Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/06/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 26/06/2025 alle ore 10,27 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di previdenza iscritta al n. 1206/2024 promossa da c.f. (avv.ti Roberto Valettini ed Emanuele Parte_1 C.F._1
Buttini) contro c.f. (avv. Controparte_1 P.IVA_1
Patrizia Sanguineti)
Sono presenti: l'avv. Buttini e l'avv. Sanguineti che discutono la causa.
L'avv. Buttini rappresenta che il ricorrente attualmente non lavora ed è nuovamente percettore di NASpI.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 3.10.2024 , già titolare di indennità Parte_1
NASpI, ha esposto che il 27.12.2023 l gli aveva chiesto in restituzione la CP_1 somma di € 1.307,77 che asseriva indebitamente percepita fra l'8.11.2015 e il
18.4.2017, senza chiarire i motivi della richiesta, e ha chiesto che ne fosse accertata l'irripetibilità.
L' , costituendosi, ha dato atto che la prestazione era stata liquidata senza CP_1
aver potuto valorizzare i dati contenuti nei flussi EMENS inviati dal datore di lavoro negli ultimi mesi e che, rivalutati questi dati, l'importo giornaliero si era abbassato da € 24,28 lordi a € 21,24 lordi, originandosi così un indebito pari a €
3,04 lordi al giorno che, per l'intero periodo, ammontava alla somma richiesta.
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2. Come lo stesso ricorrente ricorda, l'indennità NASpI è una prestazione previdenziale non pensionistica e, in caso di erogazione indebita, si applica la normativa generale dell'art. 2033 c.c. e non i principi relativi all'indebito previdenziale o a quello assistenziale (C. Cost., 8/2023; Cass., 11659/24).
In linea di principio, quindi, l'indebito è ripetibile a prescindere dalla buona fede o dall'affidamento del percettore (e, deve aggiungersi, a prescindere dall'esistenza di un errore scusabile del solvente, che rileva soltanto nel diverso caso dell'indebito soggettivo).
3. Il presupposto della ripetizione – vale a dire, il carattere obiettivamente indebito del pagamento – non è stato sostanzialmente contestato dal ricorrente dopo la costituzione dell' , sicché la domanda principale non è fondata. CP_1
In particolare, il ricorrente a verbale di udienza del 28.11.2024 ha osservato che i dati indicati nel suo doc. 3 (cioè il prospetto dei dati della prestazione) CP_1
sono i medesimi indicati nel doc. 7 dell sulla cui base è stato eseguito il CP_1
ricalcolo.
In replica a questa contestazione l ha precisato a verbale della medesima CP_1 udienza che il doc. 3 del ricorrente “non contiene i dati di elaborazione iniziale della prestazione ma semmai i dati finali rielaborati che hanno determinato il sorgere dell'indebito, verosimilmente perché scaricato dal sito in data recente”, aggiungendo che “ciò emerge dal raffronto col proprio doc. 5 (provvedimento di liquidazione iniziale) ove è indicata una media mensile superiore”.
In effetti, nel doc. 5 dell (che è il provvedimento di liquidazione adottato nel CP_1
2015) si legge che la media mensile delle retribuzioni dei quattro anni precedenti ammonta a € 971,28 mentre nel doc. 3 del ricorrente si legge che ammonta a €
849,58.
Ciò premesso, il ricorrente non ha poi specificamente contestato che il dato inizialmente considerato fosse € 971,28, che il dato corretto fosse € 849,58 e che da questa discrasia scaturisca l'indebito.
4. Il ricorrente ha chiesto che il giudice voglia adottare una declaratoria di inesigibilità parziale o comunque uno dei provvedimenti previsti da C. Cost.,
8/2023, cit., in considerazione del tempo trascorso, delle sue condizioni economiche e dell'ammontare delle somme.
4.1. Peraltro, nella sentenza in richiamo la Corte costituzionale ha affermato:
“Particolari situazioni personali del debitore possono immediatamente palesare
2 un impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dello stesso, sì da giustificare una inesigibilità temporanea. Più in particolare, il bilanciamento degli interessi implicati potrebbe far risultare giustificata la temporanea inesigibilità della prestazione, con la conseguenza che il ritardo nell'adempimento non potrebbe legittimare una pretesa risarcitoria da parte del creditore. Talora poi le condizioni personali del debitore, ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto… Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”.
La possibilità, secondo le indicazioni contenute nella richiamata sentenza della
Corte costituzionale, di ottenere una rateazione, o una declaratoria di inesigibilità temporanea o addirittura parziale è quindi subordinata a una valutazione delle condizioni personali del percettore che però qui non sono state tempestivamente dedotte in ricorso.
4.2. Si aggiunga che l'importo di cui si discute (€ 1.307,77) non è particolarmente elevato e anche da questo punto di vista, in carenza di altri elementi, non si possono rinvenire i presupposti per l'intervento richiesto pur se il ricorrente fosse, come da ultimo dichiarato, attualmente disoccupato e percettore di NASpI.
5. Peraltro, nell'evidente assenza di una mala fede del ricorrente, gli interessi potranno decorrere soltanto dalla domanda e non dal giorno del pagamento (cfr. art. 2033 c.c., ultima parte).
6. Con le precisazioni che precedono, la domanda è respinta.
Le spese si compensano perché l ha comunicato soltanto in giudizio al CP_1 ricorrente il fatto generatore dell'indebito.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Il giudice
Marco Viani
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