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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il 19/06/2025 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
OC DE, Presidente D'AMATO MASSIMO, Relatore GIRALDI CARMEN GIOVANNA ANTO, Giudice
in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 765/2022 depositato il 31/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentante_1 Rappresentante_2 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Rimini - Piazza Covour 27 47900 Rimini RN
Difeso da Difensore_5 CF_Difensore_4 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 280/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RIMINI sez. 1 e pubblicata il 19/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202013121213781792060040 TARI 2015 1 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: vedi infra Resistente/Appellato: vedi infra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1In data 12/5/2022 la società , esercente attività di benzinaio, impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini n. 280/2021, pronunciata l'11/11/2021 e depositata il 19/11/2021 con cui era stato respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento n. 202013121213781792060040 emesso dal Comune di
Rimini, con cui chiedeva, per l'anno 2015, il pagamento della somma di € 9.970,00, comprensiva di Tassa Rifiuti per € 9.229,74, Tributo Provinciale a tutela dell'igiene ambientale per € 461,49 ed interessi per € 277,10, oltre a sanzioni per € 2.907,37, calcolata su una superficie imponibile di 2.597 mq, cioè sull'estensione dell'intera area occupata dalla stazione di rifornimento, comprensiva delle aree scoperte adibite a piazzale e delle vie d'accesso alle pompe di carburante.
I primi giudici, considerato che solo in data 23/8/2016 il contribuente modificava la precedente dichiarazione, presentata in data 29/9/2014, evidenziando le aree destinate al transito degli automezzi esistenti nella stazione di servizio di carburante, affermavano che solo da quest'ultima data potevano essere ritenute esenti da imposta tali aree, escludendo la retroattività dell'esenzione. I primi giudici richiamando le sentenze della
Corte di cassazione nn. 4602/2018, 5036/2010 e 158867/2004, ed i commi 4 e 14 dell'art. 23 del Regolamento TARI del Comune di Rimini, respingevano il ricorso, compensando le spese del giudizio.
Il contribuente appellava la sentenza costituendosi in giudizio in data 31/5/2022 affermando l'illegittimità della sentenza che aveva ritenuto non essere applicabile
2 l'emendabilità in sede contenziosa della dichiarazione TARI erroneamente presentata dalla Società, poiché la fonte dell'obbligazione tributaria era la ricorrenza dei presupposti impositivi previsti dalla legge e non la presentazione della dichiarazione, che avendo valore di dichiarazione di scienza poteva essere sempre emendata. Con un secondo motivo di appello il contribuente precisava i presupposti di legge del tributo ed affermava che esso doveva essere commisurato alla sola superficie imponibile di 218 mq, la cui estensione in tale misura non era stata contesta dal Comune e pertanto era da considerarsi definitiva.
Si costituiva in giudizio il Comune di Rimini in data 15.12.2020 e dopo aver ricostruito gli atti depositati dalle parti, affermava la legittimità dell'art. 23, commi 4 e 14, del
Regolamento previsto dal Comune di Rimini, che sanciva l'irretroattività delle dichiarazioni presentate per l'imposta Tari, per cui l'emendabilità pretesa dal ricorrente non poteva trovare accoglimento, essendo per espressa disposizione normativa, una imposta condizionata e subordinata ai limiti dettati dalle norme regolamentari previste dall'Ente, che rispettava il disposto dell'art. 52 D.Lgs 446/1997.
Il Comune contestava anche il secondo motivo di appello poiché l'errore non era imputabile al Comune ma solo al contribuente, il quale se ne era ravveduto solo dopo anni, e ribadiva che l'errore non era emendabile per espressa e legittima disposizione di
Regolamento.
Il contribuente depositava in data 5/6/2025 ulteriore memoria per affermare di non aver chiesto di far valere retroattivamente quanto dichiarato nel 2016 ma di far valere il principio di emendabilità in giudizio della dichiarazione tributaria, laddove con l'impugnazione dell'atto impositivo, giusta la giurisprudenza della Cassazione, doveva essere riconosciuta al contribuente la possibilità di correggere gli errori commessi in
3 dichiarazione e ricondurre il debito tributario alla giusta misura, sulla base dei presupposti di legge.
