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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DEANTONI GIULIO, Presidente
AL EO, RE
GALLI EZIO DONATO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 251/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1249302 IMU 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1249302 IMU 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1249302 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1249302 IMU 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1249302 IMU 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1249302 IMU 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1249302 IMU 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1249302 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto ritualmente notificato via PEC alla società Resistente_1 S.p.A. (concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'I.M.U. per conto del Comune di Crema), Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.p.r. n. 602/1973
n. 1249302 del 23 ottobre 2024 emessa nei suoi confronti a seguito dell'esito infruttuoso delle azioni intraprese dal concessionario per il recupero coattivo delle somme dovute a titolo di Imposta Municipalizzata (IMU) non corrisposta per gli anni dal 2012 al 2019 per il complessivo importo di euro 119.390,00.
Con il ricorso proposto, il Ricorrente_1 non censura per vizi propri il preavviso di iscrizione ipotecaria, ma solleva tutta una serie di doglianze relative al merito della pretesa impositiva sfociata in plurimi avvisi di accertamento già notificati al predetto ricorrente e da questi impugnati con ricorsi gran parte dei quali già definiti con sentenza.
2.- Si è costituita la Resistente_1 chiedendo, in via principale, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto preceduto da regolari avvisi di accertamento divenuti definitivi, nonché da numerosi atti della riscossione coattiva, correttamente notificati e non opposti, come da documentazione prodotta unitamente alla comparsa di costituzione e, in via subordinata, il rigetto del ricorso.
3.- All'udienza odierna le parti presenti hanno ribadito le rispettive difese, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di merito rassegnate nei rispettivi atti introduttivi nei termini che seguono.
Per il ricorrente: “annullare il reclamato preavviso di iscrizione ipotecaria sussistendo un fumus di controcredito rilevante come da documentazione allegata e ogni ingiunzione di pagamento contenuta nel preavviso per palese violazione di legge, oltre che per infondatezza nel merito, noncheÏ per l'avviso di iscrizione ipotecaria”, con vittoria di spese processuali relative al grado di giudizio.
Per la resistente: “Voglia Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria, contrariis reiectis e previe le declaratorie piuà opportune. - In via preliminare e assorbente, accertare e dichiarare la spiegata opposizione inammissibile in quanto proposta avverso atti successivi ad accertamenti divenuti definitivi, oltreché a diversi atti della riscossione coattiva correttamente notificati e non opposti e/o per l'effetto, rigettarla. - In via gradata, accertare e dichiarare la spiegata opposizione infondata in fatto e in diritto e/o per l'effetto, rigettarla”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Come più volte precisato dalla Suprema Corte, il preavviso di iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 d.p.r. n.
602 del 1973 è atto autonomamente (e facoltativamente) impugnabile, sebbene non compreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992 (Cass. civ., Sez. 5, ord. n. 23528 del 02/09/2024).
Pur tuttavia, detto preavviso, che fa seguito a una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, al pari dell'eventuale successiva iscrizione ipotecaria pure autonomamente impugnabile, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma
3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 5, ord. n. 22108 del 05/08/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto vizi propri del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, in alcun modo contestato, ma si è limitato a eccepire vizi relativi al merito della pretesa impositiva
IMU, già portata a sua conoscenza con i precedenti avvisi di accertamento, ritualmente notificati e pure impugnati nelle opportune sedi, a cui sono peraltro seguiti ulteriori atti con i quali l'Amministrazione ha ulteriormente chiesto il pagamento di quanto dovuto.
Infatti, come puntualmente documentato dalla società resistente, sono stati regolarmente notificati al ricorrente: - gli avvisi di accertamento IMU per tutte le annualità indicate nel preavviso di iscrizione ipotecaria
(dal 2012 al 2019); - le ingiunzioni di pagamento relative ai predetti avvisi;
- il preavviso di fermo amministrativo e gli avvisi di intimazione;
- atto di pignoramento dei crediti presso terzi.
Va, pure, aggiunto che gli atti prodromici al preavviso di iscrizione ipotecaria, oltre che essere stati regolarmente notificati al ricorrente, sono stati anche dallo stesso impugnati in procedimenti già definiti.
Così è per gli avvisi di accertamento dal 2012 al 2015, impugnati con ricorso definito con sentenza di rigetto n. 32/2019 del 7 febbraio 2019 (all. 9 alla memoria della resistente), confermata in appello con la sentenza n. 1980 dell'11 novembre 2021 (all.10).
Gli avvisi di accertamento dal 2016 al 2019 sono stati a loro volta impugnati con ricorso definito con sentenza di rigetto n. 35 dl 20 febbraio 2023 (all. 12 alla memoria della resistente).
Il ricorrente ha pure impugnato l'ingiunzione di pagamento e il preavviso di fermo amministrativo relativi agli avvisi di accertamento IMU dal 2012 al 2015 con ricorso definito con sentenza di rigetto n. 54 del 9 maggio
2022.
Dunque, il merito delle pretese impositive di cui al preavviso di iscrizione ipotecaria è stato già oggetto di giudizio e non può certamente essere riesaminato in questa sede a seguito dell'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria (dovendo a fortiori escludersi che il ricorrente sia venuto a conoscenza delle ridette pretese solo a seguito della notifica del preavviso di iscrizione).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso – con il quale, come evidenziato, sono state sollevate questioni non deducibili in questa sede – dev'essere dichiarato inammissibile.
5.- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo al valore della controversia, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente Resistente_1 le spese di causa liquidate in € 2.000.
Cremona, 16 ottobre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Matteo Grimaldi Dott. Giulio Deantoni
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DEANTONI GIULIO, Presidente
AL EO, RE
GALLI EZIO DONATO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 251/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1249302 IMU 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1249302 IMU 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1249302 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1249302 IMU 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1249302 IMU 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1249302 IMU 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1249302 IMU 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1249302 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto ritualmente notificato via PEC alla società Resistente_1 S.p.A. (concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'I.M.U. per conto del Comune di Crema), Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.p.r. n. 602/1973
n. 1249302 del 23 ottobre 2024 emessa nei suoi confronti a seguito dell'esito infruttuoso delle azioni intraprese dal concessionario per il recupero coattivo delle somme dovute a titolo di Imposta Municipalizzata (IMU) non corrisposta per gli anni dal 2012 al 2019 per il complessivo importo di euro 119.390,00.
Con il ricorso proposto, il Ricorrente_1 non censura per vizi propri il preavviso di iscrizione ipotecaria, ma solleva tutta una serie di doglianze relative al merito della pretesa impositiva sfociata in plurimi avvisi di accertamento già notificati al predetto ricorrente e da questi impugnati con ricorsi gran parte dei quali già definiti con sentenza.
2.- Si è costituita la Resistente_1 chiedendo, in via principale, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto preceduto da regolari avvisi di accertamento divenuti definitivi, nonché da numerosi atti della riscossione coattiva, correttamente notificati e non opposti, come da documentazione prodotta unitamente alla comparsa di costituzione e, in via subordinata, il rigetto del ricorso.
3.- All'udienza odierna le parti presenti hanno ribadito le rispettive difese, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di merito rassegnate nei rispettivi atti introduttivi nei termini che seguono.
Per il ricorrente: “annullare il reclamato preavviso di iscrizione ipotecaria sussistendo un fumus di controcredito rilevante come da documentazione allegata e ogni ingiunzione di pagamento contenuta nel preavviso per palese violazione di legge, oltre che per infondatezza nel merito, noncheÏ per l'avviso di iscrizione ipotecaria”, con vittoria di spese processuali relative al grado di giudizio.
Per la resistente: “Voglia Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria, contrariis reiectis e previe le declaratorie piuà opportune. - In via preliminare e assorbente, accertare e dichiarare la spiegata opposizione inammissibile in quanto proposta avverso atti successivi ad accertamenti divenuti definitivi, oltreché a diversi atti della riscossione coattiva correttamente notificati e non opposti e/o per l'effetto, rigettarla. - In via gradata, accertare e dichiarare la spiegata opposizione infondata in fatto e in diritto e/o per l'effetto, rigettarla”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Come più volte precisato dalla Suprema Corte, il preavviso di iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 d.p.r. n.
602 del 1973 è atto autonomamente (e facoltativamente) impugnabile, sebbene non compreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992 (Cass. civ., Sez. 5, ord. n. 23528 del 02/09/2024).
Pur tuttavia, detto preavviso, che fa seguito a una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, al pari dell'eventuale successiva iscrizione ipotecaria pure autonomamente impugnabile, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma
3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 5, ord. n. 22108 del 05/08/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto vizi propri del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, in alcun modo contestato, ma si è limitato a eccepire vizi relativi al merito della pretesa impositiva
IMU, già portata a sua conoscenza con i precedenti avvisi di accertamento, ritualmente notificati e pure impugnati nelle opportune sedi, a cui sono peraltro seguiti ulteriori atti con i quali l'Amministrazione ha ulteriormente chiesto il pagamento di quanto dovuto.
Infatti, come puntualmente documentato dalla società resistente, sono stati regolarmente notificati al ricorrente: - gli avvisi di accertamento IMU per tutte le annualità indicate nel preavviso di iscrizione ipotecaria
(dal 2012 al 2019); - le ingiunzioni di pagamento relative ai predetti avvisi;
- il preavviso di fermo amministrativo e gli avvisi di intimazione;
- atto di pignoramento dei crediti presso terzi.
Va, pure, aggiunto che gli atti prodromici al preavviso di iscrizione ipotecaria, oltre che essere stati regolarmente notificati al ricorrente, sono stati anche dallo stesso impugnati in procedimenti già definiti.
Così è per gli avvisi di accertamento dal 2012 al 2015, impugnati con ricorso definito con sentenza di rigetto n. 32/2019 del 7 febbraio 2019 (all. 9 alla memoria della resistente), confermata in appello con la sentenza n. 1980 dell'11 novembre 2021 (all.10).
Gli avvisi di accertamento dal 2016 al 2019 sono stati a loro volta impugnati con ricorso definito con sentenza di rigetto n. 35 dl 20 febbraio 2023 (all. 12 alla memoria della resistente).
Il ricorrente ha pure impugnato l'ingiunzione di pagamento e il preavviso di fermo amministrativo relativi agli avvisi di accertamento IMU dal 2012 al 2015 con ricorso definito con sentenza di rigetto n. 54 del 9 maggio
2022.
Dunque, il merito delle pretese impositive di cui al preavviso di iscrizione ipotecaria è stato già oggetto di giudizio e non può certamente essere riesaminato in questa sede a seguito dell'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria (dovendo a fortiori escludersi che il ricorrente sia venuto a conoscenza delle ridette pretese solo a seguito della notifica del preavviso di iscrizione).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso – con il quale, come evidenziato, sono state sollevate questioni non deducibili in questa sede – dev'essere dichiarato inammissibile.
5.- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo al valore della controversia, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente Resistente_1 le spese di causa liquidate in € 2.000.
Cremona, 16 ottobre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Matteo Grimaldi Dott. Giulio Deantoni