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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1804/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI GUGLIELMO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16686/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 182234 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 182233 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1024/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto la Sig. Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento n.182234/2024 e n. 182233/2024, notificati in data 11/09/2024, relativi al mancato versamento dell'imposta IMU anno 2020 e all'insufficiente versamento del secondo acconto per l'imposta
IMU anno 2021, emessi dal Comune di Roma.
A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente ha proposto la seguente censura:
- Nullità degli avvisi di accertamento in quanto gli stessi sarebbero stati emessi in contrasto con la normativa emergenziale di cui agli artt. 117 del D.L. n. 34/2020, 78, co.1, del D.L. n. 104/2020 e 1, comma 599, della L. 178/2020 relativa all'esenzione del tributo in parola per immobili adibiti a c.d. “case vacanze”.
Si è costituito il Comune di Roma richiedendo il rigetto integrale del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso parzialmente fondato per i seguenti motivi.
Come previsto dagli artt. 117 del D.L. n. 34/2020, 78, comma 1, del D.L. n. 104/2020 e 1, comma 599, della L. n. 178/2020, le agevolazioni IMU non operano automaticamente, ma richiedono il puntuale adempimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina vigente in materia di imposta IMU.
In particolare, una delle condizioni imprescindibili per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è la presentazione della denuncia IMU, nei termini prevosti dall'art.1, comma 769, della legge n. 160 del 2019.
Con riferimento all'IMU 2020, tale adempimento non risulta adempiuto, non avendo la ricorrente depositato in atti la dichiarazione IMU relativa all'anno d'imposta 2020.
Viceversa, con riguardo all'anno d'imposta 2021, la dichiarazione IMU, come rilevabile dalle allegazioni al ricorso, è stata trasmessa in data 29 dicembre 2022, ovvero entro il termine del 30 giugno 2023 stabilito dall'art. 3 co. 1 del D.L. n. 198/2022 - Decreto Milleproroghe.
Conseguentemente, l'atto di accertamento impugnato va annullato con riferimento alla debenza dell'IMU per l'anno di imposta 2021.
In conclusione, il ricorso è parzialmente fondato con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate. Roma 16/01/2026
Il Giudice
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI GUGLIELMO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16686/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 182234 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 182233 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1024/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto la Sig. Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento n.182234/2024 e n. 182233/2024, notificati in data 11/09/2024, relativi al mancato versamento dell'imposta IMU anno 2020 e all'insufficiente versamento del secondo acconto per l'imposta
IMU anno 2021, emessi dal Comune di Roma.
A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente ha proposto la seguente censura:
- Nullità degli avvisi di accertamento in quanto gli stessi sarebbero stati emessi in contrasto con la normativa emergenziale di cui agli artt. 117 del D.L. n. 34/2020, 78, co.1, del D.L. n. 104/2020 e 1, comma 599, della L. 178/2020 relativa all'esenzione del tributo in parola per immobili adibiti a c.d. “case vacanze”.
Si è costituito il Comune di Roma richiedendo il rigetto integrale del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso parzialmente fondato per i seguenti motivi.
Come previsto dagli artt. 117 del D.L. n. 34/2020, 78, comma 1, del D.L. n. 104/2020 e 1, comma 599, della L. n. 178/2020, le agevolazioni IMU non operano automaticamente, ma richiedono il puntuale adempimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina vigente in materia di imposta IMU.
In particolare, una delle condizioni imprescindibili per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è la presentazione della denuncia IMU, nei termini prevosti dall'art.1, comma 769, della legge n. 160 del 2019.
Con riferimento all'IMU 2020, tale adempimento non risulta adempiuto, non avendo la ricorrente depositato in atti la dichiarazione IMU relativa all'anno d'imposta 2020.
Viceversa, con riguardo all'anno d'imposta 2021, la dichiarazione IMU, come rilevabile dalle allegazioni al ricorso, è stata trasmessa in data 29 dicembre 2022, ovvero entro il termine del 30 giugno 2023 stabilito dall'art. 3 co. 1 del D.L. n. 198/2022 - Decreto Milleproroghe.
Conseguentemente, l'atto di accertamento impugnato va annullato con riferimento alla debenza dell'IMU per l'anno di imposta 2021.
In conclusione, il ricorso è parzialmente fondato con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate. Roma 16/01/2026
Il Giudice