All'udienza del 19 giugno 2025 la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia
Romagna, sentite le parti, decideva:
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
L'appellante chiedeva: in riforma dell'impugnata sentenza, annullare l'atto in epigrafe in quanto illegittimo, con conseguente riduzione della pretesa impositiva ad € 813,51.
Si chiede, inoltre, la condanna del Comune al pagamento delle spese di giustizia per il primo e per il secondo grado di giudizio, come da nota spese che sarà prodotta in corso di giudizio.
L'appellato Comune di Rimini concludeva chiedendo alla Corte di: rigettare per le motivazioni sopra espresse l'appello e confermare la Sentenza impugnata, condannando, altresì, la società ricorrente alle spese e competenze del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Società_1La società ricorrente gestisce un'area di distribuzione di carburanti “ Spa”
Indirizzo_1a Rimini, alla - San Marino e per la suddetta area in data
29/09/2014 presentava denuncia ai fini della Tassa sui rifiuti, per complessivi mq.
2.596,5 di cui 195,5 quali aree coperte e mq.
2.400 di area scoperta operativa, senza null'altro annotare circa l'effettivo utilizzo di detta area.
Il Comune di Rimini provvedeva conseguentemente all'applicazione del tributo sull'intera superficie dichiarata tassabile dal contribuente, atteso che entrambe le tipologie di aree (coperte e scoperte operative) sono per legge soggette alla Tari.
4 Soltanto nell'anno 2016, a quasi 2 anni dalla presentazione della citata dichiarazione, la
Ricorrente_1società Srl, presenta istanza di autotutela chiedendo l'annullamento dell'originaria denuncia Tari di mq. 2.596,5 in quanto, per errore, non aveva detratto dalla superficie imponibile quella adibita in via esclusiva al transito dei veicoli, riducendo conseguentemente a soli mq. 218 la superficie tassabile.
La Commissione Tributaria Provinciale, in base al presupposto che l'esenzione prevista per le aree di transito valeva solo ed esclusivamente per i periodi d'imposta successivi alla presentazione della prescritta dichiarazione e non anche per i periodi pregressi, respingeva il ricorso.
La sentenza va riformata, essendo l'appello condivisibile.
Il contribuente non ha chiesto l'applicazione retroattiva di quanto indicato nella dichiarazione presentata nel 2016, ma ha impugnato l'atto del Comune di Rimini, intestato AVVISO DI SOLLECITO/ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER
OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) 2015, motivando l'erroneo calcolo della superficie tassabile indicata nell'atto di accertamento.
Nel caso di specie non si discute quindi sulla retroattività della dichiarazione presentata nel 2016 e l'affermazione del Comune secondo cui le denunce di variazione prodotte in ritardo non possono mai avere effetto retroattivo, da ritenersi condivisibile perchè la riduzione della superficie dell'immobile deve essere dichiarata tempestivamente per poter pagare un importo minore a titolo di tassa sui rifiuti, è inconferente, perché, nel caso di specie, l'Amministrazione Comunale ha accertato una imposta omessa, calcolata sulla base della metratura indicata nell'ultima dichiarazione presentata.
Il contribuente può motivatamente opporsi a tale calcolo per far valere le proprie ragioni, ritenendo l'imposta non dovuta.
5 Con il ricorso introduttivo il contribuente ha dimostrato documentalmente che la superficie tassabile ai fini TARI è di mq. 218 e con riferimento a tale misura il Comune nulla ha replicato per cui essa deve ritenersi fatto pacificamente definito.
Poiché è il Regolamento comunale TARI ad escludere la tassazione delle aree “adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti” (art. 5,
Regolamento comunale), la superficie tassabile ai fini TARI deve essere limitata alle superfici dedicate alle operazioni di rifornimento ed ai fabbricati accessori (locali gestore, deposito etc.), dove vi è presenza umana e potenzialità alla produzione di rifiuti.
Come dimostrato dalla planimetria dell'impianto riportata nell'allegato 6 al ricorso di primo grado, la superficie imponibile di 218 mq come emerge dalla seguente tabella:
dimensioni (A)* dimensioni (B) Superficie (C = (A x B)) area rifornimento 7 14 98 area rifornimento 9 9 81 locali gestori 7,6 2,3 17 locali gestori 2 1,8 4 locali gestori 1,9 3 6 area coperta 3 4 12 TOTALE 218
* Dimensioni in metri lineari
In base al Regolamento del Comune non può neppure affermarsi che la richiesta del contribuente, ossia quella di considerare la superficie tassabile di mq. 218 al posto dei
2597 accertati, sia la richiesta di una agevolazione, che, effettuata in ritardo, deve essere dichiarata non ammissibile.
