CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 16/01/2026, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 621/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RU GIULIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 907/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473234 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473234 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473234 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473234 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473234 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473234 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La causa pende tra Ricorrente_1 e Nominativo_1 contro l'Ama spa.
L'Ama spa è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha violato il disposto dell'art. 22 del D.lgs. n. 546/1992 il quale recita:
1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale….
2. L'inammissibilita' del ricorso e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.”.
Nel caso in esame, il contribuente non ha mai depositato un ricorso (l'atto denominato ricorso è in realtà
l'atto impugnato).
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
Alla luce della contumacia della parte convenuta non si dispone sulle spese di lite.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026.
IL GIUDICE
UL CR
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RU GIULIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 907/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473234 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473234 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473234 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473234 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473234 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473234 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La causa pende tra Ricorrente_1 e Nominativo_1 contro l'Ama spa.
L'Ama spa è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha violato il disposto dell'art. 22 del D.lgs. n. 546/1992 il quale recita:
1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale….
2. L'inammissibilita' del ricorso e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.”.
Nel caso in esame, il contribuente non ha mai depositato un ricorso (l'atto denominato ricorso è in realtà
l'atto impugnato).
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
Alla luce della contumacia della parte convenuta non si dispone sulle spese di lite.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026.
IL GIUDICE
UL CR