Articolo 33 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 32Articolo 34
Versione
15 gennaio 1976
Art. 33.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 6856, 9001, 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonche' ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976