevute di pagamento (nella specie marche da bollo).
Si costituivano il Ministero della Giustizia e l'Agente della Riscossione, chiedendo in prima battuta la inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, il rigetto nel merito.
All'udienza del 19.1.2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
La presentazione dell'istanza di autotutela specifica della Legge n. 228/2012 non sospende né interrompe i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente
(o al giudice ordinario, a seconda della natura del credito).
Pertanto nel caso di specie il ricorso è tardivo con conseguente violazione del termine perentorio di legge stabilito dall'art. 21 D. Lgs 546/92, essendo stata notificata la cartella di pagamento in data 21/05/2025 ed essendo stata proposta la presente impugnativa solo il successivo 08/09/2025.
Spese compensate stante la equivocità del dettato letterale "sospensione legale della riscossione", di cui alla normativa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, compensa le spese