La superficie non tassabile è prevista dal Regolamento del Comune, che deve esentare dalla tassabilità le superfici non atte a produrre rifiuti, per cui nel caso di specie si discute di una esenzione e non di una agevolazione.
Per quanto concerne la ripartizione dell'onere della prova, il Comune deve provare l'esistenza del presupposto impositivo, costituito dall'erogazione del servizio di smaltimento rifiuti su un'area determinata, mentre grava su colui che vanta il diritto 6 all'esenzione l'onere di provarne i fatti costitutivi, poiché al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
E neppure può essere assegnata alla precedente erronea dichiarazione del 2014 la qualifica di definitività. Essa può ben costituire la base di partenza dell'accertamento del Comune perché la superficie è stata dichiarata dal contribuente che il Comune ha accettato senza effettuare un sopralluogo per procedere al controllo ed alla misurazione delle superfici tassabili, ma la fonte dell'obbligazione tributaria resta sempre il presupposto impositivo previsti dalla legge che nel caso di specie sono le superfici indicate dal contribuente e non la presentazione della dichiarazione.
L'avviso di accertamento deve quindi essere annullato per assenza del presupposto impositivo per erroneità della superficie assoggettata a tassazione e la superfice tassabile deve essere ridotta da mq.
2.597 a mq. 218.
Le spese dell'intero giudizio, in ragione dell'erronea indicazione della superficie tassabile nella dichiarazione presentata dal contribuente nel 2014 su cui il Comune ha fatto affidamento per notificare l'avviso di accertamento, devono essere integralmente compensate dalle parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello del contribuente e fissa la superficie tassabile in 218mq. ed in riforma della sentenza impugnata ordina al Comune di ricalcolare il dovuto sulla base della superficie tassabile. Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti.
Bologna, 19 giugno 2025.
Il Relatore Il Presidente
(dott. MO d'TO) (Avv. Federico Cocchi)
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Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il 19/06/2025 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
OC DE, Presidente D'AMATO MASSIMO, Relatore GIRALDI CARMEN GIOVANNA ANTO, Giudice
in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 765/2022 depositato il 31/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentante_1 Rappresentante_2 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Rimini - Piazza Covour 27 47900 Rimini RN
Difeso da Difensore_5 CF_Difensore_4 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 280/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RIMINI sez. 1 e pubblicata il 19/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202013121213781792060040 TARI 2015 1 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: vedi infra Resistente/Appellato: vedi infra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1In data 12/5/2022 la società , esercente attività di benzinaio, impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini n. 280/2021, pronunciata l'11/11/2021 e depositata il 19/11/2021 con cui era stato respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento n. 202013121213781792060040 emesso dal Comune di
Rimini, con cui chiedeva, per l'anno 2015, il pagamento della somma di € 9.970,00, comprensiva di Tassa Rifiuti per € 9.229,74, Tributo Provinciale a tutela dell'igiene ambientale per € 461,49 ed interessi per € 277,10, oltre a sanzioni per € 2.907,37, calcolata su una superficie imponibile di 2.597 mq, cioè sull'estensione dell'intera area occupata dalla stazione di rifornimento, comprensiva delle aree scoperte adibite a piazzale e delle vie d'accesso alle pompe di carburante.
I primi giudici, considerato che solo in data 23/8/2016 il contribuente modificava la precedente dichiarazione, presentata in data 29/9/2014, evidenziando le aree destinate al transito degli automezzi esistenti nella stazione di servizio di carburante, affermavano che solo da quest'ultima data potevano essere ritenute esenti da imposta tali aree, escludendo la retroattività dell'esenzione. I primi giudici richiamando le sentenze della
Corte di cassazione nn. 4602/2018, 5036/2010 e 158867/2004, ed i commi 4 e 14 dell'art. 23 del Regolamento TARI del Comune di Rimini, respingevano il ricorso, compensando le spese del giudizio.
Il contribuente appellava la sentenza costituendosi in giudizio in data 31/5/2022 affermando l'illegittimità della sentenza che aveva ritenuto non essere applicabile
2 l'emendabilità in sede contenziosa della dichiarazione TARI erroneamente presentata dalla Società, poiché la fonte dell'obbligazione tributaria era la ricorrenza dei presupposti impositivi previsti dalla legge e non la presentazione della dichiarazione, che avendo valore di dichiarazione di scienza poteva essere sempre emendata. Con un secondo motivo di appello il contribuente precisava i presupposti di legge del tributo ed affermava che esso doveva essere commisurato alla sola superficie imponibile di 218 mq, la cui estensione in tale misura non era stata contesta dal Comune e pertanto era da considerarsi definitiva.
Si costituiva in giudizio il Comune di Rimini in data 15.12.2020 e dopo aver ricostruito gli atti depositati dalle parti, affermava la legittimità dell'art. 23, commi 4 e 14, del
Regolamento previsto dal Comune di Rimini, che sanciva l'irretroattività delle dichiarazioni presentate per l'imposta Tari, per cui l'emendabilità pretesa dal ricorrente non poteva trovare accoglimento, essendo per espressa disposizione normativa, una imposta condizionata e subordinata ai limiti dettati dalle norme regolamentari previste dall'Ente, che rispettava il disposto dell'art. 52 D.Lgs 446/1997.
Il Comune contestava anche il secondo motivo di appello poiché l'errore non era imputabile al Comune ma solo al contribuente, il quale se ne era ravveduto solo dopo anni, e ribadiva che l'errore non era emendabile per espressa e legittima disposizione di
Regolamento.
Il contribuente depositava in data 5/6/2025 ulteriore memoria per affermare di non aver chiesto di far valere retroattivamente quanto dichiarato nel 2016 ma di far valere il principio di emendabilità in giudizio della dichiarazione tributaria, laddove con l'impugnazione dell'atto impositivo, giusta la giurisprudenza della Cassazione, doveva essere riconosciuta al contribuente la possibilità di correggere gli errori commessi in
3 dichiarazione e ricondurre il debito tributario alla giusta misura, sulla base dei presupposti di legge.
All'udienza del 19 giugno 2025 la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia
Romagna, sentite le parti, decideva:
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
L'appellante chiedeva: in riforma dell'impugnata sentenza, annullare l'atto in epigrafe in quanto illegittimo, con conseguente riduzione della pretesa impositiva ad € 813,51.
Si chiede, inoltre, la condanna del Comune al pagamento delle spese di giustizia per il primo e per il secondo grado di giudizio, come da nota spese che sarà prodotta in corso di giudizio.
L'appellato Comune di Rimini concludeva chiedendo alla Corte di: rigettare per le motivazioni sopra espresse l'appello e confermare la Sentenza impugnata, condannando, altresì, la società ricorrente alle spese e competenze del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Società_1La società ricorrente gestisce un'area di distribuzione di carburanti “ Spa”
Indirizzo_1a Rimini, alla - San Marino e per la suddetta area in data
29/09/2014 presentava denuncia ai fini della Tassa sui rifiuti, per complessivi mq.
2.596,5 di cui 195,5 quali aree coperte e mq.
2.400 di area scoperta operativa, senza null'altro annotare circa l'effettivo utilizzo di detta area.
Il Comune di Rimini provvedeva conseguentemente all'applicazione del tributo sull'intera superficie dichiarata tassabile dal contribuente, atteso che entrambe le tipologie di aree (coperte e scoperte operative) sono per legge soggette alla Tari.
4 Soltanto nell'anno 2016, a quasi 2 anni dalla presentazione della citata dichiarazione, la
Ricorrente_1società Srl, presenta istanza di autotutela chiedendo l'annullamento dell'originaria denuncia Tari di mq. 2.596,5 in quanto, per errore, non aveva detratto dalla superficie imponibile quella adibita in via esclusiva al transito dei veicoli, riducendo conseguentemente a soli mq. 218 la superficie tassabile.
La Commissione Tributaria Provinciale, in base al presupposto che l'esenzione prevista per le aree di transito valeva solo ed esclusivamente per i periodi d'imposta successivi alla presentazione della prescritta dichiarazione e non anche per i periodi pregressi, respingeva il ricorso.
La sentenza va riformata, essendo l'appello condivisibile.
