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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 336/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
GE RO, LA
MIGNECO ANDREA, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1014/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230023496448000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1717/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, assistito e difeso dai Dott.ri Difensore_2 e Difensore_1, nel cui studio in Floridia ha eletto domicilio, impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro 20.255,00, notificata a mezzo pec il 5/04/2024 dall'Agente della Riscossione di Siracusa.
L'iscrizione a ruolo, contenuta nell'atto impugnato riguarda omesso versamento IVA terzo e quarto trimestre anno 2019, iscritto a ruolo dall'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Siracusa.
Con il presente ricorso, il ricorrente come sopra difeso, deduce:
1. inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento notificata a mezzo PEC;
omessa sottoscrizione e violazione art. 20 CAD;
2. Nullità dell'atto per assenza di conformità;
3. Decadenza triennale di cui all'art. 25 DPR 602/73;
4. Difetto di motivazione dell'atto impugnato e del calcolo degli interessi;
5. Illegittimità della cartella di pagamento per omessa firma del delegato responsabile.
I difensori chiedono l'annullamento della cartella di pagamento e la condanna al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia Entrate Riscossione costituita in giudizio, contesta gli addebiti mossi dalla ricorrente e chiama in causa l'Agenzia delle Entrate;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio;
L'Agenzia Entrate di Siracusa chiamata in giudizio, contesta gli addebiti mossi dal ricorrente e produce la comunicazione di irregolarità regolarmente notificata;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente contesta l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo
PEC ritenendola inefficace, stante che non contiene i requisiti previsti dal T. U. sulla documentazione amministrativa. Il motivo è infondato.
La irritualità della notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata non comporta la nullità o la inesistenza della notifica se la consegna dello stesso ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza ed ha determinato il raggiungimento dello scopo legale ( Cass. 28 settembre 2018 n. 23620). E' stato affermato, altresì, dalla Corte di Cassazione che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, sicché il rinvio disposto dal D. Difensore_1 n. 602/73, art. 26, comma 5), (in tema di notifica della cartella di pagamento) che, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156
c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2018, n.27561). Con l'impugnazione della cartella di pagamento la ricorrente ha sanato qualsiasi vizio di nullità.
Le doglianze relative al visto di conformità dell'atto e l'omessa firma digitale del funzionario responsabile, sono infondati, giacché la mancata sottoscrizione digitale della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto impugnato, non essendo in dubbio la riferibilità dell'atto all'Autorità da cui è stato emanato, per cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge: per la notifica della cartella di pagamento non occorre la sottoscrizione autografa, in quanto lo schema della cartella previsto per la riscossione mediante ruolo, è stato approvato con apposito Decreto Dirigenziale 28/6/1999 e successive integrazioni con Decreto
Ministero Finanze 11/9/2000 e non prevede la sottoscrizione autografa.
Il ricorrente denuncia la maturata decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/73, derivante dal controllo formale delle dichiarazioni IVA, ma, nel caso di specie, il contribuente non ha versato l'IVA infra annuale relativa al terzo e quarto trimestre anno 2019, e per di più, il contribuente è stato invitato al pagamento delle imposte non versate mediante avviso bonario, non ottemperando al relativo pagamento IVA con l'applicazione delle sanzioni ridotte. L'Ufficio ha prodotto il c.d. avviso bonario che risulta regolarmente notificato.
Le doglianze in merito al dedotto difetto di motivazione sono infondate, stante che la cartella di pagamento contiene tutti gli elementi necessari per ritenere l'atto congruamente motivato, sicché in esso sono specificati i motivi della iscrizione a ruolo, riferite all'omesso pagamento periodico dell'IVA relativa al terzo e quarto trimestre 2019.
Il difetto di motivazione in merito all'omesso calcolo degli interessi anch'esso è infondato, giacché le modalità di calcolo degli interessi non è configurabile al caso in esame in quanto la cartella di pagamento contiene il “quantum” del debito, degli interessi e sanzioni relativi all'omesso pagamento del tributo e, con riguardo al calcolo degli interessi maturati, il semplice richiamo dell'atto precedente specificato in cartella e la quantificazione dell'importo, soddisfa l'obbligo di motivazione. Di conseguenza, non è necessaria la specificazione del saggio di interesse periodicamente applicato e le modalità di calcolo, essendo determinato con provvedimenti pubblici in relazione al tasso vigente, e non è necessario specificarne le modalità di calcolo. (Cass. Sez. civ. N° 22281/2022).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 05^, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 2.100,00 per ciascuna parte costituita.
Siracusa, 28.11.2025
Il LA. Il Presidente
Dott. Teodoro GE Dott.ssa Maria Stella BOSCARINO
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
GE RO, LA
MIGNECO ANDREA, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1014/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230023496448000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1717/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, assistito e difeso dai Dott.ri Difensore_2 e Difensore_1, nel cui studio in Floridia ha eletto domicilio, impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro 20.255,00, notificata a mezzo pec il 5/04/2024 dall'Agente della Riscossione di Siracusa.
L'iscrizione a ruolo, contenuta nell'atto impugnato riguarda omesso versamento IVA terzo e quarto trimestre anno 2019, iscritto a ruolo dall'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Siracusa.
Con il presente ricorso, il ricorrente come sopra difeso, deduce:
1. inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento notificata a mezzo PEC;
omessa sottoscrizione e violazione art. 20 CAD;
2. Nullità dell'atto per assenza di conformità;
3. Decadenza triennale di cui all'art. 25 DPR 602/73;
4. Difetto di motivazione dell'atto impugnato e del calcolo degli interessi;
5. Illegittimità della cartella di pagamento per omessa firma del delegato responsabile.
I difensori chiedono l'annullamento della cartella di pagamento e la condanna al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia Entrate Riscossione costituita in giudizio, contesta gli addebiti mossi dalla ricorrente e chiama in causa l'Agenzia delle Entrate;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio;
L'Agenzia Entrate di Siracusa chiamata in giudizio, contesta gli addebiti mossi dal ricorrente e produce la comunicazione di irregolarità regolarmente notificata;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente contesta l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo
PEC ritenendola inefficace, stante che non contiene i requisiti previsti dal T. U. sulla documentazione amministrativa. Il motivo è infondato.
La irritualità della notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata non comporta la nullità o la inesistenza della notifica se la consegna dello stesso ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza ed ha determinato il raggiungimento dello scopo legale ( Cass. 28 settembre 2018 n. 23620). E' stato affermato, altresì, dalla Corte di Cassazione che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, sicché il rinvio disposto dal D. Difensore_1 n. 602/73, art. 26, comma 5), (in tema di notifica della cartella di pagamento) che, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156
c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2018, n.27561). Con l'impugnazione della cartella di pagamento la ricorrente ha sanato qualsiasi vizio di nullità.
Le doglianze relative al visto di conformità dell'atto e l'omessa firma digitale del funzionario responsabile, sono infondati, giacché la mancata sottoscrizione digitale della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto impugnato, non essendo in dubbio la riferibilità dell'atto all'Autorità da cui è stato emanato, per cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge: per la notifica della cartella di pagamento non occorre la sottoscrizione autografa, in quanto lo schema della cartella previsto per la riscossione mediante ruolo, è stato approvato con apposito Decreto Dirigenziale 28/6/1999 e successive integrazioni con Decreto
Ministero Finanze 11/9/2000 e non prevede la sottoscrizione autografa.
Il ricorrente denuncia la maturata decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/73, derivante dal controllo formale delle dichiarazioni IVA, ma, nel caso di specie, il contribuente non ha versato l'IVA infra annuale relativa al terzo e quarto trimestre anno 2019, e per di più, il contribuente è stato invitato al pagamento delle imposte non versate mediante avviso bonario, non ottemperando al relativo pagamento IVA con l'applicazione delle sanzioni ridotte. L'Ufficio ha prodotto il c.d. avviso bonario che risulta regolarmente notificato.
Le doglianze in merito al dedotto difetto di motivazione sono infondate, stante che la cartella di pagamento contiene tutti gli elementi necessari per ritenere l'atto congruamente motivato, sicché in esso sono specificati i motivi della iscrizione a ruolo, riferite all'omesso pagamento periodico dell'IVA relativa al terzo e quarto trimestre 2019.
Il difetto di motivazione in merito all'omesso calcolo degli interessi anch'esso è infondato, giacché le modalità di calcolo degli interessi non è configurabile al caso in esame in quanto la cartella di pagamento contiene il “quantum” del debito, degli interessi e sanzioni relativi all'omesso pagamento del tributo e, con riguardo al calcolo degli interessi maturati, il semplice richiamo dell'atto precedente specificato in cartella e la quantificazione dell'importo, soddisfa l'obbligo di motivazione. Di conseguenza, non è necessaria la specificazione del saggio di interesse periodicamente applicato e le modalità di calcolo, essendo determinato con provvedimenti pubblici in relazione al tasso vigente, e non è necessario specificarne le modalità di calcolo. (Cass. Sez. civ. N° 22281/2022).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 05^, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 2.100,00 per ciascuna parte costituita.
Siracusa, 28.11.2025
Il LA. Il Presidente
Dott. Teodoro GE Dott.ssa Maria Stella BOSCARINO