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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8335/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8335 del ruolo generale dell'anno 2020 e promosso da:
c.f. , in persona del Curatore dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Chiarini, con studio in Brescia, Via P. Bulloni n. 12, Parte_2 presso il quale ha eletto domicilio in forza di giusta procura presente in atti;
-attore- contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. De Domenico Controparte_1 C.F._1
Ambra, con studio in Brescia, Via Privata De Vitalis n. 44, presso il quale ha eletto domicilio in forza giusta procura presente in atti;
-convenuta-
nonché contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Ciolino, CP_2 C.F._2 con studio in Rovigo, Via X Luglio 15/A, presso il quale ha eletto domicilio in forza di giusta procura presente in atti, nei cui confronti, nel corso del giudizio, è stata dichiarata l'estinzione del processo;
-convenuto-
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare ex. art. 67 L.fall.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.12.2023, mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto in giudizio Parte_1
e , al fine di ottenere pronuncia di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma Controparte_1 CP_2
1, n. 2 l.f. e/o 67, comma 2 e/o 66, l.f. dell'atto con cui in bonis aveva ceduto a Parte_1 [...]
a titolo di dazione in pagamento, i beni mobili descritti nelle fatture, richiamate dall'attore, n. CP_1
600.058 del 3.2.2017 e n. 600.140 del 16.3.2017, per un corrispettivo totale pari a € 528.081,50, dei bonifici effettuati tra il 10.1.2017 ed il 1.12.2017 da in bonis a favore della medesima per Parte_1 CP_1 complessivi € 56.700,00 e infine del pagamento di € 21.500,00 effettuato dalla società in bonis a favore di su richiesta di , tramite bonifico avente causale “rimborso vs credito”. Controparte_1 CP_2
Si premette che in data 13.4.2017 aveva depositato domanda di concordato preventivo;
Parte_1 tale domanda in data 13.9.2017 era stata dichiarata inammissibile con contestuale pronuncia di fallimento.
Il in atto di citazione, ha dedotto quanto segue: Parte_1
- l'assoggettabilità del pagamento effettuato alla convenuta ad azione revocatoria Controparte_1 fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2 l.f., in quanto effettuato con una datio in solutum costituente mezzo anormale di pagamento;
- in subordine, l'assoggettabilità della vendita dei beni mobili di cui in premessa ad azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, trattandosi di atti a titolo oneroso compiuti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- l'evidente conoscenza, da parte di dello stato di decozione di Controparte_1 Parte_1 considerato che sin dal 12 ottobre 2016, nei confronti della società erano stati emessi numerosi protesti, come da visura allegata sub doc. 6.;
- assoggettabilità delle erogazioni effettuate a beneficio della convenuta per un Controparte_1 ammontare di € 56.700,00 ad inefficacia ex art. 64 L.F. nei confronti della massa fallimentare ovvero revocabili ex art. 67, comma 2 L.F.;
- assoggettabilità della somma di € 21.500,00, versata dalla poi fallita nei confronti della convenuta su delega di , ad inefficacia ex art. 64 L.F.; Controparte_1 CP_2
- in subordine revocare ex art. 67, comma 2 L.F. il predetto versamento;
- in via di ulteriore subordine, ove sia riconosciuto un valido accordo delegatorio opponibile al fallimento, revocarlo ex art. 67, comma 1 n. 2 o ex art. 67, comma 2 L.F., o ex art. 66 L.F.;
- in via subordinata, tutte le presenti erogazioni integrano un indebito oggettivo e/o soggettivo e che pertanto hanno ingenerato nella convenuta n arricchimento senza causa. CP_1
Si è costituita in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_1
22.01.2021, deducendo ed eccependo quanto segue:
- l'irrilevanza della datio in solutum effettuata da in bonis di cui alle fatture n. Parte_1
600.058 e n. 600.140, in quanto l'anormalità va valutata con riguardo all'usuale pratica commerciale e, nel corso dei rapporti tra e più volte è stato Parte_1 Controparte_1 fatto ricorso alla consegna di beni di valore corrispondente al credito;
- l'irrilevanza ai fini della scientia decoctionis di cui all'art. 67, comma 2 L.F., della visura protesti, in quanto il creditore non è tenuto ad informarsi circa l'esistenza di protesti sollevati nei confronti del debitore e che comunque la loro esistenza non costituisce elemento di per sé sufficiente a provare la conoscenza dell'insolvenza;
- la ricorrenza del presupposto previsto dall'art. 56 L.F. che dispone: “I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento”;
- l'irrevocabilità ex art. 66 L.F., in quanto l'azione revocatoria ex art 2901 c.c. non può essere promossa allo scopo di sostituire azioni revocatorie fallimentari per le quali difettino i presupposti di legge;
- l'irrevocabilità comunque ai sensi dell'art. 2901 c.c., difettandone i requisiti previsti dal legislatore;
- l'inammissibilità della domanda subordinata di parte ricorrente, volta ad ottenere la condanna del resistente a pagare al Fallimento l'equivalente in denaro dei beni ricevuti qualora i beni consegnati abbiano perduto in tutto od in parte il loro valore;
- l'inammissibilità della domanda, in via di ulteriore subordine, di condanna al risarcimento del
“danno causato dall'eventuale deprezzamento, a qualunque causa dovuto, dei medesimi rispetto all'epoca della vendita”;
- la non debenza del risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c.;
- analoghe considerazioni devono intendersi richiamate per il pagamento effettuato dalla in bonis per € 56.700,00 e per quello di € 21.500,00; Parte_1
- l'inammissibilità della domanda, in via di estremo subordine, di indebito soggettivo/oggettivo;
- l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa, in quanto carente del requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c..
