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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/10/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 515/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice est.
Dott.ssa Michela Grillo Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al 515/2020 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 25.06.2025, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Viale Mazzini, n. 120 in FROSINONE, presso lo studio dell'Avv. PINO
CEFALONI che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente CP_1 domiciliato in Viale G. Mazzini n. 40, FROSINONE, presso lo studio dell'Avv. SONIA
SIRIZZOTTI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI:
I procuratori delle parti concludono come da udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.02.2020 , , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Pontecorvo (FR) in data CP_1
14/06/2015 e che dall'unione era nata la figlia (10.08.2017), ha dedotto che la Per_1 convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali;
deduceva di aver subito comportamenti aggressivi da parte del marito, il quale si disinteressava della figlia che dal 2018 i coniugi Per_1 interrompevano la convivenza;
che il Sig. soffriva di problemi psicologici e CP_1 veniva seguito dal centro di Igiene mentale;
che la ricorrente sporgeva querela a causa delle aggressioni subite dal resistente, pertanto si istaurava il procedimento penale n.178/2019, dinanzi al tribunale penale di Cassino.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito;
2) disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, stante i problemi psicologici del padre, con regolamentazione del diritto di visita paterno;
3) porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva , non CP_1 opponendosi alla pronuncia di separazione, ma contestando quanto dedotto dalla ricorrente in merito all'addebitabilità della crisi. In particolare deduceva che: - la Sig.ra per sua precisa ed esclusiva volontà si trasferiva presso l'abitazione dei suoi Pt_1 genitori;
- che durante la convivenza non si rendeva protagonista di alcun comportamento aggressivo e/o violento nei confronti della o dei suoi familiari;
- Pt_1 che i problemi tra i coniugi si sono manifestati a causa dell'insistente richiesta della di trasferirsi definitivamente in Pontecorvo;
- che i coniugi si sono frequentati Pt_1 fino a Giugno 2019; - che fino al mese di Giugno 2019 il Sig. si è sempre CP_1 preoccupato ed occupato del mantenimento e dei bisogni della piccola Per_1
2 provvedendo poi sin dall'Agosto 2019 al versamento di somme pari ad Euro 150,00 mensili;
- che la Sig.ra non ha mai consentito al di istaurare un rapporto Pt_1 CP_1 con la figlia - che la Sig.ra esponeva sui social la minore e pertanto Per_1 Pt_1 sporgeva denuncia presso i Carabinieri di Pontecorvo.
Tanto premesso, il resistente concludeva chiedendo: 1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi, senza addebito;
2) disporsi l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
3) porsi a carico del Sig. un assegno pari ad euro 150,00 a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
All' udienza del 30.09.2020 comparivano entrambi i coniugi ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali con ordinanza del 6.10.2020 autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido congiunto della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_1 la madre, regolamentava il diritto di visita paterno e poneva a carico del padre un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia pari ad euro
350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al G.I., venivano concessi i termini per le memorie integrative e successivamente quelli ex art. 183 co. 6 c.p.c..
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, audizione delle parti.
All'udienza del 12.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo a seguito del deposito da parte del convenuto di comparsa di costituzione di nuovo difensore, contenente richiesta di attivazione di incontri protetti con la figlia minore con incarico ai Servizi Sociali e di riduzione Per_1 del mantenimento.
All'udienza del 25.06.2025 la causa veniva riservata nuovamente per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nel merito, il Collegio ritiene innanzi tutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono da anni separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Va pertanto dichiarata la separazione personale tra le parti.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento.
3 Come noto, per giurisprudenza consolidata, “ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245;
Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566)”.
Nel caso in esame tale onere risulta essere stato adeguatamente soddisfatto dalla richiedente. Invero risulta che il con sentenza del 5.12.2024 pronunciata dal CP_1
Tribunale Penale di Cassino sia stato condannato ad 1 anno e 4 mesi di reclusione, colpevole del reato di cui all'art. 572 c.p. maltrattamenti in famiglia, in atti.
Tali elementi sono sufficienti a fondare l'addebito, in quanto le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore (Cass. Sez. 6, 22/03/2017, n. 7388; Cass., n. 3925/18;
Cass. 4333/16). Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei
(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018, Rv. 647886 – 01).
Deve pertanto dichiararsi l'addebitabilità della separazione al marito.
Ciò posto, in merito alle questioni genitoriali, come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario,
e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere
4 l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n.
977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema
Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n.
5108 del 29/03/2012). Il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425;
Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n.
14480 del 2006).
Nel caso di specie, posto che non sono state documentate da parte del convenuto
5 le condotte asseritamente inidonee poste in essere dalla ricorrente nei confronti della figlia, tenuto conto del sostanziale disinteresse mostrato dal padre, che omette di versare il mantenimento per la minore e dell'elevata conflittualità tra le parti, può essere senza dubbio disposto l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, non sussistendo elementi per dubitare della sua capacità genitoriale, con collocamento presso la stessa;
va disposto anche ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 337 quater c.c.. che le decisioni di maggiore interesse per la minore verranno adottate dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo.
Quanto al diritto di visita paterno, si ritiene opportuno allo stato, che gli incontri padre-figlia avvengano in forma protetta, ossia alla presenza dei responsabili dei Servizi sociali di Pontecorvo (FR), secondo il calendario che potrà essere predisposto di concerto con gli stessi Servizi sociali, sempre tenuto conto della volontà della minore e dell'interesse paterno, e subordinatamente alle autorizzazioni che, al riguardo, sono di competenza dell'Autorità giudiziaria penale procedente.
Quanto agli aspetti economici, va osservato che ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Nel caso di specie, la ricorrente ha riferito di guadagnare circa 1500,00 euro al mese, di essere obbligata al pagamento di una rata di mutuo di euro 450,00 al mese;
il
Sig. ha riferito di guadagnare circa 1100,00 euro al mese, di pagare un mutuo di CP_1 euro 636,00 al mese.
Ciò posto, tenuto conto dell'assenza di frequentazione con il padre, si ritiene congruo porre a carico del convenuto l'obbligo di versamento di euro 250,00 a titolo di contributo di mantenimento in favore della figlia, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie. Appare altresì congruo disporre che l'assegno unico sia
6 percepito per intero dalla madre, quale genitore affidatario e collocatario.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1 CP_1
, come in epigrafe generalizzati, con addebito ad;
[...] CP_1
2) dispone l'affidamento esclusivo di alla madre, con Per_1 Parte_1 collocamento presso la stessa;
dispone che le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore verranno adottate dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia minore;
3) dispone che gli incontri padre-figlia avvengano in forma protetta, ossia alla presenza dei responsabili dei Servizi sociali di Pontecorvo (FR), secondo il calendario che potrà essere predisposto di concerto con gli stessi Servizi sociali, sempre tenuto conto della volontà della minore e dell'interesse paterno, e subordinatamente alle autorizzazioni che, al riguardo, sono di competenza dell'Autorità giudiziaria penale procedente;
4) pone a carico di l'obbligo di versamento in favore della CP_1 ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) dispone che l'assegno unico per la minore sia percepito per intero dalla madre;
6) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in PONTECORVO (FR) il 14/06/2015, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PONTECORVO (FR) dell'anno 2015, al n. 9, parte II, serie A);
7) manda la cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali di Pontecorvo;
8) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 7.616,00 per compensi ed euro 98,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Cassino, 22/10/2025
7 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice est.
Dott.ssa Michela Grillo Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al 515/2020 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 25.06.2025, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Viale Mazzini, n. 120 in FROSINONE, presso lo studio dell'Avv. PINO
CEFALONI che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente CP_1 domiciliato in Viale G. Mazzini n. 40, FROSINONE, presso lo studio dell'Avv. SONIA
SIRIZZOTTI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI:
I procuratori delle parti concludono come da udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.02.2020 , , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Pontecorvo (FR) in data CP_1
14/06/2015 e che dall'unione era nata la figlia (10.08.2017), ha dedotto che la Per_1 convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali;
deduceva di aver subito comportamenti aggressivi da parte del marito, il quale si disinteressava della figlia che dal 2018 i coniugi Per_1 interrompevano la convivenza;
che il Sig. soffriva di problemi psicologici e CP_1 veniva seguito dal centro di Igiene mentale;
che la ricorrente sporgeva querela a causa delle aggressioni subite dal resistente, pertanto si istaurava il procedimento penale n.178/2019, dinanzi al tribunale penale di Cassino.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito;
2) disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, stante i problemi psicologici del padre, con regolamentazione del diritto di visita paterno;
3) porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva , non CP_1 opponendosi alla pronuncia di separazione, ma contestando quanto dedotto dalla ricorrente in merito all'addebitabilità della crisi. In particolare deduceva che: - la Sig.ra per sua precisa ed esclusiva volontà si trasferiva presso l'abitazione dei suoi Pt_1 genitori;
- che durante la convivenza non si rendeva protagonista di alcun comportamento aggressivo e/o violento nei confronti della o dei suoi familiari;
- Pt_1 che i problemi tra i coniugi si sono manifestati a causa dell'insistente richiesta della di trasferirsi definitivamente in Pontecorvo;
- che i coniugi si sono frequentati Pt_1 fino a Giugno 2019; - che fino al mese di Giugno 2019 il Sig. si è sempre CP_1 preoccupato ed occupato del mantenimento e dei bisogni della piccola Per_1
2 provvedendo poi sin dall'Agosto 2019 al versamento di somme pari ad Euro 150,00 mensili;
- che la Sig.ra non ha mai consentito al di istaurare un rapporto Pt_1 CP_1 con la figlia - che la Sig.ra esponeva sui social la minore e pertanto Per_1 Pt_1 sporgeva denuncia presso i Carabinieri di Pontecorvo.
