CASS
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 09/06/2025, n. 21683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21683 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21683 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 14/05/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza emessa il 9 dicembre 2021, il Tribunale di Palermo aveva condannato RU RO, per i reati di cui agli artt. 477-482 cod. pen. e 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, alla pena di anni cinque di reclusione, partendo dalla pena base, per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen., di mesi quattro di reclusione, aumentata a mesi cinque di reclusione per la continuazione. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 27 settembre 2024, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 e rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione (così determinata: pena base mesi sei di reclusione;
diminuita per le generiche a mesi quattro di reclusione). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore di fiducia. 2.1. Con unico motivo, il ricorrente lamenta i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, sostenendo che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore nel calcolo della pena, partendo dalla pena base di mesi sei di reclusione, anziché da quella fissata dal giudice di primo grado. 3. L'unico motivo di ricorso è fondato. La pena base, invero, è stata erroneamente fissata in mesi sei di reclusione: una volta dichiarato estinto il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, la Corte di appello, in mancanza di impugnazione della parte pubblica, avrebbe dovuto far riferimento alla pena base fissata dal giudice di primo grado in mesi quattro di reclusione. Alla rideterminazione della pena, sulla base delle statuizioni del giudice di merito, può procedere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen. Dovendosi far riferimento alla pena base di mesi quattro di reclusione e avendo la stessa Corte di appello fissato in un terzo la diminuzione di pena per le generiche, la pena deve essere così rideterminata: pena base mesi quattro di reclusione;
diminuita per le generiche alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio, con rideterminazione della durata della pena in mesi due e giorni venti di reclusione. 1
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi due e giorni venti di reclusione. Così deciso, 11 14 maggio 2025.
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21683 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 14/05/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza emessa il 9 dicembre 2021, il Tribunale di Palermo aveva condannato RU RO, per i reati di cui agli artt. 477-482 cod. pen. e 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, alla pena di anni cinque di reclusione, partendo dalla pena base, per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen., di mesi quattro di reclusione, aumentata a mesi cinque di reclusione per la continuazione. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 27 settembre 2024, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 e rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione (così determinata: pena base mesi sei di reclusione;
diminuita per le generiche a mesi quattro di reclusione). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore di fiducia. 2.1. Con unico motivo, il ricorrente lamenta i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, sostenendo che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore nel calcolo della pena, partendo dalla pena base di mesi sei di reclusione, anziché da quella fissata dal giudice di primo grado. 3. L'unico motivo di ricorso è fondato. La pena base, invero, è stata erroneamente fissata in mesi sei di reclusione: una volta dichiarato estinto il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, la Corte di appello, in mancanza di impugnazione della parte pubblica, avrebbe dovuto far riferimento alla pena base fissata dal giudice di primo grado in mesi quattro di reclusione. Alla rideterminazione della pena, sulla base delle statuizioni del giudice di merito, può procedere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen. Dovendosi far riferimento alla pena base di mesi quattro di reclusione e avendo la stessa Corte di appello fissato in un terzo la diminuzione di pena per le generiche, la pena deve essere così rideterminata: pena base mesi quattro di reclusione;
diminuita per le generiche alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio, con rideterminazione della durata della pena in mesi due e giorni venti di reclusione. 1
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi due e giorni venti di reclusione. Così deciso, 11 14 maggio 2025.