Il contribuente non ha chiesto l'applicazione retroattiva di quanto indicato nella dichiarazione presentata nel 2016, ma ha impugnato l'atto del Comune di Rimini, intestato AVVISO DI SOLLECITO/ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER
OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) 2015, motivando l'erroneo calcolo della superficie tassabile indicata nell'atto di accertamento.
Nel caso di specie non si discute quindi sulla retroattività della dichiarazione presentata nel 2016 e l'affermazione del Comune secondo cui le denunce di variazione prodotte in ritardo non possono mai avere effetto retroattivo, da ritenersi condivisibile perchè la riduzione della superficie dell'immobile deve essere dichiarata tempestivamente per poter pagare un importo minore a titolo di tassa sui rifiuti, è inconferente, perché, nel caso di specie, l'Amministrazione Comunale ha accertato una imposta omessa, calcolata sulla base della metratura indicata nell'ultima dichiarazione presentata.
Il contribuente può motivatamente opporsi a tale calcolo per far valere le proprie ragioni, ritenendo l'imposta non dovuta.
5 Con il ricorso introduttivo il contribuente ha dimostrato documentalmente che la superficie tassabile ai fini TARI è di mq. 218 e con riferimento a tale misura il Comune nulla ha replicato per cui essa deve ritenersi fatto pacificamente definito.
Poiché è il Regolamento comunale TARI ad escludere la tassazione delle aree “adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti” (art. 5,
Regolamento comunale), la superficie tassabile ai fini TARI deve essere limitata alle superfici dedicate alle operazioni di rifornimento ed ai fabbricati accessori (locali gestore, deposito etc.), dove vi è presenza umana e potenzialità alla produzione di rifiuti.
Come dimostrato dalla planimetria dell'impianto riportata nell'allegato 6 al ricorso di primo grado, la superficie imponibile di 218 mq come emerge dalla seguente tabella:
dimensioni (A)* dimensioni (B) Superficie (C = (A x B)) area rifornimento 7 14 98 area rifornimento 9 9 81 locali gestori 7,6 2,3 17 locali gestori 2 1,8 4 locali gestori 1,9 3 6 area coperta 3 4 12 TOTALE 218
* Dimensioni in metri lineari
In base al Regolamento del Comune non può neppure affermarsi che la richiesta del contribuente, ossia quella di considerare la superficie tassabile di mq. 218 al posto dei
2597 accertati, sia la richiesta di una agevolazione, che, effettuata in ritardo, deve essere dichiarata non ammissibile.
La superficie non tassabile è prevista dal Regolamento del Comune, che deve esentare dalla tassabilità le superfici non atte a produrre rifiuti, per cui nel caso di specie si discute di una esenzione e non di una agevolazione.
Per quanto concerne la ripartizione dell'onere della prova, il Comune deve provare l'esistenza del presupposto impositivo, costituito dall'erogazione del servizio di smaltimento rifiuti su un'area determinata, mentre grava su colui che vanta il diritto 6 all'esenzione l'onere di provarne i fatti costitutivi, poiché al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
E neppure può essere assegnata alla precedente erronea dichiarazione del 2014 la qualifica di definitività. Essa può ben costituire la base di partenza dell'accertamento del Comune perché la superficie è stata dichiarata dal contribuente che il Comune ha accettato senza effettuare un sopralluogo per procedere al controllo ed alla misurazione delle superfici tassabili, ma la fonte dell'obbligazione tributaria resta sempre il presupposto impositivo previsti dalla legge che nel caso di specie sono le superfici indicate dal contribuente e non la presentazione della dichiarazione.
L'avviso di accertamento deve quindi essere annullato per assenza del presupposto impositivo per erroneità della superficie assoggettata a tassazione e la superfice tassabile deve essere ridotta da mq.
2.597 a mq. 218.
Le spese dell'intero giudizio, in ragione dell'erronea indicazione della superficie tassabile nella dichiarazione presentata dal contribuente nel 2014 su cui il Comune ha fatto affidamento per notificare l'avviso di accertamento, devono essere integralmente compensate dalle parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello del contribuente e fissa la superficie tassabile in 218mq. ed in riforma della sentenza impugnata ordina al Comune di ricalcolare il dovuto sulla base della superficie tassabile. Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti.
Bologna, 19 giugno 2025.
Il Relatore Il Presidente
(dott. MO d'TO) (Avv. Federico Cocchi)
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