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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:30 in composizione monocratica:
VA NN VA AR, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 644/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Indirizzo_1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29420259002538434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- INTIMAZIONE PAG n. 29420259002538434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- INTIMAZIONE PAG n. 29420259002538434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- INTIMAZIONE PAG n. 29420259002538434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- INTIMAZIONE PAG n. 29420259002538434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- INTIMAZIONE PAG n. 29420259002538434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- INTIMAZIONE PAG n. 29420259002538434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- INTIMAZIONE PAG n. 29420259002538434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420160006003158000 TASSA AUTO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420170002630271000 TASSA AUTO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420180000742758000 TASSA AUTO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420210004711577000 TASSA AUTO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420210012293206000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420210015162959000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420220003534003000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230003433403000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1228/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1 insiste in atti con condanna alle spese da distrarsi a favore dell'antistatario.
Resistente/Appellato: Nessuno si è costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione, Ricorrente_1 , rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento , notificata il 30.07.2025, relativamente alle cartelle di pagamento meglio indicate in ricorso aventi ad oggetto tasse automobilistiche per gli anni
2012-2013-2014-2015-2016-2018-2019-2020 per un importo complessivo di €. 2.234,46.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) irrituale o mancata notifica degli atti presupposti .
2) decadenza e prescrizione del diritto essendo decorso il termine previsto dalla legge.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Agenzia Entrate Riscossione non si è costituita.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo il principio della ragione "più liquida" la Corte ritiene di accogliere il motivo relativo alla omessa notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti all'atto qui impugnato. Sul punto occorre precisare che l'intimazione di pagamento, che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è nullo qualora non vi sia prova della regolarità della notifica degli atti presupposti, cui fa riferimento .
Sul punto questo Giudice intende uniformarsi alla giurisprudenza che è ormai unanime nel ritenere che :
"La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto , di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nella specie una cartella di pagamento, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato." Cass. S.U. n.16412/2007
Poichè, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita e non ha dunque provato,
a fronte di una specifica contestazione, che le cartelle di pagamento indicate nell' atto impugnato sono state regolarmente notificate alla ricorrente, così come nulla viene dedotto relativamente all'eccepita prescrizione, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €. 1.000,00 , oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti, da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 11.12.2025
Giudice monocratico
NN SQ
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:30 in composizione monocratica:
VA NN VA AR, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 644/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Indirizzo_1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29420259002538434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- INTIMAZIONE PAG n. 29420259002538434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- INTIMAZIONE PAG n. 29420259002538434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- INTIMAZIONE PAG n. 29420259002538434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- INTIMAZIONE PAG n. 29420259002538434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- INTIMAZIONE PAG n. 29420259002538434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- INTIMAZIONE PAG n. 29420259002538434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- INTIMAZIONE PAG n. 29420259002538434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420160006003158000 TASSA AUTO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420170002630271000 TASSA AUTO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420180000742758000 TASSA AUTO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420210004711577000 TASSA AUTO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420210012293206000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420210015162959000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420220003534003000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230003433403000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1228/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1 insiste in atti con condanna alle spese da distrarsi a favore dell'antistatario.
Resistente/Appellato: Nessuno si è costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione, Ricorrente_1 , rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento , notificata il 30.07.2025, relativamente alle cartelle di pagamento meglio indicate in ricorso aventi ad oggetto tasse automobilistiche per gli anni
2012-2013-2014-2015-2016-2018-2019-2020 per un importo complessivo di €. 2.234,46.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) irrituale o mancata notifica degli atti presupposti .
2) decadenza e prescrizione del diritto essendo decorso il termine previsto dalla legge.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Agenzia Entrate Riscossione non si è costituita.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo il principio della ragione "più liquida" la Corte ritiene di accogliere il motivo relativo alla omessa notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti all'atto qui impugnato. Sul punto occorre precisare che l'intimazione di pagamento, che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è nullo qualora non vi sia prova della regolarità della notifica degli atti presupposti, cui fa riferimento .
Sul punto questo Giudice intende uniformarsi alla giurisprudenza che è ormai unanime nel ritenere che :
"La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto , di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nella specie una cartella di pagamento, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato." Cass. S.U. n.16412/2007
Poichè, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita e non ha dunque provato,
a fronte di una specifica contestazione, che le cartelle di pagamento indicate nell' atto impugnato sono state regolarmente notificate alla ricorrente, così come nulla viene dedotto relativamente all'eccepita prescrizione, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €. 1.000,00 , oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti, da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 11.12.2025
Giudice monocratico
NN SQ