Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 30/01/2026, n. 1086
CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Errata applicazione dei parametri forensi per la liquidazione delle spese legali

    La Corte ha ritenuto che il valore della lite dovesse essere parametrato all'intero importo dell'intimazione di pagamento, non solo alla quota parte contestata parzialmente, in quanto la domanda subordinata di nullità investiva l'atto nella sua interezza. Pertanto, la liquidazione delle spese di primo grado è stata ritenuta corretta.

  • Accolto
    Compensazione delle spese

    La compensazione è giustificata dalla particolare complessità interpretativa nella determinazione del valore della lite e dalla questione della legittimazione passiva dell'Ente impositore sollevata dal Comune di Casavatore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 30/01/2026, n. 1086
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1086
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo