Articolo 4 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Articolo 3Articolo 5
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1 gennaio 1973
Art. 4. (Modi di investimento)

I fondi disponibili in relazione al versamento dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 3, o che si rendano disponibili in seguito a disinvestimenti, sono impiegati, secondo un piano determinato anno per anno e predisposto dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO secondo i criteri di cui all' art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , nelle seguenti forme:
a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) annualita' dovute dallo Stato;
c) cartelle o titoli equiparati degli Istituti esercenti il credito fondiario;
d) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidita';
e) mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado;
f) beni immobili liberamente disponibili;
g) altre forme autorizzate dalla legge o dai Ministeri competenti su proposta del consiglio di amministrazione dell'ENASARCO.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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