Tanto premesso, il resistente concludeva chiedendo: 1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi, senza addebito;
2) disporsi l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
3) porsi a carico del Sig. un assegno pari ad euro 150,00 a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
All' udienza del 30.09.2020 comparivano entrambi i coniugi ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali con ordinanza del 6.10.2020 autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido congiunto della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_1 la madre, regolamentava il diritto di visita paterno e poneva a carico del padre un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia pari ad euro
350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al G.I., venivano concessi i termini per le memorie integrative e successivamente quelli ex art. 183 co. 6 c.p.c..
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, audizione delle parti.
All'udienza del 12.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo a seguito del deposito da parte del convenuto di comparsa di costituzione di nuovo difensore, contenente richiesta di attivazione di incontri protetti con la figlia minore con incarico ai Servizi Sociali e di riduzione Per_1 del mantenimento.
All'udienza del 25.06.2025 la causa veniva riservata nuovamente per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nel merito, il Collegio ritiene innanzi tutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono da anni separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Va pertanto dichiarata la separazione personale tra le parti.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento.
3 Come noto, per giurisprudenza consolidata, “ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245;
Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566)”.
Nel caso in esame tale onere risulta essere stato adeguatamente soddisfatto dalla richiedente. Invero risulta che il con sentenza del 5.12.2024 pronunciata dal CP_1
Tribunale Penale di Cassino sia stato condannato ad 1 anno e 4 mesi di reclusione, colpevole del reato di cui all'art. 572 c.p. maltrattamenti in famiglia, in atti.
Tali elementi sono sufficienti a fondare l'addebito, in quanto le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore (Cass. Sez. 6, 22/03/2017, n. 7388; Cass., n. 3925/18;
Cass. 4333/16). Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei
(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018, Rv. 647886 – 01).
Deve pertanto dichiararsi l'addebitabilità della separazione al marito.
Ciò posto, in merito alle questioni genitoriali, come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario,
e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere
4 l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n.
977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema
Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n.
5108 del 29/03/2012). Il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425;
Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n.
14480 del 2006).
Nel caso di specie, posto che non sono state documentate da parte del convenuto
5 le condotte asseritamente inidonee poste in essere dalla ricorrente nei confronti della figlia, tenuto conto del sostanziale disinteresse mostrato dal padre, che omette di versare il mantenimento per la minore e dell'elevata conflittualità tra le parti, può essere senza dubbio disposto l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, non sussistendo elementi per dubitare della sua capacità genitoriale, con collocamento presso la stessa;
va disposto anche ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 337 quater c.c.. che le decisioni di maggiore interesse per la minore verranno adottate dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo.
Quanto al diritto di visita paterno, si ritiene opportuno allo stato, che gli incontri padre-figlia avvengano in forma protetta, ossia alla presenza dei responsabili dei Servizi sociali di Pontecorvo (FR), secondo il calendario che potrà essere predisposto di concerto con gli stessi Servizi sociali, sempre tenuto conto della volontà della minore e dell'interesse paterno, e subordinatamente alle autorizzazioni che, al riguardo, sono di competenza dell'Autorità giudiziaria penale procedente.
Quanto agli aspetti economici, va osservato che ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Nel caso di specie, la ricorrente ha riferito di guadagnare circa 1500,00 euro al mese, di essere obbligata al pagamento di una rata di mutuo di euro 450,00 al mese;
il
Sig. ha riferito di guadagnare circa 1100,00 euro al mese, di pagare un mutuo di CP_1 euro 636,00 al mese.
Ciò posto, tenuto conto dell'assenza di frequentazione con il padre, si ritiene congruo porre a carico del convenuto l'obbligo di versamento di euro 250,00 a titolo di contributo di mantenimento in favore della figlia, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie. Appare altresì congruo disporre che l'assegno unico sia
6 percepito per intero dalla madre, quale genitore affidatario e collocatario.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1 CP_1
, come in epigrafe generalizzati, con addebito ad;
[...] CP_1
2) dispone l'affidamento esclusivo di alla madre, con Per_1 Parte_1 collocamento presso la stessa;
dispone che le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore verranno adottate dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia minore;
3) dispone che gli incontri padre-figlia avvengano in forma protetta, ossia alla presenza dei responsabili dei Servizi sociali di Pontecorvo (FR), secondo il calendario che potrà essere predisposto di concerto con gli stessi Servizi sociali, sempre tenuto conto della volontà della minore e dell'interesse paterno, e subordinatamente alle autorizzazioni che, al riguardo, sono di competenza dell'Autorità giudiziaria penale procedente;
4) pone a carico di l'obbligo di versamento in favore della CP_1 ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) dispone che l'assegno unico per la minore sia percepito per intero dalla madre;
6) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in PONTECORVO (FR) il 14/06/2015, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PONTECORVO (FR) dell'anno 2015, al n. 9, parte II, serie A);
7) manda la cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali di Pontecorvo;
8) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 7.616,00 per compensi ed euro 98,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Cassino, 22/10/2025
7 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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