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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VE US NN SE, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 4283/2025 depositato il 13/07/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 03
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Mons. D. Orlando 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4319/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente chiede un breve rinvio per consentire all'Agenzia delle Entrate di procedere al pagamento.
Resistente: La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania si oppone alla richiesta di rinvio per avere già emesso il provvedimento di sgravio, mentre la competenza al pagamento spetta all'Agenzia Entrate - Riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedeva l'ottemperanza alla sentenza n. 706/2025 emessa, in data 22.01.2025, da questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, depositata il 30.01.2025 e notificata il 3.02.2025, nella parte in cui annullava l'impugnato Avviso di Liquidazione della
Imposta di Successione e irrogazione Sanzioni n. TYJ/00962888376 emesso dalla Agenzia delle Entrate di Catania e condannava l'Agenzia delle Entrate al rimborso in favore dell'odierno ricorrente della somma da lui pagata, oltre gli interessi.
Deduceva che con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania ed ivi registrato al n. 2360/2023 RGR, Ricorrente 1 impugnava l'Avviso di Liquidazione della Imposta di Successione ed irrogazione Sanzioni n.TYJ/00962888376 emesso dalla Agenzia delle Entrate di Catania
Nelle more della trattazione del ricorso l'Agenzia delle Entrate iscriveva nel ruolo n. 2023/000679 la intera
Imposta di Successione liquidata, oltre la sanzione per tardivo versamento ed ulteriori oneri accessori per l'importo complessivo di Euro 21.237,87, oltre interessi di mora dovuti per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data di notificazione della cartella di pagamento n. 293 2023 0056823275 54.
In assenza di un provvedimento di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, il ricorrente era costretto a pagare, al fine di scongiurare l'azione esecutiva, versando in data 13/11/2024 la somma complessiva di
Euro 21.562,21, come si evince dalla documentazione allegata.
Con la sopra citata sentenza n. 706/2025, depositata il 30/01/2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in accoglimento del ricorso, annullava l'impugnato Avviso di Liquidazione della Imposta di Successione e irrogazione Sanzioni n. TYJ/00962888376 emesso dalla Agenzia delle Entrate di Catania.
In data 03/02/2025 il ricorrente notificava alla Agenzia delle Entrate di Catania, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 c. 2 del D.Lgs 546/1992, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania n.
706/2025 chiedendo contestualmente effettuarsi lo sgravio dell'Imposta, irrogazione Sanzioni ed accessori iscritti a ruolo ed il rimborso integrale di quanto pagato nelle more del giudizio.
Nonostante il decorso del termine di giorni 90 previsto dall'art. 68 comma 2 del D.Lgs 546/1992, l'Agenzia delle Entrate non aveva ancora provveduto al rimborso di quanto il ricorrente era stato costretto a pagare nelle more del giudizio in forza dell'impugnato Avviso di Liquidazione n. TYJ/00962888376 successivamente annullato.
Il ricorrente chiedeva pertanto che la Corte di Giustizia Tributaria adita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 68
e 70 del D.Lgs 546/1992, provvedesse, in luogo dell'inadempiente Agenzia delle Entrate, alla ottemperanza agli obblighi restitutori derivanti dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania
n. 706/2025 e per l'effetto disponesse la restituzione in favore di Ricorrente 1, per le causali di cui in narrativa, della somma complessiva di Euro 21.562,21 pagata nelle more del giudio di primo grado oltre agli interessi al tasso semestrale del 2,50%, ai sensi dell'art 44 del DPR 602/1973, applicabile ad ognuno dei semestri interi maturati, escluso il primo, a decorrere dalla data di pagamento fino all'effettivo soddisfo.
Con la vittoria delle spese di lite.
2. Parte attrice depositava memoria illustrativa nella quale insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso e chiedeva anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di ottemperanza.
3. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio;
deduceva che in data 14.08.2025 era stato convalidato lo sgravio della cartella di pagamento n. 2932023005682327554, con la quale era stata iscritta a ruolo l'intera imposta di successione trasfusa nel prodromico atto, con conseguente rimborso delle somme versate.
Chiedeva pertanto che la Corte dichiarasse la cessata materia del contendere, essendo stato effettuato lo sgravio totale della cartella e che compensasse le spese di lite per il presente giudizio, atteso che, tra il passaggio in giudicato della sentenza n. 706/03/2025, avvenuto in data 04.04.2025, e la conclusione della lavorazione, avvenuta in data 14.08.2025, non era trascorso un lasso di tempo rilevante, in relazione alla considerevole mole di lavorazioni in carico all'ufficio.
