CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore
AL TO, Giudice
VINCIGUERRA GABRIELE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 824/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P_IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Amiu Genova Spa-Azienda Multiservizi E D'Igiene Urbana Genov - 03818890109
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 20230299101180906544131 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 20230299110640968183121 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 80/2024/387208 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 80/2024/730621 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 80/2025/317854 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso gli Avvisi di pagamento con cui il Comune di Genova e Amiu S.p.A. hanno richiesto a Ricorrente_1 S.r.l. il pagamento della TARI 2023-2025 per gli esercizi commerciali siti in Comune di Genova e, segnatamente: * dell'Avviso n. 20230299101180906544131 che quantifica in 19.300 euro l'acconto TARI
2023 (doc.1); * dell'Avviso n. 20230299110640968183121 che quantifica in 31.657 euro il saldo TARI
2023 (doc.2); * dell'Avviso n. 80/2024/387208 che quantifica in 45.289 euro l'acconto TARI 2024 (doc.3); * dell'Avviso n. 80/2024/730621 che quantifica in 13.901 euro il saldo TARI 2024 (doc.4); * dell'Avviso n. 80/2025/317854 che quantifica in 45.225 euro l'acconto TARI 2025 (doc.5); la società Ricorrente_1 S.r.l. ha presentato ricorso chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Si è costituito il Comune Genova replicando alle argomentazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte esaminati gli atti di causa ritiene il ricorso parzialmente fondato e in quanto tale meritevole di parziale accoglimento. invero il Comune di Genova invocando l'art.183 del D, Lvo 152/2006, come modificato dall'art. 1, comma 2, D. Lvo 116/2020, ritiene che anche i rifiuti degli imballaggi terziari rientrerebbero nella nozione di 'rifiuto urbano' e sarebbero conseguentemente attratti nel regime di privativa comunale, con conseguente assoggettamento alla Tassa Rifiuti). Tale assunto tuttavia, si pone in netto contrasto con gli artt. 221 e 226 del TU Ambiente, oltre che con la costante giurisprudenza della
Corte di Cassazione secondo cui i rifiuti di imballaggio terziari sono oggetto di un regime speciale, rispetto a quello dei rifiuti in genere, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, derivando da ciò il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale, mentre per gli imballaggi secondari, è ammessa solo la raccolta differenziata da parte dei commercianti al dettaglio che non li abbiano restituiti agli utilizzatori. Pertanto, i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari, non possono essere assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani e i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno perciò disapplicati in parte qua dal Giudice tributario'
(Cass. Civ., Sez. V, 11 aprile 2018 n. 8909 e 18 gennaio 2012 n. 627). I rifiuti di imballaggi terziari sono quindi sempre stati considerati rifiuti speciali ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti urbani, a prescindere dalla denominazione che questa ha assunto nel corso del tempo. Tale è il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di questa Corte che in sentenza CGT I° Genova, Sez. III, 25 gennaio 2023 n.
6 - che si condivide pienamente la quale ha statuito che “ 'gli imballaggi che vengono in considerazione nella presente controversia – e cioè gli imballaggi per il trasporto o imballaggi terziari, che per l'art. 218, 1° comma, lett. d) del d.lgs. 3/4/2016, n. 152 sono quelli concepiti “in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei” e che in base agli artt. 221 e 226 del medesimo d.lgs. non possono essere immessi nell'ordinario circuito dei rifiuti - costituiscono rifiuti speciali, in base all'art. 184, 3° comma, lett. e) del d.lgs. n. 152/2006 che tali definisce quelli “prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2”, e cioè se diversi dai rifiuti urbani. Per gli imballaggi terziari la Corte di Cassazione, con giurisprudenza consolidata (v., ad es., Cass.
n. 8909/2018 e Cass. n. 10010/2019) condivisa da questa Corte di Giustizia tributaria, ha affermato, poi, doversi applicare la disciplina prevista per i rifiuti speciali e, pertanto, il divieto di tassazione per i luoghi destinati ad attività commerciali. Supportano ulteriormente un siffatto principio le numerose altre pronunce di merito e di legittimità anche recenti ( Cass. Civile, Sez. Trib., 1 aprile 2025 n. 8596), citate dalla ricorrente, le quali costantemente hanno ribadito la non tassabilità delle superfici di vendita e dei magazzini degli esercizi commerciali produttive di rifiuti speciali da imballaggi terziari e, di conseguenza, sulla scia di tale consolidato principio la parte variabile dell'imposta deve essere annullata. Viceversa la parte fissa deve essere comunque versata. A tal proposito la Corte di Cassazione con pronuncia n. 8222 depositata il 14.03.2022, ha stabilito che la parte fissa della tariffa è dovuta sempre per intero , sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti , essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività ( dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall' oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività); si tratta di costi ai quali debbano partecipare tutti i possessori di locali all'interno del territorio comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio). Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte, accoglie parzialmente il ricorso, come da motivazione . Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore
AL TO, Giudice
VINCIGUERRA GABRIELE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 824/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P_IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Amiu Genova Spa-Azienda Multiservizi E D'Igiene Urbana Genov - 03818890109
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 20230299101180906544131 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 20230299110640968183121 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 80/2024/387208 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 80/2024/730621 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 80/2025/317854 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso gli Avvisi di pagamento con cui il Comune di Genova e Amiu S.p.A. hanno richiesto a Ricorrente_1 S.r.l. il pagamento della TARI 2023-2025 per gli esercizi commerciali siti in Comune di Genova e, segnatamente: * dell'Avviso n. 20230299101180906544131 che quantifica in 19.300 euro l'acconto TARI
2023 (doc.1); * dell'Avviso n. 20230299110640968183121 che quantifica in 31.657 euro il saldo TARI
2023 (doc.2); * dell'Avviso n. 80/2024/387208 che quantifica in 45.289 euro l'acconto TARI 2024 (doc.3); * dell'Avviso n. 80/2024/730621 che quantifica in 13.901 euro il saldo TARI 2024 (doc.4); * dell'Avviso n. 80/2025/317854 che quantifica in 45.225 euro l'acconto TARI 2025 (doc.5); la società Ricorrente_1 S.r.l. ha presentato ricorso chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Si è costituito il Comune Genova replicando alle argomentazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte esaminati gli atti di causa ritiene il ricorso parzialmente fondato e in quanto tale meritevole di parziale accoglimento. invero il Comune di Genova invocando l'art.183 del D, Lvo 152/2006, come modificato dall'art. 1, comma 2, D. Lvo 116/2020, ritiene che anche i rifiuti degli imballaggi terziari rientrerebbero nella nozione di 'rifiuto urbano' e sarebbero conseguentemente attratti nel regime di privativa comunale, con conseguente assoggettamento alla Tassa Rifiuti). Tale assunto tuttavia, si pone in netto contrasto con gli artt. 221 e 226 del TU Ambiente, oltre che con la costante giurisprudenza della
Corte di Cassazione secondo cui i rifiuti di imballaggio terziari sono oggetto di un regime speciale, rispetto a quello dei rifiuti in genere, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, derivando da ciò il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale, mentre per gli imballaggi secondari, è ammessa solo la raccolta differenziata da parte dei commercianti al dettaglio che non li abbiano restituiti agli utilizzatori. Pertanto, i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari, non possono essere assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani e i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno perciò disapplicati in parte qua dal Giudice tributario'
(Cass. Civ., Sez. V, 11 aprile 2018 n. 8909 e 18 gennaio 2012 n. 627). I rifiuti di imballaggi terziari sono quindi sempre stati considerati rifiuti speciali ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti urbani, a prescindere dalla denominazione che questa ha assunto nel corso del tempo. Tale è il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di questa Corte che in sentenza CGT I° Genova, Sez. III, 25 gennaio 2023 n.
6 - che si condivide pienamente la quale ha statuito che “ 'gli imballaggi che vengono in considerazione nella presente controversia – e cioè gli imballaggi per il trasporto o imballaggi terziari, che per l'art. 218, 1° comma, lett. d) del d.lgs. 3/4/2016, n. 152 sono quelli concepiti “in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei” e che in base agli artt. 221 e 226 del medesimo d.lgs. non possono essere immessi nell'ordinario circuito dei rifiuti - costituiscono rifiuti speciali, in base all'art. 184, 3° comma, lett. e) del d.lgs. n. 152/2006 che tali definisce quelli “prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2”, e cioè se diversi dai rifiuti urbani. Per gli imballaggi terziari la Corte di Cassazione, con giurisprudenza consolidata (v., ad es., Cass.
n. 8909/2018 e Cass. n. 10010/2019) condivisa da questa Corte di Giustizia tributaria, ha affermato, poi, doversi applicare la disciplina prevista per i rifiuti speciali e, pertanto, il divieto di tassazione per i luoghi destinati ad attività commerciali. Supportano ulteriormente un siffatto principio le numerose altre pronunce di merito e di legittimità anche recenti ( Cass. Civile, Sez. Trib., 1 aprile 2025 n. 8596), citate dalla ricorrente, le quali costantemente hanno ribadito la non tassabilità delle superfici di vendita e dei magazzini degli esercizi commerciali produttive di rifiuti speciali da imballaggi terziari e, di conseguenza, sulla scia di tale consolidato principio la parte variabile dell'imposta deve essere annullata. Viceversa la parte fissa deve essere comunque versata. A tal proposito la Corte di Cassazione con pronuncia n. 8222 depositata il 14.03.2022, ha stabilito che la parte fissa della tariffa è dovuta sempre per intero , sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti , essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività ( dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall' oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività); si tratta di costi ai quali debbano partecipare tutti i possessori di locali all'interno del territorio comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio). Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte, accoglie parzialmente il ricorso, come da motivazione . Spese compensate.