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Articolo 8 della Legge 30 maggio 2014, n. 82
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Legge 30 maggio 2014, n. 82
Articolo 8 della Legge 30 maggio 2014, n. 82
Versione
1 giugno 2014
Art. 8. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 1 giugno 2014
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