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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 30/01/2026, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1086/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3796/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casavatore - Piazza G. Di Nocera 1 80020 Casavatore NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
LI Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15629/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 209/A TARES
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 209/A TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 209/A OS (COMUNALE-PROVINCIALE)
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 209/A TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 177/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 20 maggio 2025 Ricorrente_1 impugnava, dinanzi a questa corte, la sentenza 15629 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli che, in data 11/11/2024, aveva rigettato il ricorso da lui promosso avverso l'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe condannandolo al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1843.
In effetti, nell'atto di gravame parte appellante impugna la sentenza dei giudici di primo grado, esclusivamente in relazione al profilo della condanna alle spese, per errata applicazione dei parametri forensi.
Più specificamente, con riferimento al valore della controversia dichiarata ai fini del contributo unificato , ovvero quello di euro 916, alla stregua delle tabelle relative ai parametri ministeriali disciplinati dal dm
55/2014, le spese legali possono essere liquidate da un minimo di euro 349 ad un massimo di euro 1043.
A ciò si aggiunga che la parte relativa alla determinazione delle spese processuali della sentenza impugnata
è estremamente scarna, senza alcuna motivazione specifica relativa ad eventuali giustificazioni di incrementi, comunque motivati.
Giova evidenziare che al valore di euro 916, nella dichiarazione fatta ai fini del computo del contributo unificato, parte ricorrente era pervenuta con riferimento a due sole delle cartelle portate dall'intimazione per le quali, a suo dire, non era stata prodotta, nemmeno a seguito di istanza di accesso agli atti, alcuna prova di regolare notifica.
In data 16/09/2025, si costituiva in giudizio il comune di Casavatore, sostanzialmente, per dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, avendo il giudizio di primo grado, affrontato esclusivamente questioni afferenti la fase esecutiva, affidata alla competenza ed esclusiva responsabilità del concessionario della riscossione ovvero la LI srl.
In data 16.1.2026 questa Corte, in camera di consiglio, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Appare determinante, in questa prospettiva, concentrare l'attenzione sulla corretta determinazione del valore della controversia.
L'assunto dell'appellante, secondo cui il valore della lite sarebbe limitato ad Euro 916,00, è smentito, infatti, dalle risultanze degli atti di causa.
Sebbene il ricorrente avesse focalizzato una parte delle difese sulla prescrizione dei carichi TARI 2015 e
2016 (pari appunto a € 916,00), il ricorso introduttivo mirava all'annullamento dell'intera intimazione di pagamento prot. n. 209/A del 02/02/20248.
Tale atto impositivo aveva ad oggetto omessi versamenti per TARI, TARSU, TARES e OS per un totale di Euro 2.018,788. Risulta decisivo osservare che la parte ricorrente, oltre all'eccezione di prescrizione parziale, aveva formulato una domanda subordinata per dichiarare la nullità dell'intera intimazione di pagamento per carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa.
Poiché l'eccezione di nullità investiva l'atto nella sua interezza, il valore della controversia deve essere parametrato all'importo totale della pretesa tributaria contestata (€ 2.018,78) e non solo alla quota parte relativa alla TARI.
Alla luce del corretto inquadramento del valore della lite (scaglione superiore a quello indicato dall'appellante), la liquidazione effettuata dal giudice di prime cure in Euro 1.843,00 appare corretta e rispettosa dei parametri forensi.
Quanto al regime delle spese del preente grado di giudizio, la Corte ritiene che sussistano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti.
Tale decisione è giustificata dalla particolare complessità interpretativa nella determinazione del valore della lite, resa necessaria dalla duplice natura delle doglianze espresse dal contribuente nel ricorso originario.
Sebbene l'appello sia rigettato nel merito, la questione della corretta individuazione dello scaglione tariffario
— oscillante tra il valore della sola quota TARI prescritta (€ 916,00) e il valore dell'intera intimazione investita dall'eccezione subordinata di nullità per difetto di motivazione (€ 2.018,78) — presenta profili di non immediata evidenza che non possono essere trascurati.
Inoltre, rileva ai fini della compensazione la questione della legittimazione passiva dell'Ente impositore, sollevata dal Comune di Casavatore. La distinzione tra vizi propri dell'atto di riscossione e vizi attinenti al credito tributario, con le conseguenti ricadute sulla corretta instaurazione del contraddittorio, costituisce una materia caratterizzata da un contenzioso fluido, come dimostrato dai numerosi richiami giurisprudenziali operati nelle memorie di costituzione.Tali ragioni, unitamente alla specificità dell'oggetto del gravame limitato al solo governo delle spese di primo grado, giutificano la compensazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3796/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casavatore - Piazza G. Di Nocera 1 80020 Casavatore NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
LI Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15629/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 209/A TARES
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 209/A TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 209/A OS (COMUNALE-PROVINCIALE)
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 209/A TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 177/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 20 maggio 2025 Ricorrente_1 impugnava, dinanzi a questa corte, la sentenza 15629 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli che, in data 11/11/2024, aveva rigettato il ricorso da lui promosso avverso l'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe condannandolo al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1843.
In effetti, nell'atto di gravame parte appellante impugna la sentenza dei giudici di primo grado, esclusivamente in relazione al profilo della condanna alle spese, per errata applicazione dei parametri forensi.
Più specificamente, con riferimento al valore della controversia dichiarata ai fini del contributo unificato , ovvero quello di euro 916, alla stregua delle tabelle relative ai parametri ministeriali disciplinati dal dm
55/2014, le spese legali possono essere liquidate da un minimo di euro 349 ad un massimo di euro 1043.
A ciò si aggiunga che la parte relativa alla determinazione delle spese processuali della sentenza impugnata
è estremamente scarna, senza alcuna motivazione specifica relativa ad eventuali giustificazioni di incrementi, comunque motivati.
Giova evidenziare che al valore di euro 916, nella dichiarazione fatta ai fini del computo del contributo unificato, parte ricorrente era pervenuta con riferimento a due sole delle cartelle portate dall'intimazione per le quali, a suo dire, non era stata prodotta, nemmeno a seguito di istanza di accesso agli atti, alcuna prova di regolare notifica.
In data 16/09/2025, si costituiva in giudizio il comune di Casavatore, sostanzialmente, per dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, avendo il giudizio di primo grado, affrontato esclusivamente questioni afferenti la fase esecutiva, affidata alla competenza ed esclusiva responsabilità del concessionario della riscossione ovvero la LI srl.
In data 16.1.2026 questa Corte, in camera di consiglio, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Appare determinante, in questa prospettiva, concentrare l'attenzione sulla corretta determinazione del valore della controversia.
L'assunto dell'appellante, secondo cui il valore della lite sarebbe limitato ad Euro 916,00, è smentito, infatti, dalle risultanze degli atti di causa.
Sebbene il ricorrente avesse focalizzato una parte delle difese sulla prescrizione dei carichi TARI 2015 e
2016 (pari appunto a € 916,00), il ricorso introduttivo mirava all'annullamento dell'intera intimazione di pagamento prot. n. 209/A del 02/02/20248.
Tale atto impositivo aveva ad oggetto omessi versamenti per TARI, TARSU, TARES e OS per un totale di Euro 2.018,788. Risulta decisivo osservare che la parte ricorrente, oltre all'eccezione di prescrizione parziale, aveva formulato una domanda subordinata per dichiarare la nullità dell'intera intimazione di pagamento per carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa.
Poiché l'eccezione di nullità investiva l'atto nella sua interezza, il valore della controversia deve essere parametrato all'importo totale della pretesa tributaria contestata (€ 2.018,78) e non solo alla quota parte relativa alla TARI.
Alla luce del corretto inquadramento del valore della lite (scaglione superiore a quello indicato dall'appellante), la liquidazione effettuata dal giudice di prime cure in Euro 1.843,00 appare corretta e rispettosa dei parametri forensi.
Quanto al regime delle spese del preente grado di giudizio, la Corte ritiene che sussistano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti.
Tale decisione è giustificata dalla particolare complessità interpretativa nella determinazione del valore della lite, resa necessaria dalla duplice natura delle doglianze espresse dal contribuente nel ricorso originario.
Sebbene l'appello sia rigettato nel merito, la questione della corretta individuazione dello scaglione tariffario
— oscillante tra il valore della sola quota TARI prescritta (€ 916,00) e il valore dell'intera intimazione investita dall'eccezione subordinata di nullità per difetto di motivazione (€ 2.018,78) — presenta profili di non immediata evidenza che non possono essere trascurati.
Inoltre, rileva ai fini della compensazione la questione della legittimazione passiva dell'Ente impositore, sollevata dal Comune di Casavatore. La distinzione tra vizi propri dell'atto di riscossione e vizi attinenti al credito tributario, con le conseguenti ricadute sulla corretta instaurazione del contraddittorio, costituisce una materia caratterizzata da un contenzioso fluido, come dimostrato dai numerosi richiami giurisprudenziali operati nelle memorie di costituzione.Tali ragioni, unitamente alla specificità dell'oggetto del gravame limitato al solo governo delle spese di primo grado, giutificano la compensazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio.