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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/10/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 642/2014
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
642/2014 R.G., promossa da:
(C.F. ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante della società (P. IVA ), con sede CP_1 P.IVA_1
legale in Milano, Via San Luca n. 10, rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Alessandro Davini del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio professionale sito in Parma, Viale
Mariotti n. 1;
OPPONENTI contro
, sede territoriale di Parma-Reggio Controparte_2
Emilia, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
LO ZI e ON EL del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso la relativa sede, in Parma, P.zza Matteotti, n. 9;
OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Occorre premettere, in punto di fatto:
- che in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1
società con ricorso depositato in data 05.06.2014 e ritualmente CP_1
notificato, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, la Controparte_3
– ora , sede territoriale di Parma- Controparte_2
Reggio Emilia –, proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.
115/2014 prot. n. 9749, emessa in data 08.04.2013 e notificata in data 07.05.2014, e instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del Lavoro Ill.mo, contrariis reiectis, previa sospensione del provvedimento impugnato, previo ogni altro più opportuno provvedimento del caso e di legge, così giudicare: dato atto della disponibilità della società ricorrente ad effettuare il pagamento banco iudicis degli importi ingiunti per le sanzioni relative alla posizione riguardante il lavoratore accertato e dichiarato che, Persona_1
all'epoca dei fatti e per il periodo indicato nell'ordinanza ingiunzione impugnata, nessun rapporto di lavoro è intercorso tra ed i signori CP_4 Controparte_5
, e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, per l'effetto annullare, revocare, modificare in parte Controparte_9
qua o come meglio l'ordinanza ingiunzione opposta, se del caso rideterminando
l'ammontare dell'importo ingiunto e/o riconducendolo ai minimi edittali di legge.
Col favore delle spese, dei dirtti e degli onorari di causa, olte IVA e CPA”;
- che, con memoria difensiva depositata in data 16.10.2014, si costituiva in giudizio
– ora Controparte_3 [...]
, sede di Parma-Reggio Emilia –, riportandosi agli Controparte_2
accertamenti effettuati in sede ispettiva dagli ufficiali verbalizzanti, contestando la fondatezza delle argomentazioni attoree e chiedendo, quindi, la reiezione del ricorso e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
- che, con ordinanza del 28.10.2014, il Giudice precedentemente assegnatario dichiarava l'interruzione del giudizio, a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società CP_1
- che il giudizio non veniva riassunto entro i termini di legge.
Tanto premesso in fatto, si evidenzia che, stante la mancata riassunzione del Giudizio
a seguito di interruzione, la causa deve essere dichiarata estinta e cancellata dal ruolo, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 305 e
307, comma III°, c.p.c..
L'estinzione del giudizio dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica – e, dunque, anche dinnanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro1 – essere dichiarata con sentenza, posto che la previsione di cui all'art. 307, ultimo comma c.p.c., a mente della quale l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore ovvero con sentenza dal collegio può trovare applicazione solo nelle cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale;
e, ciò, in quanto il controllo del collegio sulle ordinanze di estinzione pronunciate del giudice istruttore è ipotizzabile solo nelle cause di competenza collegiale e non, per contro, in quelle in cui il giudice. istruttore svolge funzione di Giudice Unico.
Detta conclusione è ribadita dalla conforme giurisprudenza di legittimità2. 1 Tale complesso di disposizioni trova, invero, pacificamente applicazione anche al rito speciale del lavoro, non essendo incompatibile con le ivi previste modalità introduttive del procedimento
(ricorso, in luogo della citazione) e non essendo stata attuata tale specialità attraverso un corpus autonomo di norme, ma con la previsione di una serie di disposizioni che si integrano e si completano, nei limiti della compatibilità, con quelle dettate per il rito ordinario. 2 Invero, “l'estinzione di un processo di cognizione ordinario, ...è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 307 c.p.c., comma 4, e negli arti. 308 e 309 c.p.c.. Queste norme debbono essere lette collegandole all'art. 178 c.p.c., comma 2, il quale dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di Giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico;
nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte ritenevano che l'estinzione del processo di cognizione dovesse essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza (Cass.
13 agosto 1987 n. 6924) e, se adottato con sentenza, era soggetto al regime ordinario delle impugnazioni. Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal Di talché, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal
Giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr.: Cass. Civile, sez. I, 15 marzo 2007,
n. 6023 citata;
Cass. Civile, sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092;; Cass. Civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
In ragione di quanto sopra, essendo il presente giudizio affidato alla cognizione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Parma il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
Giudice unico di primo grado, poiché nei procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non
v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio, sicché ...la pronuncia di estinzione a mezzo di ordinanza è rimedio impraticabile posto che "l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti ... l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, la quale è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari propri delle sentenze” (Cass. Sez. 3 n. 14592 del22/06/2007, conf. Cass. 15 marzo 2007, n. 6023 e Cass. 18 gennaio 2005, n. 950).