La causa veniva decisa all'udienza del 3.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è la richiesta di ottemperanza, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo n.
546/1992, alla sentenza n. 706/2025 ed in particolare la richiesta di rimborso della somma di € 21.562,21, oltre gli interessi, pagata dal ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate ha richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, in virtù del provvedimento di sgravio già emesso.
Tale richiesta non può accogliersi, dovendosi ritenere fondata la richiesta avanzata in ricorso dal
Ricorrente 1.
Si deve infatti osservare che la semplice emissione, ad opera dell'Agenzia delle Entrate, del provvedimento di sgravio delle imposte ed accessori annullate, non è da solo idoneo a ritenere assolto l'obbligo dell'Ente
Impositore di ottemperanza alla sentenza in oggetto.
A norma dell'art. 68 c. 2 del D.Lgs 546/1992, se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza, con i relativi interessi previsti dalla vigente normativa, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Essendo decorso tale termine dilatorio di novanta giorni dalla notifica della sentenza, e non essendo stato ancora effettuato il rimborso della somma dovuta, che il contribuente è stato tenuto a pagare per l'ammontare complessivo Euro 21.562,21, non si può considerare adempiuto l'obbligo restitutorio posto a carico dell'Ente
Impositore, avente ad oggetto il rimborso della somma sopra citata, oltre gli interessi legali da calcolare ai sensi dell'art. 44 del DPR n. 602/1973.
Occorre rilevare, come emerge dal fascicolo processuale, che la citata sentenza è stata notificata, a cura di parte attrice, all' Agenzia delle Entrate, in data 3.02.2025.
La Corte di Cassazione, nella recente ordinanza n. 11286 del 7/4/2022, ha, con condivisibile motivazione, statuito che dopo la novella di cui al d.lgs. n. 156 del 2016, che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. cit., a decorrere del 1° giugno 2016, le sentenze che recano la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 69, comma 5, d.lgs. n. 456 del 1992, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo.
Si è esteso così al processo tributario il principio di cui all'art. 282 cod. proc. civ., ed ai sensi del comma 4, dell'art. 69, d.lgs. n. 546 del 1992, il pagamento delle somme dovute al contribuente, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste di cui all'art. 38, d. lgs. citato, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, come prevede il comma 4, dell'art. 69 in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza.
Conseguentemente questa Corte, constatato l'inadempimento dell'Agenzia delle Entrate che non ha provveduto a trasmettere la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del dovuto (euro 21.562,21, oltre gli interessi calcolati secondo il disposto di cui all'art. 44 del DPR n. 602/1973) nel termine previsto dal comma 5 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, nomina commissario ad acta, per provvedere all'esecuzione della sentenza n. 706/2025, il segretario generale del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, dott.ssa Nominativo_3.
Il predetto commissario nominato:
- provvederà, ai necessari adempimenti a spese di parte convenuta, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, a cura della segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria;
- depositerà, espletato l'incarico, apposita relazione sull'avvenuta esecuzione della sentenza n. 706/2025, indicando anche le ragioni per le quali l'amministrazione non abbia provveduto spontaneamente, al fine di consentire la chiusura del procedimento, così come previsto dal comma 8 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992;
- inoltrerà presso la segreteria di questa Corte, entro il termine previsto dall'art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, la nota spese, con la relativa documentazione di eventuali esborsi effettuati, dell'attività svolta, da redigere nel rispetto del titolo VII del capo V del d.P.R. n. 115/2002, ai fini dell'emissione del decreto di liquidazione del compenso.
Le spese del presente giudizio, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta da parte attrice, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore dell'Erario, essendovi stata l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e per l'effetto ordina all'Agenzia delle Entrate di dare integrale esecuzione alla sentenzan. 706/2025 di questa Corte entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o se anteriore dalla notifica a cura di parte ricorrente, nei termini indicati in motivazione;
- in caso di persistenza inerzia nomina commissario ad acta, per provvedere all'esecuzione della citata sentenza n. 706/2025, il segretario generale del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, dott.ssa
Nominativo_3, che provvederà secondo quanto indicato in motivazione;
- condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato che liquida in € 1.736,00 oltre I.V.A. e C.P.; - ordina alla segreteria di comunicare la presente sentenza a tutte le parti e al commissario nominato.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VE US NN SE, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 4283/2025 depositato il 13/07/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 03
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Mons. D. Orlando 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4319/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente chiede un breve rinvio per consentire all'Agenzia delle Entrate di procedere al pagamento.
