CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
RE RI, Relatore
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8109/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240055491300000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11960/2025 depositato il
01/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Ricorrente_1 a r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240055491300000, notificata il 13.12.2024 contenente l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972, dell'importo di € 74.249,36, a titolo di IVA per l'anno 2020.
1.2. La società ricorrente deduce l'illegittimità della cartella di pagamento per intervenuta decadenza, per carenza di motivazione della iscrizione a ruolo e per avere utilizzato la procedura di liquidazione automatica di cui all'art. 54 bis d.P.R. n.633/1972, sebbene non applicabile al caso in esame, nonché l'infondatezza della pretesa azionata. Ad avviso della società ricorrente il disconoscimento del credito risultante dalla esposizione numerica dell'IVA a debito, a credito e versata, come nella fattispecie della dichiarazione IVA per l'anno 2019, non integrerebbe un errore materiale, ma implicherebbe la risoluzione di problematiche giuridiche motivabile solo attraverso una ordinaria azione di accertamento.
2. La Direzione Provinciale II di Roma si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto del ricorso evidenziando che la pretesa azionata origina dalla liquidazione automatizzata operata sulla dichiarazione
Iva 2021 relativa ai redditi 2020, eseguita ai sensi dell'art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972, nella quale è stato disconosciuto il riporto del credito Iva indicato al rigo VL8 “Credito risultante dalla dichiarazione per il 2019” per euro 17.004,00 con conseguente recupero delle indebite compensazioni effettuate per euro 16.875,00, oltre i versamenti delle liquidazioni periodiche dei mesi di giugno e luglio per un importo di euro 27.058,00
e euro 1.791,00.
2.1. Infine, premesso che il ruolo è stato validato il 21.12.2023 entro il termine della notifica della cartella relativa all'annualità 2020, l'Ufficio resistente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'intervenuta decadenza e alla carenza di motivazione dell'iscrizione a ruolo indicata nella cartella di pagamento, trattandosi di attività di competenza dell'agente della riscossione.
3. Con memorie depositate il 16.10.2025 la società ricorrente ha ribadito l'inutilizzabilità della procedura ex art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972 perché l'iscrizione a ruolo dell'IVA deriva dal recupero dell'importo risultante al credito della dichiarazione anno precedente.
4. All'udienza del 17.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso non è fondato e va respinto.
6. La pretesa azionata con la cartella impugnata origina dalla liquidazione automatizzata operata sulla dichiarazione Iva 2021 relativa ai redditi 2020, eseguita ai sensi dell'art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972, nella quale è stato disconosciuto il riporto del credito Iva indicato al rigo VL8 “Credito risultante dalla dichiarazione per il 2019” per euro 17.004,00.
6.1. A sua volta il mancato riconoscimento del credito Iva di euro 17.004,00,
derivante dalla precedente annualità, origina dai mancati versamenti delle liquidazioni periodiche dei mesi di aprile, luglio e agosto del medesimo anno di imposta per un totale di euro 28.973,00, indicati come versati dalla ricorrente nella dichiarazione dei redditi 2019, rigo VL30 colonne 2 e 3, come emerge dal quadro VL trasmesso e liquidato.
Ne discende che il credito derivante dal 2019 è un credito solo potenziale non corrispondente agli effettivi versamenti di tutta l'IVA periodica dovuta che diventa effettivo e viene riconosciuto secondo il meccanismo previsto per la compilazione del quadro VQ (a partire da anno d'imposta 2019), così come previsto dalle istruzioni dei quadri VL e VQ.
6.2. Ne discende che nel caso di specie non si versa in un'ipotesi di credito inesistente rispetto alla quale non sarebbe utilizzabile la procedura di cui all'art. 54 bis d.P.R. n. 602/1973, ma di credito non spettante che diventa effettivo e viene riconosciuto secondo il meccanismo previsto per la compilazione del quadro
VQ (a partire da anno d'imposta 2019), così come previsto dalle istruzioni dei quadri VL e VQ.
Di qui l'utilizzabilità della procedura ex art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972 (Cass. n. 34419/2023).
7. Le ulteriori censure sono infondate attesa la tempestiva validazione del ruolo il 21.12.2023, vale a dire entro il termine della notifica della cartella relativa all'annualità 2020, nonché la desumibilità da quest'ultima di tutte le ragioni poste a suo fondamento e la generica articolazione delle restanti censure.
8. Sussistono nondimeno giusti motivi, attesa la particolarità della vicenda trattata, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
RE RI, Relatore
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8109/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240055491300000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11960/2025 depositato il
01/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Ricorrente_1 a r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240055491300000, notificata il 13.12.2024 contenente l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972, dell'importo di € 74.249,36, a titolo di IVA per l'anno 2020.
1.2. La società ricorrente deduce l'illegittimità della cartella di pagamento per intervenuta decadenza, per carenza di motivazione della iscrizione a ruolo e per avere utilizzato la procedura di liquidazione automatica di cui all'art. 54 bis d.P.R. n.633/1972, sebbene non applicabile al caso in esame, nonché l'infondatezza della pretesa azionata. Ad avviso della società ricorrente il disconoscimento del credito risultante dalla esposizione numerica dell'IVA a debito, a credito e versata, come nella fattispecie della dichiarazione IVA per l'anno 2019, non integrerebbe un errore materiale, ma implicherebbe la risoluzione di problematiche giuridiche motivabile solo attraverso una ordinaria azione di accertamento.
2. La Direzione Provinciale II di Roma si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto del ricorso evidenziando che la pretesa azionata origina dalla liquidazione automatizzata operata sulla dichiarazione
Iva 2021 relativa ai redditi 2020, eseguita ai sensi dell'art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972, nella quale è stato disconosciuto il riporto del credito Iva indicato al rigo VL8 “Credito risultante dalla dichiarazione per il 2019” per euro 17.004,00 con conseguente recupero delle indebite compensazioni effettuate per euro 16.875,00, oltre i versamenti delle liquidazioni periodiche dei mesi di giugno e luglio per un importo di euro 27.058,00
e euro 1.791,00.
2.1. Infine, premesso che il ruolo è stato validato il 21.12.2023 entro il termine della notifica della cartella relativa all'annualità 2020, l'Ufficio resistente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'intervenuta decadenza e alla carenza di motivazione dell'iscrizione a ruolo indicata nella cartella di pagamento, trattandosi di attività di competenza dell'agente della riscossione.
3. Con memorie depositate il 16.10.2025 la società ricorrente ha ribadito l'inutilizzabilità della procedura ex art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972 perché l'iscrizione a ruolo dell'IVA deriva dal recupero dell'importo risultante al credito della dichiarazione anno precedente.
4. All'udienza del 17.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso non è fondato e va respinto.
6. La pretesa azionata con la cartella impugnata origina dalla liquidazione automatizzata operata sulla dichiarazione Iva 2021 relativa ai redditi 2020, eseguita ai sensi dell'art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972, nella quale è stato disconosciuto il riporto del credito Iva indicato al rigo VL8 “Credito risultante dalla dichiarazione per il 2019” per euro 17.004,00.
6.1. A sua volta il mancato riconoscimento del credito Iva di euro 17.004,00,
derivante dalla precedente annualità, origina dai mancati versamenti delle liquidazioni periodiche dei mesi di aprile, luglio e agosto del medesimo anno di imposta per un totale di euro 28.973,00, indicati come versati dalla ricorrente nella dichiarazione dei redditi 2019, rigo VL30 colonne 2 e 3, come emerge dal quadro VL trasmesso e liquidato.
Ne discende che il credito derivante dal 2019 è un credito solo potenziale non corrispondente agli effettivi versamenti di tutta l'IVA periodica dovuta che diventa effettivo e viene riconosciuto secondo il meccanismo previsto per la compilazione del quadro VQ (a partire da anno d'imposta 2019), così come previsto dalle istruzioni dei quadri VL e VQ.
6.2. Ne discende che nel caso di specie non si versa in un'ipotesi di credito inesistente rispetto alla quale non sarebbe utilizzabile la procedura di cui all'art. 54 bis d.P.R. n. 602/1973, ma di credito non spettante che diventa effettivo e viene riconosciuto secondo il meccanismo previsto per la compilazione del quadro
VQ (a partire da anno d'imposta 2019), così come previsto dalle istruzioni dei quadri VL e VQ.
Di qui l'utilizzabilità della procedura ex art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972 (Cass. n. 34419/2023).
7. Le ulteriori censure sono infondate attesa la tempestiva validazione del ruolo il 21.12.2023, vale a dire entro il termine della notifica della cartella relativa all'annualità 2020, nonché la desumibilità da quest'ultima di tutte le ragioni poste a suo fondamento e la generica articolazione delle restanti censure.
8. Sussistono nondimeno giusti motivi, attesa la particolarità della vicenda trattata, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.