Si è costituito in giudizio , mediante comparsa di costituzione e risposta depositata il CP_2
22.01.2021, deducendo ed eccependo quanto segue:
- abusivo riempimento di foglio firmato in bianco in relazione al sub doc. 9 allegato da parte attrice, in quanto egli non aveva alcun debito con Controparte_1
- inapplicabilità dell'art. 64 L.F. posto che il versamento effettuato a costituirebbe Controparte_1 il rimborso di un deposito cauzionale e non un atto a titolo gratuito;
- inapplicabilità dell'art. 67, comma 2 L.F. in quanto la delegazione è datata 18 ottobre 2016, e quindi antecedente al c.d. periodo sospetto;
- insussistenza della scientia decoctionis;
- inapplicabilità dell'art. 66 L.F.; - inapplicabilità della domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. dovendo essere proposta in via esclusiva avverso l'accipiens VA . CP_1
E' stato espletato l'interrogatorio formale di ed escussi i testi. Controparte_1
Con ordinanza del 07.02.2023 il Giudice ha ordinato all'attore di produrre in giudizio il libro giornale ed il registro IVA relativi al primo semestre dell'anno 2017, entro il termine del 30.06.2023.
E' stata disposta C.T.U. volta ad accertare quali beni oggetto di vendita siano ancora in possesso della convenuta.
In data 06.02.2024, l'attore ha dichiarato di rinunziare agli atti limitatamente al convenuto . CP_2
Con ordinanza del 26.02.2024 il Giudice, preso atto dell'accettazione del convenuto , ha CP_2 dichiarato estinta la procedura ex art. 306 c.p.c. limitatamente al suddetto convenuto.
A seguito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Le domande proposte dal sono fondate e meritano accoglimento. Parte_1
Si premette che, seguito della rinunzia agli atti di parte attrice nei confronti di , la presente CP_2 decisione ha ad oggetto unicamente le domande proposte nei confronti della convenuta Controparte_1
Ciò posto, risultano pacifiche le seguenti circostanze:
- in bonis ha consegnato a i beni mobili descritti nelle due fatture Parte_1 Controparte_1 prodotte dall'attore (doc. n. 4 parte prima e seconda) emesse rispettivamente in data 03.02.2017
e 16.03.2017 per un corrispettivo totale di € 528.081,50;
- in bonis ha effettuato pagamenti a per complessivi Euro Parte_1 Controparte_1
56.700,00 in data 10.01. 2017 ed in data 01.12.2017 (doc. n. 7 dell'attore);
- in bonis in data 19.10.2016 ha versato a € 21.500,00 a mezzo Parte_1 Controparte_1 bonifico avente causale “rimborso con credito” (doc. n. 8 dell'attore).
Il Fallimento chiede la revoca della vendita dei beni di cui alle fatture sopra specificate, trattandosi di datio in solutum revocabile ex art 67 comma 1 n. 2 L.F..
La convenuta ha eccepito, ex art 56 L.F., l'intervenuta “compensazione legale per tra il debito derivante dall'acquisto dei beni e il maggior credito allora vantato dalla stessa ei confronti del fallimento per la pregressa vendita.” CP_1
L'eccezione è infondata.
La difesa del ha esposto che oggetto di revocatoria è la dazione a dei beni in Parte_1 Controparte_1 luogo del pagamento da parte della società trattandosi di estinzione dei debito in capo al Parte_1 fallimento mediante la consegna della merce;
pertanto il negozio giuridico oggetto di revocatoria è la consegna dei beni da cui è derivata l'estinzione del pregresso debito, con prestazione diversa dal denaro. Al riguardo, in sede di interrogatorio formale ha riconosciuto che essa nell'anno 2016 Controparte_1 aveva venduto a opere grafiche di e la predetta società non aveva provveduto al Parte_1 Pt_3 pagamento del prezzo pari ad € 650.000,00.
La ST , della cui attendibilità non è ragione di dubitare, ha dichiarato che le opere grafiche Testimone_1 di cui alla fattura n. 600058 erano state restituite nell'anno 2017 a la quale le aveva in Controparte_1 precedenza comprate nell'anno 2016.
Anche la ST , ritenuta pienamente attendibile, ha dichiarato che, relativamente alla fattura Tes_2
600058 si era trattato di un reso della merce da parte di a Parte_1 Controparte_1
Risulta pertanto accertato, relativamente ai beni di cui alla fattura 600058, che ha Controparte_1 ottenuto la restituzione di beni in precedenza venduti a la quale non aveva provveduto a Parte_1 pagare il prezzo.
Relativamente alla fattura n. 600140, emessa in epoca prossima alla predetta restituzione, si rileva che attiene ad una dazione di merce in luogo del pagamento del prezzo di cui alla pregressa vendita effettuata nell'anno 2016.
Risulta pertanto accertato che alla convenuta sono stati consegnati i beni di cui alle fatture nn. 6000058 e
600140 e che sussisteva un pregresso credito della medesima in conseguenza del mancato pagamento della compravendita avvenuta nell'anno 2016.
Trattasi di datio in solutum che, a norma dell'art. 67, comma 1 n. 2 L.F. costituisce mezzo anormale di pagamento.
Conseguentemente, non è invocabile il disposto dell'art. 56 L.F. per paralizzare la pretesa del , Parte_1 rilevando in questa sede l'atto solutorio, ossia l'intento delle parti contraenti che, attraverso il trasferimento dei beni di cui alle predette fatture, hanno inteso estinguere con merce anziché col denaro, il vincolo obbligatorio sorto nell'anno 2016.
Tale intento risulta evidente sulla base dei rapporti intercorsi tra le parti sin dall'anno 2016, dell'inadempimento della società all'obbligo di pagamento del consistente prezzo, della Parte_1 situazione patrimoniale, economica e finanziaria della predetta società, di cui in appresso, da cui è conseguito l'accordo solutorio che costituisce una dazione in pagamento.
Ciò posto, si rileva, che la dazione dei beni in pagamento è avvenuta nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Infatti la dichiarazione di fallimento è stata preceduta da domanda di concordato preventivo.
Ai sensi dell'art. 69 bis L.F. il termine annuale decorre dal giorno di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel Registro delle Imprese.
Nella specie, l'iscrizione della proposta di concordato preventivo nel Registro delle Imprese è avvenuta in data 13.4.2017 e le dazioni in pagamento sono avvenute nei mesi di febbraio e marzo dell'anno 2017; risulta pertanto sussistente il requisito temporale di un anno previsto dall'art 69 bis L.F.. Ai sensi dell'art. 67, comma 1 n 2 l.f., spetta al convenuto dimostrare l'inscentia decoctionis dell'impresa fallita al momento dell'atto.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente ritenuto che “con riguardo al contenuto della prova della inscentia decoctionis, che si ritiene addirittura diabolica, avendo questa Corte già affermato il principio di diritto secondo cui
“Al fine di vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza posta dalla L.fall., art. 67, comma 1 a favore del curatore, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto in revocatoria non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può quindi essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione, che nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa, e tale prova deve essere ancora più rigorosa quando le circostanze rivelino una accentualità anormalità dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto della revocatoria” (Corte di Cassazione, 17 novembre 2016, n. 23424).
Parte convenuta non ha assolto al suddetto onere probatorio.
Al contrario, risultano levati numerosi protesti nei confronti dell'attore dal mese di ottobre 2026, conoscibili dai terzi e indice della incapacità del debitore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
In conclusione, risultano integrati i requisiti previsti dall'art. 67, comma 1 n. 2 L.F..
Dall'espletata C.T.U. è emerso che la convenuta è ancora in possesso dei beni di cui alle fatture in oggetto, con esclusione di n. 266 opere del controvalore quantificato dal C.T.U. di € 89.443,50, coincidente con gli importi di cui alle fatture in oggetto;
tra le opere non in possesso di rientra anche Controparte_1
l'opera di cui alla fattura n. 600140 del 16.3.2017.
In accoglimento della domanda di revocatoria ai sensi dell'art 67 comma 1 n. 2 L.F., va Controparte_1 condannata a restituire al Fallimento le opere oggetto della fattura nn. 600.058 del 3.2.2017, in suo possesso come da relazione peritale depositata in data 5.7.2022.
Per i restanti beni non più in possesso della convenuta, la medesima va condannata a pagare al Parte_1 il controvalore pari ad € 89.443,50, espresso in moneta attuale come da risultanze della C.T.U..
Trattasi di debito di valore (Cass. Civ. Sez. I, 2 luglio 2014, n. 15123), espresso in moneta attuale, sul quale decorrono gli interessi legali dalla data della decisione e sino al saldo.
Quanto ai pagamenti effettuati dalla per complessivi di Euro 56.700,00 nei mesi di gennaio, Parte_1 febbraio marzo 2017, si rileva che non risulta dimostrato alcuna causa giustificativa del versamento dalla a di tale importo. Parte_1 Controparte_1
Le risultanze dei registri contabili, oggetto di ordine di esibizione, contengono diciture eccessivamente generiche che non consentono di identificare l'esatta causa dell'erogazione. Né vi sono elementi sufficienti a ricondurre tali pagamenti all'originaria vendita di opere risalente all'anno
2016, stanti le differenti pattuizioni in ordine al pagamento rateale del prezzo contenute nell'originario contratto di vendita dell'anno 2016 (doc. n. 7 dell'attore).
La dicitura “acquisto da privati” per gli importi di € 26.200,00 e 1.500,00 è eccessivamente generica e non supportata da ulteriori elementi di prova che la convenuta avrebbe dovuto fornire.
Tali erogazioni vanno pertanto dichiarate inefficaci ex art. 64 L.F..
Ad abundantiam trattasi di pagamenti revocabili ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F..
Sussiste infatti il requisito temporale semestrale decorrente dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di concordato preventivo (13.4.2017) nonché la conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la società evincibile dalla pubblicazione di protesti dal mese di ottobre 2016 e Parte_1 dall'accordo tra la convenuta e la società poi fallita, nel medesimo arco temporale, di pagamento del prezzo delle opere acquistate nell'anno 2016 con mezzi anormali ossia con una dazione di pagamento, di cui è stata accertata in questa sede la revocabilità ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 L.F., sopra esposta.
Analogamente, in relazione all'ulteriore erogazione di Euro 21.500,00 risultante anche dal libro giornale con causale “add. Credito valtellinese bonifico…acc. rimb.dep. cauz”, non è dimostrata in atti alcuna specifica causa onerosa, specie considerato che la convenuta in comparsa conclusionale ha dichiarato di non aver avuto conoscenza di alcuna delegazione di pagamento da parte di alla società CP_2
circostanza contestata dal fallimento. Parte_1
Pertanto anche la suddetta erogazione risulta priva di causa e quindi revocabile ex. art. 64 L.F..
In conclusione deve essere condannata al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1 dell'importo di Euro 78.200,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda (29.7.2020) e sino al saldo.
Le spese di lite, ivi incluse le già liquidate spese di C.T.U., seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, con riguardo al valore della causa, alla natura della controversia, all'importanza ed alla complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così dispone:
- in accoglimento della domanda revocatoria ai sensi dell'art 67 comma 1 n. 2 L.F., condanna
[...]
a restituire al le opere oggetto della fattura n. 600.058 Parte_4 Parte_1 del 3.2.2017, in suo possesso come da relazione peritale depositata in data 5.7.2022;
- in accoglimento della domanda revocatoria ai sensi dell'art 67 comma 1 n. 2 L.F., condanna
[...]
a pagare al Fallimento il controvalore delle opere oggetto delle fatture nn. 600.058 e Parte_4
600.140 del 16.3.2017 pari ad € 89.443,50, espresso in moneta attuale, con gli interessi legali dalla data della decisione e sino al saldo;
- in accoglimento della domanda di inefficacia ai sensi dell'art. 64 L.F., condanna a Parte_4 pagare al l'importo di € 78.20,00, oltre ad interessi legali dalla data Parte_1 del 29.7.2020 e sino al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio che liquida in Euro 28.000,00 per compensi professionali, oltre alle
[...] spese pari a € 1.723,65 ed al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15% del compenso liquidato, oltre ad accessori di legge;
- pone a carico di le spese di C.T.L. liquidate con decreto in data 18.8.2024 pari Controparte_1 ad € 3.000,00, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Brescia, il 31.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8335 del ruolo generale dell'anno 2020 e promosso da:
c.f. , in persona del Curatore dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Chiarini, con studio in Brescia, Via P. Bulloni n. 12, Parte_2 presso il quale ha eletto domicilio in forza di giusta procura presente in atti;
-attore- contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. De Domenico Controparte_1 C.F._1
Ambra, con studio in Brescia, Via Privata De Vitalis n. 44, presso il quale ha eletto domicilio in forza giusta procura presente in atti;
-convenuta-
nonché contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Ciolino, CP_2 C.F._2 con studio in Rovigo, Via X Luglio 15/A, presso il quale ha eletto domicilio in forza di giusta procura presente in atti, nei cui confronti, nel corso del giudizio, è stata dichiarata l'estinzione del processo;
-convenuto-
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare ex. art. 67 L.fall.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.12.2023, mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto in giudizio Parte_1
e , al fine di ottenere pronuncia di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma Controparte_1 CP_2
1, n. 2 l.f. e/o 67, comma 2 e/o 66, l.f. dell'atto con cui in bonis aveva ceduto a Parte_1 [...]
a titolo di dazione in pagamento, i beni mobili descritti nelle fatture, richiamate dall'attore, n. CP_1
600.058 del 3.2.2017 e n. 600.140 del 16.3.2017, per un corrispettivo totale pari a € 528.081,50, dei bonifici effettuati tra il 10.1.2017 ed il 1.12.2017 da in bonis a favore della medesima per Parte_1 CP_1 complessivi € 56.700,00 e infine del pagamento di € 21.500,00 effettuato dalla società in bonis a favore di su richiesta di , tramite bonifico avente causale “rimborso vs credito”. Controparte_1 CP_2
Si premette che in data 13.4.2017 aveva depositato domanda di concordato preventivo;
Parte_1 tale domanda in data 13.9.2017 era stata dichiarata inammissibile con contestuale pronuncia di fallimento.
Il in atto di citazione, ha dedotto quanto segue: Parte_1
- l'assoggettabilità del pagamento effettuato alla convenuta ad azione revocatoria Controparte_1 fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2 l.f., in quanto effettuato con una datio in solutum costituente mezzo anormale di pagamento;
- in subordine, l'assoggettabilità della vendita dei beni mobili di cui in premessa ad azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, trattandosi di atti a titolo oneroso compiuti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- l'evidente conoscenza, da parte di dello stato di decozione di Controparte_1 Parte_1 considerato che sin dal 12 ottobre 2016, nei confronti della società erano stati emessi numerosi protesti, come da visura allegata sub doc. 6.;
- assoggettabilità delle erogazioni effettuate a beneficio della convenuta per un Controparte_1 ammontare di € 56.700,00 ad inefficacia ex art. 64 L.F. nei confronti della massa fallimentare ovvero revocabili ex art. 67, comma 2 L.F.;
- assoggettabilità della somma di € 21.500,00, versata dalla poi fallita nei confronti della convenuta su delega di , ad inefficacia ex art. 64 L.F.; Controparte_1 CP_2
- in subordine revocare ex art. 67, comma 2 L.F. il predetto versamento;
- in via di ulteriore subordine, ove sia riconosciuto un valido accordo delegatorio opponibile al fallimento, revocarlo ex art. 67, comma 1 n. 2 o ex art. 67, comma 2 L.F., o ex art. 66 L.F.;
- in via subordinata, tutte le presenti erogazioni integrano un indebito oggettivo e/o soggettivo e che pertanto hanno ingenerato nella convenuta n arricchimento senza causa. CP_1
Si è costituita in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_1
22.01.2021, deducendo ed eccependo quanto segue:
- l'irrilevanza della datio in solutum effettuata da in bonis di cui alle fatture n. Parte_1
600.058 e n. 600.140, in quanto l'anormalità va valutata con riguardo all'usuale pratica commerciale e, nel corso dei rapporti tra e più volte è stato Parte_1 Controparte_1 fatto ricorso alla consegna di beni di valore corrispondente al credito;
- l'irrilevanza ai fini della scientia decoctionis di cui all'art. 67, comma 2 L.F., della visura protesti, in quanto il creditore non è tenuto ad informarsi circa l'esistenza di protesti sollevati nei confronti del debitore e che comunque la loro esistenza non costituisce elemento di per sé sufficiente a provare la conoscenza dell'insolvenza;
- la ricorrenza del presupposto previsto dall'art. 56 L.F. che dispone: “I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento”;
- l'irrevocabilità ex art. 66 L.F., in quanto l'azione revocatoria ex art 2901 c.c. non può essere promossa allo scopo di sostituire azioni revocatorie fallimentari per le quali difettino i presupposti di legge;
- l'irrevocabilità comunque ai sensi dell'art. 2901 c.c., difettandone i requisiti previsti dal legislatore;
- l'inammissibilità della domanda subordinata di parte ricorrente, volta ad ottenere la condanna del resistente a pagare al Fallimento l'equivalente in denaro dei beni ricevuti qualora i beni consegnati abbiano perduto in tutto od in parte il loro valore;
- l'inammissibilità della domanda, in via di ulteriore subordine, di condanna al risarcimento del
“danno causato dall'eventuale deprezzamento, a qualunque causa dovuto, dei medesimi rispetto all'epoca della vendita”;
- la non debenza del risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c.;
- analoghe considerazioni devono intendersi richiamate per il pagamento effettuato dalla in bonis per € 56.700,00 e per quello di € 21.500,00; Parte_1
- l'inammissibilità della domanda, in via di estremo subordine, di indebito soggettivo/oggettivo;
- l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa, in quanto carente del requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c..
Si è costituito in giudizio , mediante comparsa di costituzione e risposta depositata il CP_2
22.01.2021, deducendo ed eccependo quanto segue:
- abusivo riempimento di foglio firmato in bianco in relazione al sub doc. 9 allegato da parte attrice, in quanto egli non aveva alcun debito con Controparte_1
- inapplicabilità dell'art. 64 L.F. posto che il versamento effettuato a costituirebbe Controparte_1 il rimborso di un deposito cauzionale e non un atto a titolo gratuito;
- inapplicabilità dell'art. 67, comma 2 L.F. in quanto la delegazione è datata 18 ottobre 2016, e quindi antecedente al c.d. periodo sospetto;
- insussistenza della scientia decoctionis;
- inapplicabilità dell'art. 66 L.F.; - inapplicabilità della domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. dovendo essere proposta in via esclusiva avverso l'accipiens VA . CP_1
E' stato espletato l'interrogatorio formale di ed escussi i testi. Controparte_1
Con ordinanza del 07.02.2023 il Giudice ha ordinato all'attore di produrre in giudizio il libro giornale ed il registro IVA relativi al primo semestre dell'anno 2017, entro il termine del 30.06.2023.
E' stata disposta C.T.U. volta ad accertare quali beni oggetto di vendita siano ancora in possesso della convenuta.
In data 06.02.2024, l'attore ha dichiarato di rinunziare agli atti limitatamente al convenuto . CP_2
Con ordinanza del 26.02.2024 il Giudice, preso atto dell'accettazione del convenuto , ha CP_2 dichiarato estinta la procedura ex art. 306 c.p.c. limitatamente al suddetto convenuto.
A seguito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Le domande proposte dal sono fondate e meritano accoglimento. Parte_1
Si premette che, seguito della rinunzia agli atti di parte attrice nei confronti di , la presente CP_2 decisione ha ad oggetto unicamente le domande proposte nei confronti della convenuta Controparte_1
Ciò posto, risultano pacifiche le seguenti circostanze:
- in bonis ha consegnato a i beni mobili descritti nelle due fatture Parte_1 Controparte_1 prodotte dall'attore (doc. n. 4 parte prima e seconda) emesse rispettivamente in data 03.02.2017
e 16.03.2017 per un corrispettivo totale di € 528.081,50;
- in bonis ha effettuato pagamenti a per complessivi Euro Parte_1 Controparte_1
56.700,00 in data 10.01. 2017 ed in data 01.12.2017 (doc. n. 7 dell'attore);
- in bonis in data 19.10.2016 ha versato a € 21.500,00 a mezzo Parte_1 Controparte_1 bonifico avente causale “rimborso con credito” (doc. n. 8 dell'attore).
Il Fallimento chiede la revoca della vendita dei beni di cui alle fatture sopra specificate, trattandosi di datio in solutum revocabile ex art 67 comma 1 n. 2 L.F..
La convenuta ha eccepito, ex art 56 L.F., l'intervenuta “compensazione legale per tra il debito derivante dall'acquisto dei beni e il maggior credito allora vantato dalla stessa ei confronti del fallimento per la pregressa vendita.” CP_1
L'eccezione è infondata.
