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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2024, n. 39697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39697 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39697 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 20/06/2024 SENTENZA sui ricorsi proposti da l. SI IM, nato ad [...] 1'11/03/1980 2. EL EN, nato a [...] il [...] 3. Di ON LE, nato a San Felice a [...] il [...] 4. NU MA, nato ad [...] 1'11/07 /1990 5. NO PO SA, nato a [...] 1'01/02/1995 6. Di ON EN, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 05/062/20234 della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere CO Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso di Di ON EN e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi rimanenti;
uditi l'avvocato Gandolfo Geraci per SI IM, l'avvocato Elisabetta AN per SI IM, EL EN e NO PO SA, l'avvocato Giuseppe Ricciulli per Di ON EN, l'avvocato Diego Pedicini per / Di ON EN, Di ON LE e NU MA, che hanno chiesto l'accoglimento dei relativi ricorsi;
-------------·----··-······-........... - .. . l / ,/ l ' 2 ;1' \ -------------------------------- RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli, decidendo sui gravami degli imputati avverso la decisione emessa il 10 maggio 2022, in rito abbreviato, dal locale G.u.p., ha, tra l'altro: - rideterminato in sette anni di reclusione, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflitta a IM SI per il reato di partecipazione direttiva ad associazione finalizzata al narcotraffico (capo 20 della rubrica), costituita per commettere fatti di lieve entità; - confermato la condanna di EN EL alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione e 8.000 euro di multa per i reati, uniti in continuazione, di lesione personale (capo 10) e porto e detenzione illegali di arma comune da sparo (capo 11); - confermato la condanna di LE Di ON alla pena di otto anni e quattro mesi di reclusione e 44.000 euro di multa per i reati, uniti in continuazione, di estorsione (capo 9) e cessione di sostanza stupefacente (capo 31); confermato la condanna di MA NU alla pena di sei anni di reclusione e 8.000 euro di multa per il reato di estorsione (capo 9); - rideterminato in cinque anni e quattro mesi di reclusione, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflitta ad PO SA NO per i reati, uniti in continuazione, di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (capo 20), costituita per commettere fatti di lieve entità, e di detenzione, cessione e offerta in vendita di sostanza stupefacente (capi 21, 22 e 26), porto e detenzione di arma clandestina (capo 23) e ricettazione (capo 24); confermato la condanna di EN Di ON alla pena dell'ergastolo per i reati, uniti in continuazione, di estorsione (capi 2, 4 e 8), estorsione tentata (capo 7L porto e detenzione di arma clandestina (capo 5) 1 ricettazione (capo 6), omicidio (capo 12) e porto e detenzione illegali di arma comune da sparo (capo 13). 2. Le sentenze di merito offrono un ampio spaccato sulle vicende di criminalità organizzata nella zona di Acerra, idoneo a rappresentare lo storico assoggettamento alla malavita di quel territorio e la ferocia dei clan che, in avvicendamento o in concorrenza tra loro, vi hanno nel tempo operato. Tra questi clan camorristici emerge, nell'anno 2014, quello facente capo all'imputato EN Di ON (già definitivamente condannato, in separata sede, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.), dedito particolarmente al settore delle estorsioni e del traffico di droga. In questo scenario si collocano le odierne vicende processuali e segnatamente, per quanto di ulteriore interesse in questa sede: ..., -' - i cinque episodi estorsivi di cui ai capi 2), 4}, 7), 8) e 9) della rubrica, aggravati dallo sfondo di tipo mafioso, verificatisi ai danni di imprese acerrane in un arco temporale compreso tra l'anno 2014 e l'anno 2016; la detenzione, il porto e la ricettazione della pistola Smith&Wessonl calibro 38, oggetto dei capi 5) e 6) e strumentale al tentativo di estorsione di cui al capo 7); - il ferimento di ER TA, oggetto del capo 10), eseguito, con metodo di tipo mafioso e per agevolare il clan, da EN EL;
- il porto e la detenzione illegali della pistola, non identificata, oggetto del capo 11) e strumentale alla consumazione del reato precedente;
- l'omicidio di AD AR, oggetto del capo 12), deciso da EN Di ON al fine di vendicare un preteso torto subito e di rafforzare il dominio del suo clan sul territorio di Acerra;
- il porto e la detenzione illegali della pistola, calibro 38, oggetto del capo 13) e strumentale all'uccisione; l'episodio di vendita di cocaina, addebitato a LE Di ON al capo 31). 3. Ai fini della prova di penale responsabilità in ordine alle imputazioni di estorsione, consumata o tentata, ai danni della società ER (capo 2), della ditta RI OR (capo 4), del caseificio ZZ (capo 7) e del gestore di un impianto di carburanti (capo 8), e in ordine alle imputazioni connesse sub capi 5) e 6) - sono risultate decisive le dichiarazioni, in vario modo concorrenti, dei collaboratori di giustizia TA TA, IM De AL e ON SC, che hanno individuato in EN Di ON il mandante e referente di tali attività criminose, tipicamente espressive del corrispondente predominio del clan sul territorio. 4. Quanto all'estorsione di cui al capo 9) - ai danni dell'imprenditore TO IN, costretto a cedere a terzi, già suoi soci (DE IN e CO Di Sarno), i suoi centri sportivi, e a corrispondere a soggetti ulteriori ingenti somme ad intermediazione e garanzia della compravendita - decisiva è risultata la testimonianza dell'offeso. Quest'ultimo ha riferito di essere stato convocato, nel settembre 2016, in un appartamento di Acerra, località Spiniello, da LE Di ON;
di essersi qui trovato al cospetto di lui, e poi anche di MA NU, i quali invitavano il dichiarante, seduto con loro al tavolo su cui era appoggiata una pistola 1 ad acconsentire alla cessione;
di essere stato da loro accompagnato1 il giorno dopo, presso il sodale che fungeva da intermediario della cessione (TA 4 NO), anche in seguito rincontrato, il quale all'esito tratteneva, per sé e per altri, gran parte del prezzo pattuito per l'affare (alla vittima rimanevano 8.000 euro, su un totale di 70.000). Tale ricostruzione dei fatti ha trovato riscontro, secondo i giudici di merito, nelle intercettazioni eseguite a carico dell'utenza telefonica di LE Di ON. 5. La condanna di EN EL per il reato di lesione personale ai danni di ER TA, e per i reati strumentali, è alimentata dalle dichiarazioni dell'offeso e della sua compagna, testimone oculare, combinate con il narrato del collaboratore TA TA. L'occorso risaliva al 13 marzo 2016 e il movente era da ricercare nella volontà del clan di imporre le modalità di approvvigionamento di stupefacente ad altro gruppo criminale, in cui la vittima era inquadrato. 6. Per quanto concerne, poi, l'omicidio di AD AR, avvenuto il 19 settembre 2015, e i reati connessi, i giudici di merito hanno mutuato, in primo luogo e nuovamente, le dichiarazioni del collaboratore TA TA, autore materiale del delitto, che riferiva da lui commesso, unitamente a NO Cannavacciuolo, su mandato di EN Di ON, il quale gli avrebbe procurato anche l'arma utilizzate per uccidere. La vittima era stata individuata perché protagonista di un'aspra contesa con alcune giovani donne, una delle quali vicina alla famiglia Di ON, e perché cognato di NO RD, con il quale Di ON aveva avuto alcuni dissapori legati alla ripartizione, tra i rispettivi gruppi, entrambi operativi in Acerra, dei proventi delle perpetrate estorsioni. A riscontro del narrato di TA, giudicato intrinsecamente credibile, stava quello di IM De AL, il quale aveva riferito di avere appreso da EN Di ON del suo ruolo nella morte di AR, nonché il narrato di ON SC, che aveva confermato di aver saputo che AR era stato ucciso da TA su incarico di EN Di ON, per ragioni legate ai contrasti con le donne sopra indicate. Ulteriore riscontro è stato rinvenuto nella conversazione telefonica, facente riferimento al delitto, intercorsa il 31 luglio 2016 tra NO RD ed il fratello AN, al tempo ristretto in carcere. 7. La prova della cessione di cocaina da LE Di ON a FE NA, acquirente seriale di droga, al primo contestata al capo 31), è stata ricavata da una serie di intercettazioni telefoniche, in grado di riflettere - nella lettura dei giudici del merito - il relativo passaggio di sostanza stupefacente, in uno con la 5 -------------------- successiva detenzione di essa ad opera di NA in vista della futura commercializzazione. 8. Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati IM SI, EN RR, LE Di ON, MA NU, PO SA NO e EN Di ON ricorrono per cassazione, con il ministero dei loro difensori di fiducia. Dei motivi di ricorso si dà conto, in ossequio al disposto dell'art. 173, comma l, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 9. IM SI ricorre con il ministero degli avvocati Gandolfo Geraci ed Elisabetta AN. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, in rapporto alla mancata verifica, da parte della sentenza impugnata, benché pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., della rispondenza del decisum alle acquisizioni processuali, con particolare riferimento al ruolo di capo e promotore intestato al deducente. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 99 cod. pen. e dell'art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354, in rapporto al recepimento, ad opera della medesima sentenza, di un concordato sanzionatorio ricomprendente la recidiva, che si assume illegalmente applicata perché basata su precedenti penali non più in grado di sorreggerla alla luce dell'intervenute espiazione delle pene corrispondenti in regime di affidamento in prova, positivamente concluso. 10. EN EL ricorre con il ministero dell'avvocato Ambra Somma. Nel motivo unico il ricorrente deduce vizio dì motivazione in ordine al rilievo -sia sotto il profilo del metodo di stampo mafioso, che sotto quello della condotta agevolatrice della relativa consorteria- dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.l cod. pen., ritenuta a proposito dei reati a lui ascritti. 11. LE Di ON ricorre, anzitutto, mediante atto sottoscritto dall'avvocato CO Lauretta. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di estorsione di cui capo 9). Non vi sarebbe prova, a suo dire, dell'asserita minaccia ai danni dell'imprenditore IN, non risultando essa né dalla querela, né dalle intercettazioni. IN si sarebbe liberamente determinato alla cessione delle quote sociali e avrebbe 6 liberamente pattuito il prezzo, che avrebbe dovuto essere pagato presso l'autoconcessionaria di TA NO. Venuto a conoscenza della violazione dei patti ad opera di NO (per avere quest'ultimo trattenuto per sé gran parte della somma), l'imputato si sarebbe offerto come garante del pagamento, rimanendo poi inadempiente;
gli assegni bancari, offerti in manleva, non furono infatti onorati. Al più, sarebbe configurabile a suo carico il reato di truffa. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cessione di stupefacenti di cui capo 31). Le conversazioni, che proverebbero la cessione di cocaina a FE NA, sarebbero inadeguate all'affermazione di penale responsabilità in quanto poco chiare, imprecise e non riscontrate. 12. LE Di ON e MA NU ricorrono poi congiuntamente, mediante atto sottoscritto dall'avvocato Domenico Dello Iacono. Con il primo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione in ordine al reato di estorsione di cui al capo 9), a proposito della operata qualificazione dell'intervento dei due imputati come non solo idoneo a coartare la volontà della vittima, ma a determinare lo scioglimento della società e la cessione delle quote, così realizzando l'ingiusto profitto rilevante ai fini della consumazione. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione in ordine al medesimo reato di estorsione, a proposito dell'asserita sussistenza di un accordo tra NU e TA NO, volto all'ottenimento dalla vittima del compenso di intermediazione e alla sua successiva suddivisione. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al medesimo reato di estorsione, a proposito dell'operata qualificazione giuridica del fatto in tali termini, anziché come mera violenza privata. 13. PO SA NO ricorre con il ministero dell'avvocato Elisabetta AN. Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in rapporto alla mancata evidenziazione, da parte della sentenza impugnata, benché pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., delle ragioni logico- giuridiche del decisum. 14. EN Di ON ricorre mediante atti distinti, sottoscritti rispettivamente dagli avvocati Giuseppe Ricciulli e Diego Pedicini. 14.1. Il primo atto di ricorso è articolato in quattro motivi. 7 Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 629 e 648 cod. pen., e 23 legge n. 110 del 1975, nonché il vizio di motivazione, in ordine ai reati di cui ai capi 2), 4 ), 5), 6), 7) e 8). L'affermazione di penale responsabilità si baserebbe unicamente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, discordanti tra loro e prive di elementi di riscontro. Non sarebbe stata valutata, rispetto alle estorsioni, la reale offensività della condotta, ossia la sua concreta attitudine intimidatoria. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., con riferimento all'art. 575 cod. pen., nonché il vizio dì motivazione, in ordine al reato di cui al capo 12). Anche in questo caso l'affermazione di penale responsabilità si baserebbe sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, erroneamente ritenute convergenti e in grado di riscontrarsi vicendevolmente. Segnatamente: a) TA TA, chiamante in correità, sarebbe stato illogicamente ritenuto credibile, nonostante le differenti versioni da lui rese in ordine alla causale del delitto e nonostante il silenzio sulla presenza di tale RO come specchiettista. E sarebbe stato illogicamente ritenuto credibile IM De AL, la cui chiamata in reità (già svalutata in passato dal G.i.p.) era de relato dallo stesso ricorrente;
b) ON SC, propalante de relato da SO RT, sarebbe stato ritenuto attendibile, senza che il testimone di riferimento fosse mai stato escusso;
c) il contenuto dell'intercettazione telefonica tra NO e AN RD sarebbe stato erroneamente valutato come elemento autonomo di accusa. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 576, primo comma, n. 2), cod. pen., e il vizio di motivazione, in ordine al rilievo dell'aggravante della premeditazione rispetto all'omicidio, che sarebbe avvenuto senza adeguata valutazione dei requisiti costitutivi della circostanza, cronologico ed ideologico. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., e il vizio di motivazione, in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. Lo sforzo argomentativo della Corte si sarebbe esaurito nel passivo recepimento della decisione di primo grado al riguardo. 14.2. Il secondo atto di ricorso è articolato in due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi 12) e 13}, formulando articolate censure, in tema di affidabilità dei narrati dei collaboratori di giustizia e di loro convergenza e concludenza dimostrativa, largamente sovrapponibili, nella sostanza, a quelle esposte nel paragrafo che precede. Il motivo si sofferma, in particolare, sull'inattendibilità del collaboratore TA (la patente di segno contrario gli sarebbe stata attribuita come mero cliché motivazionale, mentre sarebbero stati obliterati gli elementi 8 dimostrativi del mendacio), il cui narrato sarebbe lacunoso, ondivago e frammentato, nonché dissonante su punti qualificanti rispetto alle altre emergenze dichiarative. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 416-bis.l e 576, primo comma, n. 2), cod. pen., e il vizio di motivazione, in ordine al reato di cui al capo 12), in rapporto alla ritenuta compatibilità dell'aggravante dei motivi futili con quella della finalità di agevolazione mafiosa. La prima aggravante non sarebbe comunque, e a prescindere, dimostrata, mentre la seconda non si applicherebbe ai reati puniti con l'ergastolo. CONSIDERATO IN DIRITTO l. I ricorsi degli imputati IM SI ed PO SA NO, congiuntamente esaminabili per la parziale identità delle censure, devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. Essi si dirigono contro sentenza di "patteggiamento in appello" (istituto reintrodotto ad opera dell'art. l, comma 56, della legge n. 103 del 2017), con la quale il giudice di secondo grado ha accolto il concordato sulla pena intervenuto tra il pubblico ministero e gli imputati in discorso, previa riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, e previa loro rinuncia ai restanti motivi di gravame, inclusi quelli diretti a contestare la penale responsabilità e (quanto a SI) il ruolo direttivo in seno all'associazione. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01), in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato a determinati motivi di appello, la cognizione del giudice del gravame non può estendersi ai profili corrispondenti, che non andavano dunque, ad opera della sentenza impugnata, né indagati, né argomentati. Quanto alla recidiva, l'imputato SI non aveva formulato neppure motivo di appello in proposito, mentre il concordato sulla pena ne prevedeva espressamente il riconoscimento. Il motivo di ricorso risulta, inoltre, a-specifico, in quanto non identifica le precedenti condanne, che beneficerebbero dell'effetto estintivo per esito positivo dell'affidamento in prova, né chiarisce se tale esito fosse stato già formalmente dichiarato. Va aggiunto, per completezza, che il punto concernente l'applicazione della recidiva è estraneo al tema -rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e deducibile anche a fronte di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.- dell'illegalità della pena (Sez. l, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788-01). 9 1.2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di IM SI ed PO SA NO al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro ciascuno. 2. Il ricorso dell'imputato IM EL è inammissibile, perché svolto in larga parte tramite un'astratta rassegna di precedenti giurisprudenziali e perché privo, comunque, di adeguato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. Quest'ultima ricostruisce in modo ineccepibile la causale dell'agguato ai danni di ER TA e le sue modalità esecutive, in modo tale da far pienamente risaltare i duplici estremi dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. L'esaustiva motivazione, aderente al dato normativo ed esente da vizi del ragionamento logico, supera in tutta evidenza il vaglio di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità segue anche qui, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000)- di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. 3. I ricorsi dei rimanenti imputati sono infondati, alla stregua della considerazioni che seguono. 4. Il primo motivo dell'atto di ricorso, presentato nel solo interesse di LE Di ON, e i tre motivi dell'atto di ricorso comune al medesimo e a MA NU - congiuntamente esaminabili per la parziale identità delle censure - sono basati, nella parte dedicata alla dinamica dell'occorso oggetto del capo 9) e alla sua ricostruzione, su una mera rilettura alternativa delle risultanze probatorie, attentamente esaminate tuttavia, e non illogicamente valutate, dal giudice territoriale. Questi ha puntualmente illustrato gli elementi, di natura rappresentativa e dichiarativa, che accreditano la prospettazione accusatoria, secondo cui l'imprenditore IN, da un lato, cedette le quote sociali perché sopraffatto dall'efficacia intimidatoria della condotta tenuta dai due imputati (che si presentarono al suo cospetto quali esponenti dichiarati del gruppo malavitoso egemone sul territorio, tenendo in bella vista una pistola per tutto il tempo del loro IO primo incontroL e d'altro lato subì ulteriormente la condotta di TA NO, impositiva di ulteriori indebiti sacrifici e perdite patrimoniali. La sentenza impugnata ha ineccepibilmente ravvisato nell'intera vicenda un filo conduttore unitario. L'ingerenza di LE Di ON, nella seconda fase di essa, è logicamente ricostruita come inquadrabile nel disegno soverchiatore iniziale e nella medesima prospettiva dolosa, non potendo essere disgiunta dagli accadimenti che l'hanno preceduta e propiziata. Ecco che la stessa dazione degli assegni a garanzia, poi rimasti insoluti, è stata convincentemente ricondotta, dalla Corte di assise di appello, ad una manovra fuorviante, diretta esclusivamente a rabbonire temporaneamente l'interlocutore mantenendolo sotto il giogo dell'operazione criminosa. I ricorrenti contestano la concludenza del ragionamento giudiziale, nel contesto di una divergente ricostruzione dell'occorso. Le loro obiezioni appaiono tuttavia reiterative, risolvendosi nella riproposizione di un'alternativa interpreta- zione del dato probatorio, già preso in opportuna considerazione nel giudizio di appello e valutato come qui come inidoneo ad accreditare l'impostazione liberatoria difensiva. La rivisitazione del dato probatorio non compete alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare l'apprezzamento del fatto, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01). La relativa decisione non può essere censurata per difetto o contraddittorietà della motivazione, solo perché contraria agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961-01). Tra le doglianze proponibili quali mezzo di ricorso non rientrano dunque - salvo il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui superato - quelle relative alla valutazione degli elementi di prova, specie se implicante la soluzione di contrasti testimoniali, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni: Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01. D'altra parte, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione del fatto, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare che quest'ultima non violi regole normative sulla formazione e valutazione della prova e sia immune da vizi del ragionamento logico (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745). E la verifica risulta in questa sede superata. cv i l l 1 S. I motivi in scrutinio non hanno pregio, neppure nella parte dedicata alla qualificazione giuridica dell'occorso. Si è infatti in presenza di una tipica estorsione di natura contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, ovvero di accettare clausole o condizioni deteriori;
l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto e alla sua regolamentazione in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, Di Grazia, Rv. 278998-01; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269364-01; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258168-01). La condotta degli imputati non integra il mero delitto di violenza privata 1 avendo la coercizione esercitata procurato ai soggetti attivi un ingiusto profitto in danno della vittima (v., esemplificativamente, Sez. 6, n. 53429 del 05/11/2014, Galdieri, Rv. 261800-01). Fuori gioco è la possibilità di ricondurre la condotta alla fattispecie della truffa. Come evidenziato in modo logico e aderente al dato probatorio nella sentenza impugnata, il dolo, che animò l'agire di LE Di ON (e di NU), fu di coercizione, e non decettivo (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072-01). A IN, fin dal primo incontro, fu minacciato un male concreto e reale, percepito dal destinatario come serio ed effettivo, nonché dipendente dalla volontà degli agenti. In nessun altro modo avrebbe potuto la vittima interpretare la convocazione al cospetto di soggetti dichiaratamente collegati a gruppo malavitoso, noto per la sua forza intimidatrice, e la connessa plateale ostentazione della pistola. La successiva dazione degli assegni rappresentò un mero bluff. RA non cadde in errore, non fu manipolato, fu viceversa coartato a tenere il comportamento per lui pregiudizievole, e per altri ingiustamente profittevole. 6. Il secondo motivo dell'atto di ricorso, presentato nel solo interesse di LE Di ON, trascura il canonico orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e sì sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 25816401-01). 12 In sede di legittimità, infatti, è possibile prospettare una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558.01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259516-01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190-01). Nella specie, la Corte di assise di appello ha ribadito l'affermazione di penale responsabilità di LE Di ON in ordine al reato di cui al capo 31), basando il suo convincimento sul contenuto di intercettazioni telefoniche reputate, con ineccepibile motivazione, adeguatamente evocative dell'attività di narcotraffico descritta in imputazione. Tali intercettazioni non appaiono, in sede di controllo estrinseco, né falsate, né illogicamente valutate, essendo peraltro frutto di lettura convergente con quella già fornita dal primo giudice. 7. l primi due motivi dell'atto di ricorso presentato, nell'interesse di EN Di ON, dall'avvocato Ricciulli, e il primo motivo di quello ulteriore, sottoscritto dall'avvocato Pedicini - congiuntamente esaminabili per la parziale identità delle censure - neppure meritano condivisione. 8. Sono noti i principi, ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione della prova integrata da plurime chiamate in reità o correità ad opera di collaboratori di giustizia. Il giudice di merito deve in primo luogo verificare la credibilità del singolo dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in reità o correità e le ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei loro confronti;
in secondo luogo, deve verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, valutandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l'altro, alla loro spontaneità e autonomia, alla loro precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza;
deve, infine, verificare l'esistenza di riscontri esterni di natura individualizzante («gli altri elementi di prova» di cui è menzione nell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), onde trarne la necessaria e definitiva conferma del costrutto accusatorio (ex pluribus, Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, Lo Piccolo, Rv. 255553-01; Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, De Filippi, Rv. 252630-01; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212-01). Tale percorso valutativo non deve necessariamente muoversi, peraltro, attraverso A 13 passaggi argomentativi rigidamente separati (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012/ dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145-01). I riscontri possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che l'elemento sia indipendente, potendo quindi esso risolversi anche solo in altre chiamate in reità o correità, purché totalmente autonome, a valenza individualizzante e convergenti non soltanto sul fatto di reato, ma anche sulla riferibilità dello stesso all'imputato (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744-01; Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Carialo, Rv. 260607-01; Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, dep. 2010, Genna, Rv. 245867-01; Sez. l, n. 1263 del 20/10/2006, dep. 2007, Alabiso, Rv. 235800-01). Quanto, in particolare, alla convergenza delle propalazioni provenienti da più chiamanti, occorre che le dichiarazioni combacino tra loro, proiettandosi sul chiamato, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum (Sez. l, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco, Rv. 264368-01; Sez. l, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309-01), ancorché l'integrazione reciproca dei narrati, e il riscontro mutuo che ne deriva, possano essere riferiti al fatto di reato nella sua unitarietà e non a ciascun singolo frammento della condotta che lo compone (Sez. l, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271253). Se le chiamate in reità o correità sono de relato, e non sono asseverate dalla fonte diretta, il riscontro, costituito da altre chiamate di analogo tenore/ è idoneo alle ulteriori condizioni che siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo, e che sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (tra le più recenti, Sez. l, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134-01), a meno che la fonte non sia costituita dallo stesso imputato. Le confidenze autoaccusatorie di quest'ultimo, ricevute da un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno infatti natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità del collaboratore ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, Grande Aracri, Rv. 281603-02; Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503-01). 9. La sentenza impugnata è fedele agli esposti principi. 14 Essa adeguatamente motiva, anche combinandosi con quella di primo grado, sulle ragioni che militano per la credibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia, escludendo, con argomentazioni logiche e coerenti, l'esistenza di elementi che disvelino il carattere artificioso e precostituito delle loro dichiarazioni e il rischio di loro «inquinamento» esterno. La personalità dei dichiaranti è stata adeguatamente analizzata al fine di escludere elementi in grado di far dubitare dell'esistenza e del contenuto delle confidenze ricevute. Sono state adeguatamente vagliate le circostanze di contesto a sostegno di tale giudizio, inclusa la genesi delle collaborazioni e i pregressi rapporti tra i dichiaranti e l'imputato. I narrati de re/ato sono stati poi obiettivamente apprezzati nella loro costanza, solidità e precisione e nell'obiettiva convergenza in ordine al loro nucleo essenziale, non rilevando mere difformità o imprecisioni di dettaglio (suscettibili, come tali, di fisiologiche discrasie e incertezze: cfr., tra le molte, Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco, Rv. 264368). Le obiezioni nei motivi mosse al ragionamento giudiziale costituiscono essenzialmente la reiterazione di argomenti già adeguatamente soppesati e valutati in sede di merito;
tenuto conto del principio per cui l'obbligo di motivazione del giudice di appello non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuno dei rilievi o delle singole osservazioni contenute nell'atto di gravame, bastando che il suo discorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti cruciali ai fini del giudizio (ricorrendo tale condizione, le doglianze addotte a sostegno dell'appello, incompatibili con le argomentazioni contenute in sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di cui all'art. 606, comma l, lett. e), cod. proc. pen.: Sez. l, n. 37588 dell8/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). 10. Ciò posto, per quanto specialmente riguarda le estorsioni, consumate e tentate, e i delitti connessi (sub capo 2, nonché capi da 4 a 8), il coinvolgimento di EN Di ON, quale mandante, nonché primo beneficiario degli ingiusti profitti patrimoniali, si ricava dalle dichiarazioni, in veste di fonte diretta, o altrimenti de relato, di plurimi collaboratori di giustizia, parte dei quali concorrenti nei medesimi reati (TA TA, e, per l'estorsione ai danni dell'impresa RI, IM Di AL). L'affidabilità e obiettiva convergenza dei narrati essendo stata, dunque, validamente argomentata, per le considerazioni in diritto già svolte -e contrariamente all'assunto del ricorrente- nessun particolare ed ulteriore riscontro era invero necessario e richiesto. L'eventuale reticenza delle vittime, ampiamente giustificata dal contesto, non inficia la solidità del quadro probatorio. À 15 Il nesso di causalità tra le dazioni indebite, ottenute o avute comunque di mira, e la condotta minatoria (per lo più allusiva, ma non per questo meno efficace: Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669-01), e dunque l'integrazione della fattispecie estorsiva (o il raggiungimento dello stadio del tentativo, quanto al capo 7), sono solo genericamente contestati e non appaiono seriamente dubitabili. 11. Quanto all'omicidio AR, occorre anzitutto ricordare che il collaboratore TA TA, dopo avere confessato l'omicidio, e dopo aver dato conto dell'antefatto storico e della causale, ne ha immediatamente attribuito a EN Di ON la paternità morale, aggiungendo che il capoclan gli aveva anche fornito la pistola calibro 38 da lui impiegata per colpire a morte la vittima. Quanto dichiarato da TA è riscontrato dal narrato del collaboratore IM Di AL che, de relato dallo stesso imputato, ha egli stesso riferito della causale omicida, a EN Di ON riconducibile. Di AL si propose al capoclan per uccidere AR, ma Di ON rispose che «se la sarebbe vista lui», per poi ribadire, ad assassinio avvenuto, che era stata «una cosa sua». Un ulteriore riscontro è fornito dal collaboratore ON SC, chiamante in reità de relato, ma da fonte autonoma, SO RT. Quest'ultimo, coinvolto anche nell'antefatto della vicenda, parlò a SC dell'accaduto nell'anno 2017, attribuendo (anche) a Di ON la qualifica di mandante dell'omicidio. La pertinenza, coerenza, congruità logica ed esaustività di tale costituto probatorio, pienamente aderente al quadro legale di riferimento, risaltano ineccepibilmente dalla sentenza impugnata, rendendo la conclusiva valutazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato inattaccabile anche alla luce dei reiterativi rilievi difensivi. Occorre al riguardo ribadire che i narrati dei collaboratori sono stati adeguatamente vagliati nella loro attendibilità, oggettiva e soggettiva, nonché nella loro convergenza e vicendevole capacità di riscontro. Difformità di dettaglio non ne inficiano la tenuta. Quanto appreso de relato dall'imputato è pienamente valutabile e fa piena prova, anche di per sé solo considerato, se - come nella specie - il ricevimento della confidenza è giudicato autentico e il confitente non mosso da intenti autocalunniatori. Né, infine, il ricorrente si può dolere della mancata escussione del testimone di riferimento, SO RT. In tema di prova dichiarativa, l'inutilizzabilità dell'informazione de re!ato resa dal dichiarante deriva esclusivamente infatti l l dall'inosservanza della disposizione del comma l dell'art. 195 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 210 comma 5, allorché il giudice, nonostante la richiesta di ~ 16 /U parte, non abbia disposto l'esame della fonte diretta (e non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere di disporne l'audizione d'ufficio: giurisprudenza costante, v. Sez. 3, n. 6212 del 18/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 272008-01). 12. Il terzo motivo dell'atto di ricorso presentato, nell'interesse di EN Di ON, dall'avvocato Rìcciulli non ha pregio, perché la sentenza impugnata pone in chiara e logica evidenza, sia pure con sintetica argomentazione, come il mandato omicida sia stato conferito con consistente anticipo, né sia stato revocato fino alla consumazione, permanendo nelle more inalterato il proposito omicida. Restano pertanto integrati gli estremi della premeditazione, i cui caratteri salienti, per pacifica giurisprudenza dì legittimità (tra le molte, Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149-01), sono costituiti, da un lato, dall'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso;
e, dall'altro, dalla ferma risoluzione criminosa, perdurante senza apprezzabili soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine. 13. Il secondo motivo dell'atto di ricorso presentato, nell'interesse di EN Dì ON, dall'avvocato Pedicini non ha pregio, avendo la sentenza impugnata chiarito, e validamente argomentato, come la decisione di uccidere AD AR discese dalla sovrapposizione di ragioni personali e di interessi criminali, tra loro interferenti e concorrenti. Le ragioni personali (che affondano le loro radici in screzi banali pregressi, coinvolgenti le figlie di SO RT: v. pag. 89 della sentenza di primo grado) integrano l'aggravante del motivo futile, apparendo di tale levità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare un'azione criminosa di tal fatta, tanto da potersì considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo dì impulsi violenti (cfr., ad esempio, Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103-02). La determinazione criminosa risulta quindi sorretta da quel quid pluris, rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso, che rende compatibili le aggravanti dì cui all'art. 61, primo comma, n. 1), e 416-bis.l, cod. pen. (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonuccì, Rv. 241577-01; Sez. l, n. 28594 del 27/04/2021, Barone, Rv. 281640- 02; Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, dep. 2017, Accurso, Rv. 269718-01), quest'ultima in sé applicabile anche ai delitti astrattamente punibilì con la pena 17 edittale dell'ergastolo (esplicando comunque la sua efficacia, ove l'ergastolo sia in concreto irrogato, a fini diversi da quelli di determinazione della pena: Sez. U, n. 337 del 2009, cit., Rv. 241578-01; Sez. l, n. 8802 del 19/11/2018, dep. 2019, Presta, Rv. 276168-01; Sez. 6, n. 20144 del 17/02/2010, Tedesco, Rv. 247370- 01). 14. Il quarto motivo dell'atto di ricorso presentato, nell'interesse di EN Di ON, dall'avvocato Ricciulli non ha pregio, avendo la sentenza impugnata inappuntabilmente argomentato in ordine al diniego delle attenuanti generiche, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi (straordinaria gravità delle condotte e vastità del raggio di azione criminale) e soggettivi (elevata e non comune capacità a delinquere, alle medesime condotte collegata, nonché totale assenza di resipiscenza), e al carattere al cospetto recessivo di ogni altro pur prospettato elemento. In proposito basti rilevare che il giudice del merito esprime, in materia, un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché- come nella specie - sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). Escluse le attenuanti generiche, la pena dell'ergastolo pertiene necessariamente al reato aggravato di cui al capo 12), mentre il numero e la gravità dei reati concorrenti, pur avvinti dal medesimo disegno criminoso, giustifica perfettamente l'inasprimento mediante isolamento diurno, a norma dell'art. 72, secondo comma, cod. pen.; misura, quest'ultima, venuta conclusivamente meno - ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., pro- tempo applicabile - per effetto della scelta del rito abbreviato. 15. I ricorsi di LE Di ON, MA NU e EN Di ON devono essere per l'effetto respinti. A tale statuizione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di SI IM, EL EN e NO PO SA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 18 Rigetta i ricorsi di Di ON LE, NU MA e Di ON EN, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/06/2024 19
udita la relazione svolta dal consigliere CO Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso di Di ON EN e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi rimanenti;
uditi l'avvocato Gandolfo Geraci per SI IM, l'avvocato Elisabetta AN per SI IM, EL EN e NO PO SA, l'avvocato Giuseppe Ricciulli per Di ON EN, l'avvocato Diego Pedicini per / Di ON EN, Di ON LE e NU MA, che hanno chiesto l'accoglimento dei relativi ricorsi;
-------------·----··-······-........... - .. . l / ,/ l ' 2 ;1' \ -------------------------------- RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli, decidendo sui gravami degli imputati avverso la decisione emessa il 10 maggio 2022, in rito abbreviato, dal locale G.u.p., ha, tra l'altro: - rideterminato in sette anni di reclusione, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflitta a IM SI per il reato di partecipazione direttiva ad associazione finalizzata al narcotraffico (capo 20 della rubrica), costituita per commettere fatti di lieve entità; - confermato la condanna di EN EL alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione e 8.000 euro di multa per i reati, uniti in continuazione, di lesione personale (capo 10) e porto e detenzione illegali di arma comune da sparo (capo 11); - confermato la condanna di LE Di ON alla pena di otto anni e quattro mesi di reclusione e 44.000 euro di multa per i reati, uniti in continuazione, di estorsione (capo 9) e cessione di sostanza stupefacente (capo 31); confermato la condanna di MA NU alla pena di sei anni di reclusione e 8.000 euro di multa per il reato di estorsione (capo 9); - rideterminato in cinque anni e quattro mesi di reclusione, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflitta ad PO SA NO per i reati, uniti in continuazione, di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (capo 20), costituita per commettere fatti di lieve entità, e di detenzione, cessione e offerta in vendita di sostanza stupefacente (capi 21, 22 e 26), porto e detenzione di arma clandestina (capo 23) e ricettazione (capo 24); confermato la condanna di EN Di ON alla pena dell'ergastolo per i reati, uniti in continuazione, di estorsione (capi 2, 4 e 8), estorsione tentata (capo 7L porto e detenzione di arma clandestina (capo 5) 1 ricettazione (capo 6), omicidio (capo 12) e porto e detenzione illegali di arma comune da sparo (capo 13). 2. Le sentenze di merito offrono un ampio spaccato sulle vicende di criminalità organizzata nella zona di Acerra, idoneo a rappresentare lo storico assoggettamento alla malavita di quel territorio e la ferocia dei clan che, in avvicendamento o in concorrenza tra loro, vi hanno nel tempo operato. Tra questi clan camorristici emerge, nell'anno 2014, quello facente capo all'imputato EN Di ON (già definitivamente condannato, in separata sede, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.), dedito particolarmente al settore delle estorsioni e del traffico di droga. In questo scenario si collocano le odierne vicende processuali e segnatamente, per quanto di ulteriore interesse in questa sede: ..., -' - i cinque episodi estorsivi di cui ai capi 2), 4}, 7), 8) e 9) della rubrica, aggravati dallo sfondo di tipo mafioso, verificatisi ai danni di imprese acerrane in un arco temporale compreso tra l'anno 2014 e l'anno 2016; la detenzione, il porto e la ricettazione della pistola Smith&Wessonl calibro 38, oggetto dei capi 5) e 6) e strumentale al tentativo di estorsione di cui al capo 7); - il ferimento di ER TA, oggetto del capo 10), eseguito, con metodo di tipo mafioso e per agevolare il clan, da EN EL;
- il porto e la detenzione illegali della pistola, non identificata, oggetto del capo 11) e strumentale alla consumazione del reato precedente;
- l'omicidio di AD AR, oggetto del capo 12), deciso da EN Di ON al fine di vendicare un preteso torto subito e di rafforzare il dominio del suo clan sul territorio di Acerra;
- il porto e la detenzione illegali della pistola, calibro 38, oggetto del capo 13) e strumentale all'uccisione; l'episodio di vendita di cocaina, addebitato a LE Di ON al capo 31). 3. Ai fini della prova di penale responsabilità in ordine alle imputazioni di estorsione, consumata o tentata, ai danni della società ER (capo 2), della ditta RI OR (capo 4), del caseificio ZZ (capo 7) e del gestore di un impianto di carburanti (capo 8), e in ordine alle imputazioni connesse sub capi 5) e 6) - sono risultate decisive le dichiarazioni, in vario modo concorrenti, dei collaboratori di giustizia TA TA, IM De AL e ON SC, che hanno individuato in EN Di ON il mandante e referente di tali attività criminose, tipicamente espressive del corrispondente predominio del clan sul territorio. 4. Quanto all'estorsione di cui al capo 9) - ai danni dell'imprenditore TO IN, costretto a cedere a terzi, già suoi soci (DE IN e CO Di Sarno), i suoi centri sportivi, e a corrispondere a soggetti ulteriori ingenti somme ad intermediazione e garanzia della compravendita - decisiva è risultata la testimonianza dell'offeso. Quest'ultimo ha riferito di essere stato convocato, nel settembre 2016, in un appartamento di Acerra, località Spiniello, da LE Di ON;
di essersi qui trovato al cospetto di lui, e poi anche di MA NU, i quali invitavano il dichiarante, seduto con loro al tavolo su cui era appoggiata una pistola 1 ad acconsentire alla cessione;
di essere stato da loro accompagnato1 il giorno dopo, presso il sodale che fungeva da intermediario della cessione (TA 4 NO), anche in seguito rincontrato, il quale all'esito tratteneva, per sé e per altri, gran parte del prezzo pattuito per l'affare (alla vittima rimanevano 8.000 euro, su un totale di 70.000). Tale ricostruzione dei fatti ha trovato riscontro, secondo i giudici di merito, nelle intercettazioni eseguite a carico dell'utenza telefonica di LE Di ON. 5. La condanna di EN EL per il reato di lesione personale ai danni di ER TA, e per i reati strumentali, è alimentata dalle dichiarazioni dell'offeso e della sua compagna, testimone oculare, combinate con il narrato del collaboratore TA TA. L'occorso risaliva al 13 marzo 2016 e il movente era da ricercare nella volontà del clan di imporre le modalità di approvvigionamento di stupefacente ad altro gruppo criminale, in cui la vittima era inquadrato. 6. Per quanto concerne, poi, l'omicidio di AD AR, avvenuto il 19 settembre 2015, e i reati connessi, i giudici di merito hanno mutuato, in primo luogo e nuovamente, le dichiarazioni del collaboratore TA TA, autore materiale del delitto, che riferiva da lui commesso, unitamente a NO Cannavacciuolo, su mandato di EN Di ON, il quale gli avrebbe procurato anche l'arma utilizzate per uccidere. La vittima era stata individuata perché protagonista di un'aspra contesa con alcune giovani donne, una delle quali vicina alla famiglia Di ON, e perché cognato di NO RD, con il quale Di ON aveva avuto alcuni dissapori legati alla ripartizione, tra i rispettivi gruppi, entrambi operativi in Acerra, dei proventi delle perpetrate estorsioni. A riscontro del narrato di TA, giudicato intrinsecamente credibile, stava quello di IM De AL, il quale aveva riferito di avere appreso da EN Di ON del suo ruolo nella morte di AR, nonché il narrato di ON SC, che aveva confermato di aver saputo che AR era stato ucciso da TA su incarico di EN Di ON, per ragioni legate ai contrasti con le donne sopra indicate. Ulteriore riscontro è stato rinvenuto nella conversazione telefonica, facente riferimento al delitto, intercorsa il 31 luglio 2016 tra NO RD ed il fratello AN, al tempo ristretto in carcere. 7. La prova della cessione di cocaina da LE Di ON a FE NA, acquirente seriale di droga, al primo contestata al capo 31), è stata ricavata da una serie di intercettazioni telefoniche, in grado di riflettere - nella lettura dei giudici del merito - il relativo passaggio di sostanza stupefacente, in uno con la 5 -------------------- successiva detenzione di essa ad opera di NA in vista della futura commercializzazione. 8. Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati IM SI, EN RR, LE Di ON, MA NU, PO SA NO e EN Di ON ricorrono per cassazione, con il ministero dei loro difensori di fiducia. Dei motivi di ricorso si dà conto, in ossequio al disposto dell'art. 173, comma l, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 9. IM SI ricorre con il ministero degli avvocati Gandolfo Geraci ed Elisabetta AN. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, in rapporto alla mancata verifica, da parte della sentenza impugnata, benché pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., della rispondenza del decisum alle acquisizioni processuali, con particolare riferimento al ruolo di capo e promotore intestato al deducente. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 99 cod. pen. e dell'art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354, in rapporto al recepimento, ad opera della medesima sentenza, di un concordato sanzionatorio ricomprendente la recidiva, che si assume illegalmente applicata perché basata su precedenti penali non più in grado di sorreggerla alla luce dell'intervenute espiazione delle pene corrispondenti in regime di affidamento in prova, positivamente concluso. 10. EN EL ricorre con il ministero dell'avvocato Ambra Somma. Nel motivo unico il ricorrente deduce vizio dì motivazione in ordine al rilievo -sia sotto il profilo del metodo di stampo mafioso, che sotto quello della condotta agevolatrice della relativa consorteria- dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.l cod. pen., ritenuta a proposito dei reati a lui ascritti. 11. LE Di ON ricorre, anzitutto, mediante atto sottoscritto dall'avvocato CO Lauretta. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di estorsione di cui capo 9). Non vi sarebbe prova, a suo dire, dell'asserita minaccia ai danni dell'imprenditore IN, non risultando essa né dalla querela, né dalle intercettazioni. IN si sarebbe liberamente determinato alla cessione delle quote sociali e avrebbe 6 liberamente pattuito il prezzo, che avrebbe dovuto essere pagato presso l'autoconcessionaria di TA NO. Venuto a conoscenza della violazione dei patti ad opera di NO (per avere quest'ultimo trattenuto per sé gran parte della somma), l'imputato si sarebbe offerto come garante del pagamento, rimanendo poi inadempiente;
gli assegni bancari, offerti in manleva, non furono infatti onorati. Al più, sarebbe configurabile a suo carico il reato di truffa. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cessione di stupefacenti di cui capo 31). Le conversazioni, che proverebbero la cessione di cocaina a FE NA, sarebbero inadeguate all'affermazione di penale responsabilità in quanto poco chiare, imprecise e non riscontrate. 12. LE Di ON e MA NU ricorrono poi congiuntamente, mediante atto sottoscritto dall'avvocato Domenico Dello Iacono. Con il primo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione in ordine al reato di estorsione di cui al capo 9), a proposito della operata qualificazione dell'intervento dei due imputati come non solo idoneo a coartare la volontà della vittima, ma a determinare lo scioglimento della società e la cessione delle quote, così realizzando l'ingiusto profitto rilevante ai fini della consumazione. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione in ordine al medesimo reato di estorsione, a proposito dell'asserita sussistenza di un accordo tra NU e TA NO, volto all'ottenimento dalla vittima del compenso di intermediazione e alla sua successiva suddivisione. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al medesimo reato di estorsione, a proposito dell'operata qualificazione giuridica del fatto in tali termini, anziché come mera violenza privata. 13. PO SA NO ricorre con il ministero dell'avvocato Elisabetta AN. Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in rapporto alla mancata evidenziazione, da parte della sentenza impugnata, benché pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., delle ragioni logico- giuridiche del decisum. 14. EN Di ON ricorre mediante atti distinti, sottoscritti rispettivamente dagli avvocati Giuseppe Ricciulli e Diego Pedicini. 14.1. Il primo atto di ricorso è articolato in quattro motivi. 7 Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 629 e 648 cod. pen., e 23 legge n. 110 del 1975, nonché il vizio di motivazione, in ordine ai reati di cui ai capi 2), 4 ), 5), 6), 7) e 8). L'affermazione di penale responsabilità si baserebbe unicamente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, discordanti tra loro e prive di elementi di riscontro. Non sarebbe stata valutata, rispetto alle estorsioni, la reale offensività della condotta, ossia la sua concreta attitudine intimidatoria. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., con riferimento all'art. 575 cod. pen., nonché il vizio dì motivazione, in ordine al reato di cui al capo 12). Anche in questo caso l'affermazione di penale responsabilità si baserebbe sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, erroneamente ritenute convergenti e in grado di riscontrarsi vicendevolmente. Segnatamente: a) TA TA, chiamante in correità, sarebbe stato illogicamente ritenuto credibile, nonostante le differenti versioni da lui rese in ordine alla causale del delitto e nonostante il silenzio sulla presenza di tale RO come specchiettista. E sarebbe stato illogicamente ritenuto credibile IM De AL, la cui chiamata in reità (già svalutata in passato dal G.i.p.) era de relato dallo stesso ricorrente;
b) ON SC, propalante de relato da SO RT, sarebbe stato ritenuto attendibile, senza che il testimone di riferimento fosse mai stato escusso;
c) il contenuto dell'intercettazione telefonica tra NO e AN RD sarebbe stato erroneamente valutato come elemento autonomo di accusa. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 576, primo comma, n. 2), cod. pen., e il vizio di motivazione, in ordine al rilievo dell'aggravante della premeditazione rispetto all'omicidio, che sarebbe avvenuto senza adeguata valutazione dei requisiti costitutivi della circostanza, cronologico ed ideologico. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., e il vizio di motivazione, in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. Lo sforzo argomentativo della Corte si sarebbe esaurito nel passivo recepimento della decisione di primo grado al riguardo. 14.2. Il secondo atto di ricorso è articolato in due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi 12) e 13}, formulando articolate censure, in tema di affidabilità dei narrati dei collaboratori di giustizia e di loro convergenza e concludenza dimostrativa, largamente sovrapponibili, nella sostanza, a quelle esposte nel paragrafo che precede. Il motivo si sofferma, in particolare, sull'inattendibilità del collaboratore TA (la patente di segno contrario gli sarebbe stata attribuita come mero cliché motivazionale, mentre sarebbero stati obliterati gli elementi 8 dimostrativi del mendacio), il cui narrato sarebbe lacunoso, ondivago e frammentato, nonché dissonante su punti qualificanti rispetto alle altre emergenze dichiarative. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 416-bis.l e 576, primo comma, n. 2), cod. pen., e il vizio di motivazione, in ordine al reato di cui al capo 12), in rapporto alla ritenuta compatibilità dell'aggravante dei motivi futili con quella della finalità di agevolazione mafiosa. La prima aggravante non sarebbe comunque, e a prescindere, dimostrata, mentre la seconda non si applicherebbe ai reati puniti con l'ergastolo. CONSIDERATO IN DIRITTO l. I ricorsi degli imputati IM SI ed PO SA NO, congiuntamente esaminabili per la parziale identità delle censure, devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. Essi si dirigono contro sentenza di "patteggiamento in appello" (istituto reintrodotto ad opera dell'art. l, comma 56, della legge n. 103 del 2017), con la quale il giudice di secondo grado ha accolto il concordato sulla pena intervenuto tra il pubblico ministero e gli imputati in discorso, previa riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, e previa loro rinuncia ai restanti motivi di gravame, inclusi quelli diretti a contestare la penale responsabilità e (quanto a SI) il ruolo direttivo in seno all'associazione. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01), in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato a determinati motivi di appello, la cognizione del giudice del gravame non può estendersi ai profili corrispondenti, che non andavano dunque, ad opera della sentenza impugnata, né indagati, né argomentati. Quanto alla recidiva, l'imputato SI non aveva formulato neppure motivo di appello in proposito, mentre il concordato sulla pena ne prevedeva espressamente il riconoscimento. Il motivo di ricorso risulta, inoltre, a-specifico, in quanto non identifica le precedenti condanne, che beneficerebbero dell'effetto estintivo per esito positivo dell'affidamento in prova, né chiarisce se tale esito fosse stato già formalmente dichiarato. Va aggiunto, per completezza, che il punto concernente l'applicazione della recidiva è estraneo al tema -rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e deducibile anche a fronte di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.- dell'illegalità della pena (Sez. l, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788-01). 9 1.2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di IM SI ed PO SA NO al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro ciascuno. 2. Il ricorso dell'imputato IM EL è inammissibile, perché svolto in larga parte tramite un'astratta rassegna di precedenti giurisprudenziali e perché privo, comunque, di adeguato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. Quest'ultima ricostruisce in modo ineccepibile la causale dell'agguato ai danni di ER TA e le sue modalità esecutive, in modo tale da far pienamente risaltare i duplici estremi dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. L'esaustiva motivazione, aderente al dato normativo ed esente da vizi del ragionamento logico, supera in tutta evidenza il vaglio di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità segue anche qui, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000)- di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. 3. I ricorsi dei rimanenti imputati sono infondati, alla stregua della considerazioni che seguono. 4. Il primo motivo dell'atto di ricorso, presentato nel solo interesse di LE Di ON, e i tre motivi dell'atto di ricorso comune al medesimo e a MA NU - congiuntamente esaminabili per la parziale identità delle censure - sono basati, nella parte dedicata alla dinamica dell'occorso oggetto del capo 9) e alla sua ricostruzione, su una mera rilettura alternativa delle risultanze probatorie, attentamente esaminate tuttavia, e non illogicamente valutate, dal giudice territoriale. Questi ha puntualmente illustrato gli elementi, di natura rappresentativa e dichiarativa, che accreditano la prospettazione accusatoria, secondo cui l'imprenditore IN, da un lato, cedette le quote sociali perché sopraffatto dall'efficacia intimidatoria della condotta tenuta dai due imputati (che si presentarono al suo cospetto quali esponenti dichiarati del gruppo malavitoso egemone sul territorio, tenendo in bella vista una pistola per tutto il tempo del loro IO primo incontroL e d'altro lato subì ulteriormente la condotta di TA NO, impositiva di ulteriori indebiti sacrifici e perdite patrimoniali. La sentenza impugnata ha ineccepibilmente ravvisato nell'intera vicenda un filo conduttore unitario. L'ingerenza di LE Di ON, nella seconda fase di essa, è logicamente ricostruita come inquadrabile nel disegno soverchiatore iniziale e nella medesima prospettiva dolosa, non potendo essere disgiunta dagli accadimenti che l'hanno preceduta e propiziata. Ecco che la stessa dazione degli assegni a garanzia, poi rimasti insoluti, è stata convincentemente ricondotta, dalla Corte di assise di appello, ad una manovra fuorviante, diretta esclusivamente a rabbonire temporaneamente l'interlocutore mantenendolo sotto il giogo dell'operazione criminosa. I ricorrenti contestano la concludenza del ragionamento giudiziale, nel contesto di una divergente ricostruzione dell'occorso. Le loro obiezioni appaiono tuttavia reiterative, risolvendosi nella riproposizione di un'alternativa interpreta- zione del dato probatorio, già preso in opportuna considerazione nel giudizio di appello e valutato come qui come inidoneo ad accreditare l'impostazione liberatoria difensiva. La rivisitazione del dato probatorio non compete alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare l'apprezzamento del fatto, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01). La relativa decisione non può essere censurata per difetto o contraddittorietà della motivazione, solo perché contraria agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961-01). Tra le doglianze proponibili quali mezzo di ricorso non rientrano dunque - salvo il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui superato - quelle relative alla valutazione degli elementi di prova, specie se implicante la soluzione di contrasti testimoniali, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni: Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01. D'altra parte, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione del fatto, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare che quest'ultima non violi regole normative sulla formazione e valutazione della prova e sia immune da vizi del ragionamento logico (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745). E la verifica risulta in questa sede superata. cv i l l 1 S. I motivi in scrutinio non hanno pregio, neppure nella parte dedicata alla qualificazione giuridica dell'occorso. Si è infatti in presenza di una tipica estorsione di natura contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, ovvero di accettare clausole o condizioni deteriori;
l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto e alla sua regolamentazione in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, Di Grazia, Rv. 278998-01; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269364-01; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258168-01). La condotta degli imputati non integra il mero delitto di violenza privata 1 avendo la coercizione esercitata procurato ai soggetti attivi un ingiusto profitto in danno della vittima (v., esemplificativamente, Sez. 6, n. 53429 del 05/11/2014, Galdieri, Rv. 261800-01). Fuori gioco è la possibilità di ricondurre la condotta alla fattispecie della truffa. Come evidenziato in modo logico e aderente al dato probatorio nella sentenza impugnata, il dolo, che animò l'agire di LE Di ON (e di NU), fu di coercizione, e non decettivo (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072-01). A IN, fin dal primo incontro, fu minacciato un male concreto e reale, percepito dal destinatario come serio ed effettivo, nonché dipendente dalla volontà degli agenti. In nessun altro modo avrebbe potuto la vittima interpretare la convocazione al cospetto di soggetti dichiaratamente collegati a gruppo malavitoso, noto per la sua forza intimidatrice, e la connessa plateale ostentazione della pistola. La successiva dazione degli assegni rappresentò un mero bluff. RA non cadde in errore, non fu manipolato, fu viceversa coartato a tenere il comportamento per lui pregiudizievole, e per altri ingiustamente profittevole. 6. Il secondo motivo dell'atto di ricorso, presentato nel solo interesse di LE Di ON, trascura il canonico orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e sì sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 25816401-01). 12 In sede di legittimità, infatti, è possibile prospettare una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558.01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259516-01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190-01). Nella specie, la Corte di assise di appello ha ribadito l'affermazione di penale responsabilità di LE Di ON in ordine al reato di cui al capo 31), basando il suo convincimento sul contenuto di intercettazioni telefoniche reputate, con ineccepibile motivazione, adeguatamente evocative dell'attività di narcotraffico descritta in imputazione. Tali intercettazioni non appaiono, in sede di controllo estrinseco, né falsate, né illogicamente valutate, essendo peraltro frutto di lettura convergente con quella già fornita dal primo giudice. 7. l primi due motivi dell'atto di ricorso presentato, nell'interesse di EN Di ON, dall'avvocato Ricciulli, e il primo motivo di quello ulteriore, sottoscritto dall'avvocato Pedicini - congiuntamente esaminabili per la parziale identità delle censure - neppure meritano condivisione. 8. Sono noti i principi, ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione della prova integrata da plurime chiamate in reità o correità ad opera di collaboratori di giustizia. Il giudice di merito deve in primo luogo verificare la credibilità del singolo dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in reità o correità e le ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei loro confronti;
in secondo luogo, deve verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, valutandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l'altro, alla loro spontaneità e autonomia, alla loro precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza;
deve, infine, verificare l'esistenza di riscontri esterni di natura individualizzante («gli altri elementi di prova» di cui è menzione nell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), onde trarne la necessaria e definitiva conferma del costrutto accusatorio (ex pluribus, Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, Lo Piccolo, Rv. 255553-01; Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, De Filippi, Rv. 252630-01; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212-01). Tale percorso valutativo non deve necessariamente muoversi, peraltro, attraverso A 13 passaggi argomentativi rigidamente separati (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012/ dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145-01). I riscontri possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che l'elemento sia indipendente, potendo quindi esso risolversi anche solo in altre chiamate in reità o correità, purché totalmente autonome, a valenza individualizzante e convergenti non soltanto sul fatto di reato, ma anche sulla riferibilità dello stesso all'imputato (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744-01; Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Carialo, Rv. 260607-01; Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, dep. 2010, Genna, Rv. 245867-01; Sez. l, n. 1263 del 20/10/2006, dep. 2007, Alabiso, Rv. 235800-01). Quanto, in particolare, alla convergenza delle propalazioni provenienti da più chiamanti, occorre che le dichiarazioni combacino tra loro, proiettandosi sul chiamato, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum (Sez. l, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco, Rv. 264368-01; Sez. l, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309-01), ancorché l'integrazione reciproca dei narrati, e il riscontro mutuo che ne deriva, possano essere riferiti al fatto di reato nella sua unitarietà e non a ciascun singolo frammento della condotta che lo compone (Sez. l, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271253). Se le chiamate in reità o correità sono de relato, e non sono asseverate dalla fonte diretta, il riscontro, costituito da altre chiamate di analogo tenore/ è idoneo alle ulteriori condizioni che siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo, e che sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (tra le più recenti, Sez. l, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134-01), a meno che la fonte non sia costituita dallo stesso imputato. Le confidenze autoaccusatorie di quest'ultimo, ricevute da un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno infatti natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità del collaboratore ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, Grande Aracri, Rv. 281603-02; Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503-01). 9. La sentenza impugnata è fedele agli esposti principi. 14 Essa adeguatamente motiva, anche combinandosi con quella di primo grado, sulle ragioni che militano per la credibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia, escludendo, con argomentazioni logiche e coerenti, l'esistenza di elementi che disvelino il carattere artificioso e precostituito delle loro dichiarazioni e il rischio di loro «inquinamento» esterno. La personalità dei dichiaranti è stata adeguatamente analizzata al fine di escludere elementi in grado di far dubitare dell'esistenza e del contenuto delle confidenze ricevute. Sono state adeguatamente vagliate le circostanze di contesto a sostegno di tale giudizio, inclusa la genesi delle collaborazioni e i pregressi rapporti tra i dichiaranti e l'imputato. I narrati de re/ato sono stati poi obiettivamente apprezzati nella loro costanza, solidità e precisione e nell'obiettiva convergenza in ordine al loro nucleo essenziale, non rilevando mere difformità o imprecisioni di dettaglio (suscettibili, come tali, di fisiologiche discrasie e incertezze: cfr., tra le molte, Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco, Rv. 264368). Le obiezioni nei motivi mosse al ragionamento giudiziale costituiscono essenzialmente la reiterazione di argomenti già adeguatamente soppesati e valutati in sede di merito;
tenuto conto del principio per cui l'obbligo di motivazione del giudice di appello non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuno dei rilievi o delle singole osservazioni contenute nell'atto di gravame, bastando che il suo discorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti cruciali ai fini del giudizio (ricorrendo tale condizione, le doglianze addotte a sostegno dell'appello, incompatibili con le argomentazioni contenute in sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di cui all'art. 606, comma l, lett. e), cod. proc. pen.: Sez. l, n. 37588 dell8/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). 10. Ciò posto, per quanto specialmente riguarda le estorsioni, consumate e tentate, e i delitti connessi (sub capo 2, nonché capi da 4 a 8), il coinvolgimento di EN Di ON, quale mandante, nonché primo beneficiario degli ingiusti profitti patrimoniali, si ricava dalle dichiarazioni, in veste di fonte diretta, o altrimenti de relato, di plurimi collaboratori di giustizia, parte dei quali concorrenti nei medesimi reati (TA TA, e, per l'estorsione ai danni dell'impresa RI, IM Di AL). L'affidabilità e obiettiva convergenza dei narrati essendo stata, dunque, validamente argomentata, per le considerazioni in diritto già svolte -e contrariamente all'assunto del ricorrente- nessun particolare ed ulteriore riscontro era invero necessario e richiesto. L'eventuale reticenza delle vittime, ampiamente giustificata dal contesto, non inficia la solidità del quadro probatorio. À 15 Il nesso di causalità tra le dazioni indebite, ottenute o avute comunque di mira, e la condotta minatoria (per lo più allusiva, ma non per questo meno efficace: Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669-01), e dunque l'integrazione della fattispecie estorsiva (o il raggiungimento dello stadio del tentativo, quanto al capo 7), sono solo genericamente contestati e non appaiono seriamente dubitabili. 11. Quanto all'omicidio AR, occorre anzitutto ricordare che il collaboratore TA TA, dopo avere confessato l'omicidio, e dopo aver dato conto dell'antefatto storico e della causale, ne ha immediatamente attribuito a EN Di ON la paternità morale, aggiungendo che il capoclan gli aveva anche fornito la pistola calibro 38 da lui impiegata per colpire a morte la vittima. Quanto dichiarato da TA è riscontrato dal narrato del collaboratore IM Di AL che, de relato dallo stesso imputato, ha egli stesso riferito della causale omicida, a EN Di ON riconducibile. Di AL si propose al capoclan per uccidere AR, ma Di ON rispose che «se la sarebbe vista lui», per poi ribadire, ad assassinio avvenuto, che era stata «una cosa sua». Un ulteriore riscontro è fornito dal collaboratore ON SC, chiamante in reità de relato, ma da fonte autonoma, SO RT. Quest'ultimo, coinvolto anche nell'antefatto della vicenda, parlò a SC dell'accaduto nell'anno 2017, attribuendo (anche) a Di ON la qualifica di mandante dell'omicidio. La pertinenza, coerenza, congruità logica ed esaustività di tale costituto probatorio, pienamente aderente al quadro legale di riferimento, risaltano ineccepibilmente dalla sentenza impugnata, rendendo la conclusiva valutazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato inattaccabile anche alla luce dei reiterativi rilievi difensivi. Occorre al riguardo ribadire che i narrati dei collaboratori sono stati adeguatamente vagliati nella loro attendibilità, oggettiva e soggettiva, nonché nella loro convergenza e vicendevole capacità di riscontro. Difformità di dettaglio non ne inficiano la tenuta. Quanto appreso de relato dall'imputato è pienamente valutabile e fa piena prova, anche di per sé solo considerato, se - come nella specie - il ricevimento della confidenza è giudicato autentico e il confitente non mosso da intenti autocalunniatori. Né, infine, il ricorrente si può dolere della mancata escussione del testimone di riferimento, SO RT. In tema di prova dichiarativa, l'inutilizzabilità dell'informazione de re!ato resa dal dichiarante deriva esclusivamente infatti l l dall'inosservanza della disposizione del comma l dell'art. 195 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 210 comma 5, allorché il giudice, nonostante la richiesta di ~ 16 /U parte, non abbia disposto l'esame della fonte diretta (e non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere di disporne l'audizione d'ufficio: giurisprudenza costante, v. Sez. 3, n. 6212 del 18/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 272008-01). 12. Il terzo motivo dell'atto di ricorso presentato, nell'interesse di EN Di ON, dall'avvocato Rìcciulli non ha pregio, perché la sentenza impugnata pone in chiara e logica evidenza, sia pure con sintetica argomentazione, come il mandato omicida sia stato conferito con consistente anticipo, né sia stato revocato fino alla consumazione, permanendo nelle more inalterato il proposito omicida. Restano pertanto integrati gli estremi della premeditazione, i cui caratteri salienti, per pacifica giurisprudenza dì legittimità (tra le molte, Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149-01), sono costituiti, da un lato, dall'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso;
e, dall'altro, dalla ferma risoluzione criminosa, perdurante senza apprezzabili soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine. 13. Il secondo motivo dell'atto di ricorso presentato, nell'interesse di EN Dì ON, dall'avvocato Pedicini non ha pregio, avendo la sentenza impugnata chiarito, e validamente argomentato, come la decisione di uccidere AD AR discese dalla sovrapposizione di ragioni personali e di interessi criminali, tra loro interferenti e concorrenti. Le ragioni personali (che affondano le loro radici in screzi banali pregressi, coinvolgenti le figlie di SO RT: v. pag. 89 della sentenza di primo grado) integrano l'aggravante del motivo futile, apparendo di tale levità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare un'azione criminosa di tal fatta, tanto da potersì considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo dì impulsi violenti (cfr., ad esempio, Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103-02). La determinazione criminosa risulta quindi sorretta da quel quid pluris, rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso, che rende compatibili le aggravanti dì cui all'art. 61, primo comma, n. 1), e 416-bis.l, cod. pen. (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonuccì, Rv. 241577-01; Sez. l, n. 28594 del 27/04/2021, Barone, Rv. 281640- 02; Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, dep. 2017, Accurso, Rv. 269718-01), quest'ultima in sé applicabile anche ai delitti astrattamente punibilì con la pena 17 edittale dell'ergastolo (esplicando comunque la sua efficacia, ove l'ergastolo sia in concreto irrogato, a fini diversi da quelli di determinazione della pena: Sez. U, n. 337 del 2009, cit., Rv. 241578-01; Sez. l, n. 8802 del 19/11/2018, dep. 2019, Presta, Rv. 276168-01; Sez. 6, n. 20144 del 17/02/2010, Tedesco, Rv. 247370- 01). 14. Il quarto motivo dell'atto di ricorso presentato, nell'interesse di EN Di ON, dall'avvocato Ricciulli non ha pregio, avendo la sentenza impugnata inappuntabilmente argomentato in ordine al diniego delle attenuanti generiche, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi (straordinaria gravità delle condotte e vastità del raggio di azione criminale) e soggettivi (elevata e non comune capacità a delinquere, alle medesime condotte collegata, nonché totale assenza di resipiscenza), e al carattere al cospetto recessivo di ogni altro pur prospettato elemento. In proposito basti rilevare che il giudice del merito esprime, in materia, un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché- come nella specie - sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). Escluse le attenuanti generiche, la pena dell'ergastolo pertiene necessariamente al reato aggravato di cui al capo 12), mentre il numero e la gravità dei reati concorrenti, pur avvinti dal medesimo disegno criminoso, giustifica perfettamente l'inasprimento mediante isolamento diurno, a norma dell'art. 72, secondo comma, cod. pen.; misura, quest'ultima, venuta conclusivamente meno - ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., pro- tempo applicabile - per effetto della scelta del rito abbreviato. 15. I ricorsi di LE Di ON, MA NU e EN Di ON devono essere per l'effetto respinti. A tale statuizione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di SI IM, EL EN e NO PO SA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 18 Rigetta i ricorsi di Di ON LE, NU MA e Di ON EN, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/06/2024 19