Art. 64.
Il termine stabilito dall' articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238 , per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e pensionati di cui all' articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 , e' prorogato al 31 dicembre 1975.
I superstiti di assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1944 e anteriormente al 1° gennaio 1958 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, hanno diritto alla pensione indiretta sempreche' nei loro confronti:
a) al momento della morte dell'assicurato sussistessero le condizioni stabilite dall' articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , nel testo originario, o in quello modificato dall' articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1 gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951 e dall' articolo 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 ;
b) al momento della morte dell'assicurato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione ai superstiti previste dall'articolo 1, nel testo modificato dall' articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e dall' articolo 24 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e dall' articolo 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 ;
c) alla data di decorrenza della pensione indiretta non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell' articolo 3, lettere a) , b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 , determinano la cessazione del diritto alla pensione ai superstiti.
La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I superstiti di assicurati e di pensionati di cui all' articolo 25, primo comma, lettera b), della legge 21 luglio 1965, n. 903 , possono presentare domanda di pensione entro il 31 dicembre 1975.
Le pensioni previste dal presente articolo sono calcolate secondo le norme in vigore anteriormente al 1 maggio 1968 e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
E' abrogato l' articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238 . ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 2-quater) che "Sono soppressi i termini di decadenza di cui agli articoli 24 e 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153 . Le pensioni spettanti ai superstiti di assicurato o di pensionato, di cui ai citati articoli, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda".
Il termine stabilito dall' articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238 , per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e pensionati di cui all' articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 , e' prorogato al 31 dicembre 1975.
I superstiti di assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1944 e anteriormente al 1° gennaio 1958 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, hanno diritto alla pensione indiretta sempreche' nei loro confronti:
a) al momento della morte dell'assicurato sussistessero le condizioni stabilite dall' articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , nel testo originario, o in quello modificato dall' articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1 gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951 e dall' articolo 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 ;
b) al momento della morte dell'assicurato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione ai superstiti previste dall'articolo 1, nel testo modificato dall' articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e dall' articolo 24 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e dall' articolo 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 ;
c) alla data di decorrenza della pensione indiretta non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell' articolo 3, lettere a) , b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 , determinano la cessazione del diritto alla pensione ai superstiti.
La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I superstiti di assicurati e di pensionati di cui all' articolo 25, primo comma, lettera b), della legge 21 luglio 1965, n. 903 , possono presentare domanda di pensione entro il 31 dicembre 1975.
Le pensioni previste dal presente articolo sono calcolate secondo le norme in vigore anteriormente al 1 maggio 1968 e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
E' abrogato l' articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238 . ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 2-quater) che "Sono soppressi i termini di decadenza di cui agli articoli 24 e 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153 . Le pensioni spettanti ai superstiti di assicurato o di pensionato, di cui ai citati articoli, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda".