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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15514 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 35383/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35383/2024 promossa da:
Sig. (C.F. ), nato a [...]- Controparte_1 C.F._1
Massachusetts (USA) il 24/06/1987, residente a [...], Eleuthera, Bahamas (USA), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Aprigliano (C.F.
). – ATTORE – C.F._2
CONTRO
(C.F. , in persona del Ministro in carica, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
). – CONVENUTO – P.IVA_2
Motivazione in Fatto e in Diritto
Il Sig. cittadino statunitense, ha adito questo Tribunale con Controparte_1
Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30 agosto 2024, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione dello status civitatis di cittadino italiano jure sanguinis, in quanto discendente in linea retta della Sig.ra Parte_1 cittadina italiana alla nascita. In via consequenziale, l'Attore ha chiesto che venisse ordinato al di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Controparte_2 legge nei registri dello stato civile. L'Attore ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni nel Ricorso e nelle successive Memorie di Replica del 13 ottobre 2025 e Note di Udienza del 27 ottobre 2025, con vittoria di spese di lite.
Il si è costituito in giudizio tramite Memoria Difensiva datata 17 Controparte_2 giugno 2025, eccependo preliminarmente l'inammissibilità o l'infondatezza della domanda per la presunta mancata o tardiva produzione della documentazione a sostegno della linea di discendenza. Nel merito, la difesa convenuta ha premesso di non voler contestare l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana, ma ha richiesto, in caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura fisiologica dei ritardi consolari dovuti all'abnorme mole di richieste di riconoscimento jure sanguinis.
1 A seguito del deposito del ricorso, il Tribunale ha emesso il Decreto di fissazione udienza n. cronol. 17992/2025 del 15/04/2025, fissando l'udienza di comparizione delle parti per il 23/06/2025. Successivamente, con Decreto n. cronol. 24938/2025 del 22/05/2025, l'udienza è stata differita all'udienza cartolare del 05/11/2025. All'udienza del 05/11/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
In Fatto
Il Sig. nato il [...] a [...]-Massachusetts (USA), ha Controparte_1 dimostrato di essere discendente in linea retta dalla Sig.ra nata a Parte_1
UP (FR), Italia, il 04/06/1897
In diritto
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
La linea di discendenza che conduce dall'ava italiana agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
La domanda si fonda sul principio dello ius sanguinis, cardine del nostro ordinamento in materia di cittadinanza, secondo cui è cittadino italiano il figlio nato da padre o madre cittadini.
Nel caso di specie, la linea di discendenza ha origine dall'ava Parte_1
cittadina italiana nata nel 1897. Il figlio di quest'ultima,
[...] Persona_1
nacque nel 1926, prima dell'entrata in vigore della Costituzione
[...] repubblicana. Ai sensi della legge all'epoca vigente, la donna non poteva trasmettere la cittadinanza ai figli, in quanto il Sig. nacque Persona_1 prima del 1948 in vigenza della normativa discriminatoria di cui all'art. 1 della L. n. 555/1912.Tuttavia, tale previsione normativa è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale.
Con la sentenza n. 87 del 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della L. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza per la donna che sposava un cittadino straniero. Successivamente, con la sentenza n. 30 del 1983, la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, n. 1, della medesima legge, nella parte in
Pag. 2 di 3 cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 4466 del 25/02/2009), lo status di cittadino ha natura permanente e imprescrittibile, sicché gli effetti incostituzionali della legge discriminatoria non possono considerarsi "esauriti" e devono essere rimossi. Pertanto, il diritto di cittadinanza dei figli di madre italiana, nati prima del 1° gennaio 1948, può essere giudizialmente accertato, riconoscendo che la trasmissione dello status civitatis è avvenuta sin dalla nascita
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 05/11/2025
Il Giudice
IM AR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 35383/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35383/2024 promossa da:
Sig. (C.F. ), nato a [...]- Controparte_1 C.F._1
Massachusetts (USA) il 24/06/1987, residente a [...], Eleuthera, Bahamas (USA), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Aprigliano (C.F.
). – ATTORE – C.F._2
CONTRO
(C.F. , in persona del Ministro in carica, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
). – CONVENUTO – P.IVA_2
Motivazione in Fatto e in Diritto
Il Sig. cittadino statunitense, ha adito questo Tribunale con Controparte_1
Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30 agosto 2024, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione dello status civitatis di cittadino italiano jure sanguinis, in quanto discendente in linea retta della Sig.ra Parte_1 cittadina italiana alla nascita. In via consequenziale, l'Attore ha chiesto che venisse ordinato al di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Controparte_2 legge nei registri dello stato civile. L'Attore ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni nel Ricorso e nelle successive Memorie di Replica del 13 ottobre 2025 e Note di Udienza del 27 ottobre 2025, con vittoria di spese di lite.
Il si è costituito in giudizio tramite Memoria Difensiva datata 17 Controparte_2 giugno 2025, eccependo preliminarmente l'inammissibilità o l'infondatezza della domanda per la presunta mancata o tardiva produzione della documentazione a sostegno della linea di discendenza. Nel merito, la difesa convenuta ha premesso di non voler contestare l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana, ma ha richiesto, in caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura fisiologica dei ritardi consolari dovuti all'abnorme mole di richieste di riconoscimento jure sanguinis.
1 A seguito del deposito del ricorso, il Tribunale ha emesso il Decreto di fissazione udienza n. cronol. 17992/2025 del 15/04/2025, fissando l'udienza di comparizione delle parti per il 23/06/2025. Successivamente, con Decreto n. cronol. 24938/2025 del 22/05/2025, l'udienza è stata differita all'udienza cartolare del 05/11/2025. All'udienza del 05/11/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
In Fatto
Il Sig. nato il [...] a [...]-Massachusetts (USA), ha Controparte_1 dimostrato di essere discendente in linea retta dalla Sig.ra nata a Parte_1
UP (FR), Italia, il 04/06/1897
In diritto
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
La linea di discendenza che conduce dall'ava italiana agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
La domanda si fonda sul principio dello ius sanguinis, cardine del nostro ordinamento in materia di cittadinanza, secondo cui è cittadino italiano il figlio nato da padre o madre cittadini.
Nel caso di specie, la linea di discendenza ha origine dall'ava Parte_1
cittadina italiana nata nel 1897. Il figlio di quest'ultima,
[...] Persona_1
nacque nel 1926, prima dell'entrata in vigore della Costituzione
[...] repubblicana. Ai sensi della legge all'epoca vigente, la donna non poteva trasmettere la cittadinanza ai figli, in quanto il Sig. nacque Persona_1 prima del 1948 in vigenza della normativa discriminatoria di cui all'art. 1 della L. n. 555/1912.Tuttavia, tale previsione normativa è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale.
Con la sentenza n. 87 del 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della L. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza per la donna che sposava un cittadino straniero. Successivamente, con la sentenza n. 30 del 1983, la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, n. 1, della medesima legge, nella parte in
Pag. 2 di 3 cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 4466 del 25/02/2009), lo status di cittadino ha natura permanente e imprescrittibile, sicché gli effetti incostituzionali della legge discriminatoria non possono considerarsi "esauriti" e devono essere rimossi. Pertanto, il diritto di cittadinanza dei figli di madre italiana, nati prima del 1° gennaio 1948, può essere giudizialmente accertato, riconoscendo che la trasmissione dello status civitatis è avvenuta sin dalla nascita
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 05/11/2025
Il Giudice
IM AR
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