Resistente: La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania si oppone alla richiesta di rinvio per avere già emesso il provvedimento di sgravio, mentre la competenza al pagamento spetta all'Agenzia Entrate - Riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedeva l'ottemperanza alla sentenza n. 706/2025 emessa, in data 22.01.2025, da questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, depositata il 30.01.2025 e notificata il 3.02.2025, nella parte in cui annullava l'impugnato Avviso di Liquidazione della
Imposta di Successione e irrogazione Sanzioni n. TYJ/00962888376 emesso dalla Agenzia delle Entrate di Catania e condannava l'Agenzia delle Entrate al rimborso in favore dell'odierno ricorrente della somma da lui pagata, oltre gli interessi.
Deduceva che con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania ed ivi registrato al n. 2360/2023 RGR, Ricorrente 1 impugnava l'Avviso di Liquidazione della Imposta di Successione ed irrogazione Sanzioni n.TYJ/00962888376 emesso dalla Agenzia delle Entrate di Catania
Nelle more della trattazione del ricorso l'Agenzia delle Entrate iscriveva nel ruolo n. 2023/000679 la intera
Imposta di Successione liquidata, oltre la sanzione per tardivo versamento ed ulteriori oneri accessori per l'importo complessivo di Euro 21.237,87, oltre interessi di mora dovuti per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data di notificazione della cartella di pagamento n. 293 2023 0056823275 54.
In assenza di un provvedimento di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, il ricorrente era costretto a pagare, al fine di scongiurare l'azione esecutiva, versando in data 13/11/2024 la somma complessiva di
Euro 21.562,21, come si evince dalla documentazione allegata.
Con la sopra citata sentenza n. 706/2025, depositata il 30/01/2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in accoglimento del ricorso, annullava l'impugnato Avviso di Liquidazione della Imposta di Successione e irrogazione Sanzioni n. TYJ/00962888376 emesso dalla Agenzia delle Entrate di Catania.
In data 03/02/2025 il ricorrente notificava alla Agenzia delle Entrate di Catania, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 c. 2 del D.Lgs 546/1992, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania n.
706/2025 chiedendo contestualmente effettuarsi lo sgravio dell'Imposta, irrogazione Sanzioni ed accessori iscritti a ruolo ed il rimborso integrale di quanto pagato nelle more del giudizio.
Nonostante il decorso del termine di giorni 90 previsto dall'art. 68 comma 2 del D.Lgs 546/1992, l'Agenzia delle Entrate non aveva ancora provveduto al rimborso di quanto il ricorrente era stato costretto a pagare nelle more del giudizio in forza dell'impugnato Avviso di Liquidazione n. TYJ/00962888376 successivamente annullato.
Il ricorrente chiedeva pertanto che la Corte di Giustizia Tributaria adita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 68
e 70 del D.Lgs 546/1992, provvedesse, in luogo dell'inadempiente Agenzia delle Entrate, alla ottemperanza agli obblighi restitutori derivanti dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania
n. 706/2025 e per l'effetto disponesse la restituzione in favore di Ricorrente 1, per le causali di cui in narrativa, della somma complessiva di Euro 21.562,21 pagata nelle more del giudio di primo grado oltre agli interessi al tasso semestrale del 2,50%, ai sensi dell'art 44 del DPR 602/1973, applicabile ad ognuno dei semestri interi maturati, escluso il primo, a decorrere dalla data di pagamento fino all'effettivo soddisfo.
Con la vittoria delle spese di lite.
2. Parte attrice depositava memoria illustrativa nella quale insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso e chiedeva anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di ottemperanza.
3. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio;
deduceva che in data 14.08.2025 era stato convalidato lo sgravio della cartella di pagamento n. 2932023005682327554, con la quale era stata iscritta a ruolo l'intera imposta di successione trasfusa nel prodromico atto, con conseguente rimborso delle somme versate.
Chiedeva pertanto che la Corte dichiarasse la cessata materia del contendere, essendo stato effettuato lo sgravio totale della cartella e che compensasse le spese di lite per il presente giudizio, atteso che, tra il passaggio in giudicato della sentenza n. 706/03/2025, avvenuto in data 04.04.2025, e la conclusione della lavorazione, avvenuta in data 14.08.2025, non era trascorso un lasso di tempo rilevante, in relazione alla considerevole mole di lavorazioni in carico all'ufficio.
La causa veniva decisa all'udienza del 3.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è la richiesta di ottemperanza, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo n.
546/1992, alla sentenza n. 706/2025 ed in particolare la richiesta di rimborso della somma di € 21.562,21, oltre gli interessi, pagata dal ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate ha richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, in virtù del provvedimento di sgravio già emesso.
Tale richiesta non può accogliersi, dovendosi ritenere fondata la richiesta avanzata in ricorso dal
Ricorrente 1.
Si deve infatti osservare che la semplice emissione, ad opera dell'Agenzia delle Entrate, del provvedimento di sgravio delle imposte ed accessori annullate, non è da solo idoneo a ritenere assolto l'obbligo dell'Ente
Impositore di ottemperanza alla sentenza in oggetto.
A norma dell'art. 68 c. 2 del D.Lgs 546/1992, se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza, con i relativi interessi previsti dalla vigente normativa, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Essendo decorso tale termine dilatorio di novanta giorni dalla notifica della sentenza, e non essendo stato ancora effettuato il rimborso della somma dovuta, che il contribuente è stato tenuto a pagare per l'ammontare complessivo Euro 21.562,21, non si può considerare adempiuto l'obbligo restitutorio posto a carico dell'Ente
Impositore, avente ad oggetto il rimborso della somma sopra citata, oltre gli interessi legali da calcolare ai sensi dell'art. 44 del DPR n. 602/1973.
Occorre rilevare, come emerge dal fascicolo processuale, che la citata sentenza è stata notificata, a cura di parte attrice, all' Agenzia delle Entrate, in data 3.02.2025.
La Corte di Cassazione, nella recente ordinanza n. 11286 del 7/4/2022, ha, con condivisibile motivazione, statuito che dopo la novella di cui al d.lgs. n. 156 del 2016, che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. cit., a decorrere del 1° giugno 2016, le sentenze che recano la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 69, comma 5, d.lgs. n. 456 del 1992, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo.
Si è esteso così al processo tributario il principio di cui all'art. 282 cod. proc. civ., ed ai sensi del comma 4, dell'art. 69, d.lgs. n. 546 del 1992, il pagamento delle somme dovute al contribuente, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste di cui all'art. 38, d. lgs. citato, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, come prevede il comma 4, dell'art. 69 in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza.
Conseguentemente questa Corte, constatato l'inadempimento dell'Agenzia delle Entrate che non ha provveduto a trasmettere la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del dovuto (euro 21.562,21, oltre gli interessi calcolati secondo il disposto di cui all'art. 44 del DPR n. 602/1973) nel termine previsto dal comma 5 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, nomina commissario ad acta, per provvedere all'esecuzione della sentenza n. 706/2025, il segretario generale del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, dott.ssa Nominativo_3.
Il predetto commissario nominato:
- provvederà, ai necessari adempimenti a spese di parte convenuta, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, a cura della segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria;
- depositerà, espletato l'incarico, apposita relazione sull'avvenuta esecuzione della sentenza n. 706/2025, indicando anche le ragioni per le quali l'amministrazione non abbia provveduto spontaneamente, al fine di consentire la chiusura del procedimento, così come previsto dal comma 8 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992;
- inoltrerà presso la segreteria di questa Corte, entro il termine previsto dall'art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, la nota spese, con la relativa documentazione di eventuali esborsi effettuati, dell'attività svolta, da redigere nel rispetto del titolo VII del capo V del d.P.R. n. 115/2002, ai fini dell'emissione del decreto di liquidazione del compenso.
Le spese del presente giudizio, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta da parte attrice, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore dell'Erario, essendovi stata l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e per l'effetto ordina all'Agenzia delle Entrate di dare integrale esecuzione alla sentenzan. 706/2025 di questa Corte entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o se anteriore dalla notifica a cura di parte ricorrente, nei termini indicati in motivazione;
- in caso di persistenza inerzia nomina commissario ad acta, per provvedere all'esecuzione della citata sentenza n. 706/2025, il segretario generale del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, dott.ssa
Nominativo_3, che provvederà secondo quanto indicato in motivazione;
- condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato che liquida in € 1.736,00 oltre I.V.A. e C.P.; - ordina alla segreteria di comunicare la presente sentenza a tutte le parti e al commissario nominato.