Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01520/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03337/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3337 del 2022, proposto da
Saccani Developments S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Vrespa e Gabriele Celeste Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini e VA Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della comunicazione avente ad oggetto “Via Caccialepori n. 38 - Appuntamento Accettazione del 14/09/2022 Domanda n. 4457/2022” trasmessa dal Comune di Milano a mezzo PEC in data 16.9.2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, avverso il quale si formula espressa riserva di proporre ulteriore ricorso anche per motivi aggiunti, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento P.G. 314177/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. CC AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
L’esame del merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che parte ricorrente, in prossimità della udienza di trattazione, ha depositato atto con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla ulteriore coltivazione del gravame.
Si impone, indi, la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c), c.p.a., equo appalesandosi il disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, siccome congiuntamente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
RT Di RI, Presidente
CC AM, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC AM | RT Di RI |
IL SEGRETARIO