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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 23/01/2026, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 669/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OP MA GA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, AT
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5882/2022 depositato il 07/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1097/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 02/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03M902015 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03M902015 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03M902015 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale in atti
Resistente/Appellato: come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza compiutamente descritta in intestazione, la CTP di SI (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) rigettava il ricorso proposto avverso l'atto in contestazione (meglio descritto in epigrafe). Avverso tale decisione propone appello la Ricorrente_1 Chiedendo la riforma della sentenza
All'odierna udienza la parte appellante preliminarmente produce documentazione attestante la avvenuta risoluzione in via extragiudiziale della lite mediante procedura di definizione agevolata. L'ufficio delle entrate aderisce alla richiesta procedurale, controparte nulla osserva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione in atti comprende copia della definizione agevolata (“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, presentata in data 08/08/2023 con protocollo
23080810455421528 .
A fronte di tale concorde soluzione questa a Corte non resta che verificare la rinuncia al giudizio che pertanto deve considerarsi estinto purché cessata la materia del contendere. Trova dunque piena applicazione l'art.46
D.Lgs. 546/92 “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”. E' un caso di estinzione del processo che non è relativo ad aspetti processuali della controversia ma che attiene esclusivamente alla persistenza dell'interesse a sentire accolta la domanda. Se, infatti, non vi sia più motivo di contrasto tra le parti contrapposte nel processo, non vi è ragione che lo stesso prosegua sino a giungere ad una sentenza i cui effetti sono già stati raggiunti per altra via. Le spese vanno compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria della Sicilia di secondo grado (sez. XVI distaccata di SI), su concorde richiesta delle parti dichiara l'estinzione del giudizio perché cessata la materia del contendere. Spese di lite compensate tra le parti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OP MA GA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, AT
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5882/2022 depositato il 07/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1097/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 02/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03M902015 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03M902015 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03M902015 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale in atti
Resistente/Appellato: come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza compiutamente descritta in intestazione, la CTP di SI (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) rigettava il ricorso proposto avverso l'atto in contestazione (meglio descritto in epigrafe). Avverso tale decisione propone appello la Ricorrente_1 Chiedendo la riforma della sentenza
All'odierna udienza la parte appellante preliminarmente produce documentazione attestante la avvenuta risoluzione in via extragiudiziale della lite mediante procedura di definizione agevolata. L'ufficio delle entrate aderisce alla richiesta procedurale, controparte nulla osserva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione in atti comprende copia della definizione agevolata (“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, presentata in data 08/08/2023 con protocollo
23080810455421528 .
A fronte di tale concorde soluzione questa a Corte non resta che verificare la rinuncia al giudizio che pertanto deve considerarsi estinto purché cessata la materia del contendere. Trova dunque piena applicazione l'art.46
D.Lgs. 546/92 “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”. E' un caso di estinzione del processo che non è relativo ad aspetti processuali della controversia ma che attiene esclusivamente alla persistenza dell'interesse a sentire accolta la domanda. Se, infatti, non vi sia più motivo di contrasto tra le parti contrapposte nel processo, non vi è ragione che lo stesso prosegua sino a giungere ad una sentenza i cui effetti sono già stati raggiunti per altra via. Le spese vanno compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria della Sicilia di secondo grado (sez. XVI distaccata di SI), su concorde richiesta delle parti dichiara l'estinzione del giudizio perché cessata la materia del contendere. Spese di lite compensate tra le parti.