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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1653/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 10 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1653 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo Parte_1
studio degli avvocati Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin, Giuliana Murino e Pina Pirarba che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura speciale al margine del ricorso introduttivo del giudizio
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Doa e Mariantonietta Piras dell'avvocatura interna in virtù di procura generale alle liti per rogito notarile, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale,
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20 maggio 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ l' per ottenere la prosecuzione dei pagamenti dell'assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 L.222/1984 (pensione n.15131965, cat. IO- rif. domanda n.
2030906500013) già in godimento, alla luce del riconoscimento della permanenza dei requisiti contenuta nel decreto di omologa del 07/12/2023 notificato il 27/12/2023 che ha pagina 1 di 3 accertato che la capacità in occupazioni confacenti alle sue attitudini era ridotta a meno di
1/3, sin dalla data della domanda amministrativa di conferma.
Con il ricorso ha lamentato di non aver ancora ricevuto il pagamento della prestazione e dei ratei arretrati maturati in misura di legge, benché forse ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa.
Ha altresì evidenziato che nel caso di specie non fosse necessario documentare il possesso dei requisiti socio economici necessari in quanto tutti i dati utili alla validazione della pratica erano già contenuti nella domanda iniziale di invalidità civile. CP_ L' si è ritualmente costituito in giudizio dando atto del fatto che la prestazione era stata liquidata con il provvedimento in atti del 16.6.2024 e posta in pagamento nel mese di luglio 2024, completa di arretrati.
Ha concluso, pertanto, perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate.
Con le successive note di trattazione la parte ricorrente ha dato atto di aver ricevuto il pagamento della prestazione e degli arretrati e ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
Pertanto, dato atto del provvedimento di liquidazione il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese processuali seguono la soccombenza virtuale in considerazione del fatto che l'istituto convenuto ha liquidato la prestazione successivamente al deposito del ricorso introduttivo e a distanza di oltre sei mesi dalla notifica del decreto di omologa.
L' deve quindi essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente CP_1
delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55, come modificato dal d.m 13 agosto 2022, n. 147 tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa in rapporto al valore degli arretrati (da € 5.201,00 a € 26.000,00), con riferimento ai valori stante la serialità ed estrema semplicità della presente causa e CP_3
dell'attività difensiva richiesta successivamente all'introduzione, con esclusione della liquidazione dei compensi per la fase istruttoria/di trattazione.
CP_ Ed infatti la controversia è stata definita in una sola udienza e la costituzione dell' pervenuta telematicamente il 13.9.2024, non ha richiesto alcuna trattazione e/o istruttoria, se si considera che con la memoria di costituzione sono stati prodotti provvedimenti noti alla ricorrente, ovvero i provvedimenti di liquidazione e pagamento adottati già dal mese di pagina 2 di 3 giugno/luglio 2024 (cfr. principi espressi per la fase d'appello nella sentenza n. 137/2024 della Corte d'Appello di Cagliari, pubblicata il 16/10/2024 nel proc RG n. 215/2022,
CP_ c. su ricorso dei medesimi difensori). Pt_2
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione e l'anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro
1865,00 oltre al 15% per spese forfettarie, oltre I.V.A. e cpa, e contributo unificato se pagato, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 10 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 10 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1653 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo Parte_1
studio degli avvocati Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin, Giuliana Murino e Pina Pirarba che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura speciale al margine del ricorso introduttivo del giudizio
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Doa e Mariantonietta Piras dell'avvocatura interna in virtù di procura generale alle liti per rogito notarile, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale,
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20 maggio 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ l' per ottenere la prosecuzione dei pagamenti dell'assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 L.222/1984 (pensione n.15131965, cat. IO- rif. domanda n.
2030906500013) già in godimento, alla luce del riconoscimento della permanenza dei requisiti contenuta nel decreto di omologa del 07/12/2023 notificato il 27/12/2023 che ha pagina 1 di 3 accertato che la capacità in occupazioni confacenti alle sue attitudini era ridotta a meno di
1/3, sin dalla data della domanda amministrativa di conferma.
Con il ricorso ha lamentato di non aver ancora ricevuto il pagamento della prestazione e dei ratei arretrati maturati in misura di legge, benché forse ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa.
Ha altresì evidenziato che nel caso di specie non fosse necessario documentare il possesso dei requisiti socio economici necessari in quanto tutti i dati utili alla validazione della pratica erano già contenuti nella domanda iniziale di invalidità civile. CP_ L' si è ritualmente costituito in giudizio dando atto del fatto che la prestazione era stata liquidata con il provvedimento in atti del 16.6.2024 e posta in pagamento nel mese di luglio 2024, completa di arretrati.
Ha concluso, pertanto, perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate.
Con le successive note di trattazione la parte ricorrente ha dato atto di aver ricevuto il pagamento della prestazione e degli arretrati e ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
Pertanto, dato atto del provvedimento di liquidazione il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese processuali seguono la soccombenza virtuale in considerazione del fatto che l'istituto convenuto ha liquidato la prestazione successivamente al deposito del ricorso introduttivo e a distanza di oltre sei mesi dalla notifica del decreto di omologa.
L' deve quindi essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente CP_1
delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55, come modificato dal d.m 13 agosto 2022, n. 147 tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa in rapporto al valore degli arretrati (da € 5.201,00 a € 26.000,00), con riferimento ai valori stante la serialità ed estrema semplicità della presente causa e CP_3
dell'attività difensiva richiesta successivamente all'introduzione, con esclusione della liquidazione dei compensi per la fase istruttoria/di trattazione.
CP_ Ed infatti la controversia è stata definita in una sola udienza e la costituzione dell' pervenuta telematicamente il 13.9.2024, non ha richiesto alcuna trattazione e/o istruttoria, se si considera che con la memoria di costituzione sono stati prodotti provvedimenti noti alla ricorrente, ovvero i provvedimenti di liquidazione e pagamento adottati già dal mese di pagina 2 di 3 giugno/luglio 2024 (cfr. principi espressi per la fase d'appello nella sentenza n. 137/2024 della Corte d'Appello di Cagliari, pubblicata il 16/10/2024 nel proc RG n. 215/2022,
CP_ c. su ricorso dei medesimi difensori). Pt_2
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione e l'anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro
1865,00 oltre al 15% per spese forfettarie, oltre I.V.A. e cpa, e contributo unificato se pagato, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 10 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Elisabetta Tuveri
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