La difesa del ha esposto che oggetto di revocatoria è la dazione a dei beni in Parte_1 Controparte_1 luogo del pagamento da parte della società trattandosi di estinzione dei debito in capo al Parte_1 fallimento mediante la consegna della merce;
pertanto il negozio giuridico oggetto di revocatoria è la consegna dei beni da cui è derivata l'estinzione del pregresso debito, con prestazione diversa dal denaro. Al riguardo, in sede di interrogatorio formale ha riconosciuto che essa nell'anno 2016 Controparte_1 aveva venduto a opere grafiche di e la predetta società non aveva provveduto al Parte_1 Pt_3 pagamento del prezzo pari ad € 650.000,00.
La ST , della cui attendibilità non è ragione di dubitare, ha dichiarato che le opere grafiche Testimone_1 di cui alla fattura n. 600058 erano state restituite nell'anno 2017 a la quale le aveva in Controparte_1 precedenza comprate nell'anno 2016.
Anche la ST , ritenuta pienamente attendibile, ha dichiarato che, relativamente alla fattura Tes_2
600058 si era trattato di un reso della merce da parte di a Parte_1 Controparte_1
Risulta pertanto accertato, relativamente ai beni di cui alla fattura 600058, che ha Controparte_1 ottenuto la restituzione di beni in precedenza venduti a la quale non aveva provveduto a Parte_1 pagare il prezzo.
Relativamente alla fattura n. 600140, emessa in epoca prossima alla predetta restituzione, si rileva che attiene ad una dazione di merce in luogo del pagamento del prezzo di cui alla pregressa vendita effettuata nell'anno 2016.
Risulta pertanto accertato che alla convenuta sono stati consegnati i beni di cui alle fatture nn. 6000058 e
600140 e che sussisteva un pregresso credito della medesima in conseguenza del mancato pagamento della compravendita avvenuta nell'anno 2016.
Trattasi di datio in solutum che, a norma dell'art. 67, comma 1 n. 2 L.F. costituisce mezzo anormale di pagamento.
Conseguentemente, non è invocabile il disposto dell'art. 56 L.F. per paralizzare la pretesa del , Parte_1 rilevando in questa sede l'atto solutorio, ossia l'intento delle parti contraenti che, attraverso il trasferimento dei beni di cui alle predette fatture, hanno inteso estinguere con merce anziché col denaro, il vincolo obbligatorio sorto nell'anno 2016.
Tale intento risulta evidente sulla base dei rapporti intercorsi tra le parti sin dall'anno 2016, dell'inadempimento della società all'obbligo di pagamento del consistente prezzo, della Parte_1 situazione patrimoniale, economica e finanziaria della predetta società, di cui in appresso, da cui è conseguito l'accordo solutorio che costituisce una dazione in pagamento.
Ciò posto, si rileva, che la dazione dei beni in pagamento è avvenuta nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Infatti la dichiarazione di fallimento è stata preceduta da domanda di concordato preventivo.
Ai sensi dell'art. 69 bis L.F. il termine annuale decorre dal giorno di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel Registro delle Imprese.
Nella specie, l'iscrizione della proposta di concordato preventivo nel Registro delle Imprese è avvenuta in data 13.4.2017 e le dazioni in pagamento sono avvenute nei mesi di febbraio e marzo dell'anno 2017; risulta pertanto sussistente il requisito temporale di un anno previsto dall'art 69 bis L.F.. Ai sensi dell'art. 67, comma 1 n 2 l.f., spetta al convenuto dimostrare l'inscentia decoctionis dell'impresa fallita al momento dell'atto.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente ritenuto che “con riguardo al contenuto della prova della inscentia decoctionis, che si ritiene addirittura diabolica, avendo questa Corte già affermato il principio di diritto secondo cui
“Al fine di vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza posta dalla L.fall., art. 67, comma 1 a favore del curatore, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto in revocatoria non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può quindi essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione, che nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa, e tale prova deve essere ancora più rigorosa quando le circostanze rivelino una accentualità anormalità dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto della revocatoria” (Corte di Cassazione, 17 novembre 2016, n. 23424).
Parte convenuta non ha assolto al suddetto onere probatorio.
Al contrario, risultano levati numerosi protesti nei confronti dell'attore dal mese di ottobre 2026, conoscibili dai terzi e indice della incapacità del debitore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
In conclusione, risultano integrati i requisiti previsti dall'art. 67, comma 1 n. 2 L.F..
Dall'espletata C.T.U. è emerso che la convenuta è ancora in possesso dei beni di cui alle fatture in oggetto, con esclusione di n. 266 opere del controvalore quantificato dal C.T.U. di € 89.443,50, coincidente con gli importi di cui alle fatture in oggetto;
tra le opere non in possesso di rientra anche Controparte_1
l'opera di cui alla fattura n. 600140 del 16.3.2017.
In accoglimento della domanda di revocatoria ai sensi dell'art 67 comma 1 n. 2 L.F., va Controparte_1 condannata a restituire al Fallimento le opere oggetto della fattura nn. 600.058 del 3.2.2017, in suo possesso come da relazione peritale depositata in data 5.7.2022.
Per i restanti beni non più in possesso della convenuta, la medesima va condannata a pagare al Parte_1 il controvalore pari ad € 89.443,50, espresso in moneta attuale come da risultanze della C.T.U..
Trattasi di debito di valore (Cass. Civ. Sez. I, 2 luglio 2014, n. 15123), espresso in moneta attuale, sul quale decorrono gli interessi legali dalla data della decisione e sino al saldo.
Quanto ai pagamenti effettuati dalla per complessivi di Euro 56.700,00 nei mesi di gennaio, Parte_1 febbraio marzo 2017, si rileva che non risulta dimostrato alcuna causa giustificativa del versamento dalla a di tale importo. Parte_1 Controparte_1
Le risultanze dei registri contabili, oggetto di ordine di esibizione, contengono diciture eccessivamente generiche che non consentono di identificare l'esatta causa dell'erogazione. Né vi sono elementi sufficienti a ricondurre tali pagamenti all'originaria vendita di opere risalente all'anno
2016, stanti le differenti pattuizioni in ordine al pagamento rateale del prezzo contenute nell'originario contratto di vendita dell'anno 2016 (doc. n. 7 dell'attore).
La dicitura “acquisto da privati” per gli importi di € 26.200,00 e 1.500,00 è eccessivamente generica e non supportata da ulteriori elementi di prova che la convenuta avrebbe dovuto fornire.
Tali erogazioni vanno pertanto dichiarate inefficaci ex art. 64 L.F..
Ad abundantiam trattasi di pagamenti revocabili ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F..
Sussiste infatti il requisito temporale semestrale decorrente dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di concordato preventivo (13.4.2017) nonché la conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la società evincibile dalla pubblicazione di protesti dal mese di ottobre 2016 e Parte_1 dall'accordo tra la convenuta e la società poi fallita, nel medesimo arco temporale, di pagamento del prezzo delle opere acquistate nell'anno 2016 con mezzi anormali ossia con una dazione di pagamento, di cui è stata accertata in questa sede la revocabilità ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 L.F., sopra esposta.
Analogamente, in relazione all'ulteriore erogazione di Euro 21.500,00 risultante anche dal libro giornale con causale “add. Credito valtellinese bonifico…acc. rimb.dep. cauz”, non è dimostrata in atti alcuna specifica causa onerosa, specie considerato che la convenuta in comparsa conclusionale ha dichiarato di non aver avuto conoscenza di alcuna delegazione di pagamento da parte di alla società CP_2
circostanza contestata dal fallimento. Parte_1
Pertanto anche la suddetta erogazione risulta priva di causa e quindi revocabile ex. art. 64 L.F..
In conclusione deve essere condannata al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1 dell'importo di Euro 78.200,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda (29.7.2020) e sino al saldo.
Le spese di lite, ivi incluse le già liquidate spese di C.T.U., seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, con riguardo al valore della causa, alla natura della controversia, all'importanza ed alla complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così dispone:
- in accoglimento della domanda revocatoria ai sensi dell'art 67 comma 1 n. 2 L.F., condanna
[...]
a restituire al le opere oggetto della fattura n. 600.058 Parte_4 Parte_1 del 3.2.2017, in suo possesso come da relazione peritale depositata in data 5.7.2022;
- in accoglimento della domanda revocatoria ai sensi dell'art 67 comma 1 n. 2 L.F., condanna
[...]
a pagare al Fallimento il controvalore delle opere oggetto delle fatture nn. 600.058 e Parte_4
600.140 del 16.3.2017 pari ad € 89.443,50, espresso in moneta attuale, con gli interessi legali dalla data della decisione e sino al saldo;
- in accoglimento della domanda di inefficacia ai sensi dell'art. 64 L.F., condanna a Parte_4 pagare al l'importo di € 78.20,00, oltre ad interessi legali dalla data Parte_1 del 29.7.2020 e sino al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio che liquida in Euro 28.000,00 per compensi professionali, oltre alle
[...] spese pari a € 1.723,65 ed al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15% del compenso liquidato, oltre ad accessori di legge;
- pone a carico di le spese di C.T.L. liquidate con decreto in data 18.8.2024 pari Controparte_1 ad € 3.000,00, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Brescia, il 31.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno