Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ritiene fondato il motivo relativo all'omessa notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti all'intimazione. In assenza di prova della regolarità della notifica degli atti presupposti e non essendosi costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione per fornire tale prova o dedurre alcunché in merito all'eccepita prescrizione, il ricorso viene accolto e l'atto impugnato annullato.

  • Accolto
    Decadenza e prescrizione

    La Corte non ha esaminato specificamente questo motivo in quanto ha accolto il ricorso sulla base dell'omessa notifica degli atti presupposti. Tuttavia, si rileva che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha fornito alcuna deduzione in merito all'eccepita prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 1
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo