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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/11/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7300/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7300 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall' Avv. ESTER FERRARI MORANDI Parte_1
ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv.ALESSIA MANNO
convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto CP_1
opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento della pensione o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile (artt.
12 o 13 L. 118/71), nonché del diritto all'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario.
Nell'ambito di tale procedimento, il CTU nominato dal Giudice, dott. , Persona_1 riconosceva in capo alla ricorrente, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 60%, con conseguente esito negativo in ordine alla sussistenza delle condizioni invocate.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha quindi depositato rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto a questo Tribunale di: “ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito medico-legale a fini della pensione di inabilità di cui alla
Legge n. 118/71 art. 12 e, sempre in via principale, dell'assegno mensile di assistenza art. 13
e, sempre in via principale, all'accertamento di uno stato invalidante almeno pari al 67% al fine della concessione dell'esenzione parziale pagamento tickets sanitari, con decorrenza dalla data della domanda del 29/04/2022 o in subordine dalla data che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”
Si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, CP_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni, e deducendo, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 25.11.2025 con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, viene oggi decisa mediante la presente sentenza, previa verifica del deposito delle note suddette da parte del solo procuratore della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c., non sono stati riscontrati in capo alla ricorrente i requisiti sanitari necessario ai fini della concessione delle prestazioni dedotte in lite, essendo stata la periziata riconosciuta invalida nella misura del 60%.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero le condizioni sanitarie necessarie per la concessione delle provvidenze invocate. L'opposizione non può essere accolta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 12 L. 118/71, la pensione di inabilità spetta “Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico- sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa”, mentre, ai sensi del successivo art.13
“Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall un assegno mensile..” CP_1
Orbene, il CTU della precedente fase di giudizio, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha formulato la seguente diagnosi: “cardiopatia ipertensiva in discreto controllo farmacologico in soggetto con diabete mellito tipo ii ben controllato con ipoglicemizzanti orali. spondiloartrosi con lievi discopatie multilivello del tratto lombosacrale e segni di coxo-artrosi a medio/lieve impegno funzionale. Il medesimo ha quindi osservato come “globalmente considerate, le manifestazioni morbose riducono la capacità lavorativa dell'esaminata nella misura del
60%; avuto riguardo degli aspetti fisiopatologici delle singole patologie accertate, ricorrendo alla formula riduzionistica o del Balthazard il cut- off invalidante può decorrere
a far tempo dalla presentazione della domanda amministrativa.”.
A tali conclusioni il CTU è correttamente pervenuto specificando, per ciascuna patologia diagnosticata, le percentuali di invalidità di cui alla tabella allegata al DM del 5.02.1992, con applicazione del calcolo riduzionistico ivi previsto.
Le doglianze di parte ricorrente attengono principalmente all'asserita omessa valutazione, da parte del CTU, di alcune delle patologie da cui la ricorrente risulterebbe affetta (disturbo dell'adattamento; piastrinopenia autoimmune;
sindrome del tunnel carpale).
Tale censura, tuttavia, non risulta fondata.
Invero, nel ricostruire il quadro clinico e nell'elaborazione della diagnosi de quo, il consulente medico-legale ha evidenziato come “Le altre patologie pur presenti e segnalate dal medico estensore nel certificato telematico non possono essere in questa sede annoverate per la loro scarsa rilevanza clinica e valenza medico-legale, come per esempio la sfumata sindrome del
Tunnel carpale e la Pastrinopenia autoimmune, atteso che in tutti i controlli si è sempre mantenuta sopra le 30.000 /mmc.”
Quanto al disturbo dell'adattamento, l'ausiliario del giudice ha rilevato come esso
“comportasintomi emotivi e/o comportamentali in risposta ad un fattore di stress e il cui trattamento si concentra sulla cura di se' in cui la psicoterapia e la farmacoterapia possono avere un ruolo: la ricorrente non effettua nessuna di queste e tenuto conto anche del colloquio clinico, che ha evidenziato solo una sfumata deflessione del tono dell'umore, deve ritenersi di grado lieve e pertanto non computabile insieme alle altre patologie annotate.”
Rispetto a tali rilievi la ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, pertanto, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto del ricorso.
Rinvenendosi negli atti allegati al ricorso la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito del procedimento di ATP iscritto al n.rg. 2291/24, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , devono essere poste definitivamente a carico dell'ente convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nell'ambito del CP_1 procedimento di ATP n. rg. 2291/2024.
Tivoli, 26/11/2024
Il Giudice
OR Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7300 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall' Avv. ESTER FERRARI MORANDI Parte_1
ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv.ALESSIA MANNO
convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto CP_1
opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento della pensione o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile (artt.
12 o 13 L. 118/71), nonché del diritto all'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario.
Nell'ambito di tale procedimento, il CTU nominato dal Giudice, dott. , Persona_1 riconosceva in capo alla ricorrente, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 60%, con conseguente esito negativo in ordine alla sussistenza delle condizioni invocate.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha quindi depositato rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto a questo Tribunale di: “ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito medico-legale a fini della pensione di inabilità di cui alla
Legge n. 118/71 art. 12 e, sempre in via principale, dell'assegno mensile di assistenza art. 13
e, sempre in via principale, all'accertamento di uno stato invalidante almeno pari al 67% al fine della concessione dell'esenzione parziale pagamento tickets sanitari, con decorrenza dalla data della domanda del 29/04/2022 o in subordine dalla data che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”
Si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, CP_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni, e deducendo, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 25.11.2025 con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, viene oggi decisa mediante la presente sentenza, previa verifica del deposito delle note suddette da parte del solo procuratore della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c., non sono stati riscontrati in capo alla ricorrente i requisiti sanitari necessario ai fini della concessione delle prestazioni dedotte in lite, essendo stata la periziata riconosciuta invalida nella misura del 60%.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero le condizioni sanitarie necessarie per la concessione delle provvidenze invocate. L'opposizione non può essere accolta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 12 L. 118/71, la pensione di inabilità spetta “Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico- sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa”, mentre, ai sensi del successivo art.13
“Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall un assegno mensile..” CP_1
Orbene, il CTU della precedente fase di giudizio, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha formulato la seguente diagnosi: “cardiopatia ipertensiva in discreto controllo farmacologico in soggetto con diabete mellito tipo ii ben controllato con ipoglicemizzanti orali. spondiloartrosi con lievi discopatie multilivello del tratto lombosacrale e segni di coxo-artrosi a medio/lieve impegno funzionale. Il medesimo ha quindi osservato come “globalmente considerate, le manifestazioni morbose riducono la capacità lavorativa dell'esaminata nella misura del
60%; avuto riguardo degli aspetti fisiopatologici delle singole patologie accertate, ricorrendo alla formula riduzionistica o del Balthazard il cut- off invalidante può decorrere
a far tempo dalla presentazione della domanda amministrativa.”.
A tali conclusioni il CTU è correttamente pervenuto specificando, per ciascuna patologia diagnosticata, le percentuali di invalidità di cui alla tabella allegata al DM del 5.02.1992, con applicazione del calcolo riduzionistico ivi previsto.
Le doglianze di parte ricorrente attengono principalmente all'asserita omessa valutazione, da parte del CTU, di alcune delle patologie da cui la ricorrente risulterebbe affetta (disturbo dell'adattamento; piastrinopenia autoimmune;
sindrome del tunnel carpale).
Tale censura, tuttavia, non risulta fondata.
Invero, nel ricostruire il quadro clinico e nell'elaborazione della diagnosi de quo, il consulente medico-legale ha evidenziato come “Le altre patologie pur presenti e segnalate dal medico estensore nel certificato telematico non possono essere in questa sede annoverate per la loro scarsa rilevanza clinica e valenza medico-legale, come per esempio la sfumata sindrome del
Tunnel carpale e la Pastrinopenia autoimmune, atteso che in tutti i controlli si è sempre mantenuta sopra le 30.000 /mmc.”
Quanto al disturbo dell'adattamento, l'ausiliario del giudice ha rilevato come esso
“comportasintomi emotivi e/o comportamentali in risposta ad un fattore di stress e il cui trattamento si concentra sulla cura di se' in cui la psicoterapia e la farmacoterapia possono avere un ruolo: la ricorrente non effettua nessuna di queste e tenuto conto anche del colloquio clinico, che ha evidenziato solo una sfumata deflessione del tono dell'umore, deve ritenersi di grado lieve e pertanto non computabile insieme alle altre patologie annotate.”
Rispetto a tali rilievi la ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, pertanto, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto del ricorso.
Rinvenendosi negli atti allegati al ricorso la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito del procedimento di ATP iscritto al n.rg. 2291/24, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , devono essere poste definitivamente a carico dell'ente convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nell'ambito del CP_1 procedimento di ATP n. rg. 2291/2024.
Tivoli, 26/11/2024
Il Giudice
OR Busoli