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
642/2014 R.G., promossa da:
(C.F. ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante della società (P. IVA ), con sede CP_1 P.IVA_1
legale in Milano, Via San Luca n. 10, rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Alessandro Davini del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio professionale sito in Parma, Viale
Mariotti n. 1;
OPPONENTI contro
, sede territoriale di Parma-Reggio Controparte_2
Emilia, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
LO ZI e ON EL del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso la relativa sede, in Parma, P.zza Matteotti, n. 9;
OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Occorre premettere, in punto di fatto:
- che in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1
società con ricorso depositato in data 05.06.2014 e ritualmente CP_1
notificato, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, la Controparte_3
– ora , sede territoriale di Parma- Controparte_2
Reggio Emilia –, proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.
115/2014 prot. n. 9749, emessa in data 08.04.2013 e notificata in data 07.05.2014, e instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del Lavoro Ill.mo, contrariis reiectis, previa sospensione del provvedimento impugnato, previo ogni altro più opportuno provvedimento del caso e di legge, così giudicare: dato atto della disponibilità della società ricorrente ad effettuare il pagamento banco iudicis degli importi ingiunti per le sanzioni relative alla posizione riguardante il lavoratore accertato e dichiarato che, Persona_1
all'epoca dei fatti e per il periodo indicato nell'ordinanza ingiunzione impugnata, nessun rapporto di lavoro è intercorso tra ed i signori CP_4 Controparte_5
, e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, per l'effetto annullare, revocare, modificare in parte Controparte_9
qua o come meglio l'ordinanza ingiunzione opposta, se del caso rideterminando
l'ammontare dell'importo ingiunto e/o riconducendolo ai minimi edittali di legge.
Col favore delle spese, dei dirtti e degli onorari di causa, olte IVA e CPA”;
- che, con memoria difensiva depositata in data 16.10.2014, si costituiva in giudizio
– ora Controparte_3 [...]
, sede di Parma-Reggio Emilia –, riportandosi agli Controparte_2
accertamenti effettuati in sede ispettiva dagli ufficiali verbalizzanti, contestando la fondatezza delle argomentazioni attoree e chiedendo, quindi, la reiezione del ricorso e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
- che, con ordinanza del 28.10.2014, il Giudice precedentemente assegnatario dichiarava l'interruzione del giudizio, a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società CP_1
- che il giudizio non veniva riassunto entro i termini di legge.
Tanto premesso in fatto, si evidenzia che, stante la mancata riassunzione del Giudizio
a seguito di interruzione, la causa deve essere dichiarata estinta e cancellata dal ruolo, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 305 e
307, comma III°, c.p.c..
L'estinzione del giudizio dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica – e, dunque, anche dinnanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro1 – essere dichiarata con sentenza, posto che la previsione di cui all'art. 307, ultimo comma c.p.c., a mente della quale l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore ovvero con sentenza dal collegio può trovare applicazione solo nelle cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale;
e, ciò, in quanto il controllo del collegio sulle ordinanze di estinzione pronunciate del giudice istruttore è ipotizzabile solo nelle cause di competenza collegiale e non, per contro, in quelle in cui il giudice. istruttore svolge funzione di Giudice Unico.
Detta conclusione è ribadita dalla conforme giurisprudenza di legittimità2. 1 Tale complesso di disposizioni trova, invero, pacificamente applicazione anche al rito speciale del lavoro, non essendo incompatibile con le ivi previste modalità introduttive del procedimento
(ricorso, in luogo della citazione) e non essendo stata attuata tale specialità attraverso un corpus autonomo di norme, ma con la previsione di una serie di disposizioni che si integrano e si completano, nei limiti della compatibilità, con quelle dettate per il rito ordinario. 2 Invero, “l'estinzione di un processo di cognizione ordinario, ...è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 307 c.p.c., comma 4, e negli arti. 308 e 309 c.p.c.. Queste norme debbono essere lette collegandole all'art. 178 c.p.c., comma 2, il quale dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di Giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico;
nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte ritenevano che l'estinzione del processo di cognizione dovesse essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza (Cass.
13 agosto 1987 n. 6924) e, se adottato con sentenza, era soggetto al regime ordinario delle impugnazioni. Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal Di talché, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal
Giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr.: Cass. Civile, sez. I, 15 marzo 2007,
n. 6023 citata;
Cass. Civile, sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092;; Cass. Civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
In ragione di quanto sopra, essendo il presente giudizio affidato alla cognizione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Parma il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
Giudice unico di primo grado, poiché nei procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non
v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio, sicché ...la pronuncia di estinzione a mezzo di ordinanza è rimedio impraticabile posto che "l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti ... l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, la quale è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari propri delle sentenze” (Cass. Sez. 3 n. 14592 del22/06/2007, conf. Cass. 15 marzo 2007, n. 6023 e Cass. 18 gennaio 2005, n. 950).