TAR Torino, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 1056
TAR
Sentenza 12 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 35, co. 4, e 36 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Violazione degli artt. 3 e 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento ex art. 97 cost. – Violazione del diritto di difesa ex art. 24 cost. E dei connessi diritti di accesso agli atti di gara

    La richiesta di oscuramento dell'aggiudicatario è generica e non supportata da prove concrete. L'aggiudicatario non ha specificato le informazioni riservate, né il loro potenziale vantaggio competitivo. Alcune parti oscurate, come l'organizzazione delle risorse umane, non sembrano avere carattere altamente tecnologico o di segreto commerciale. La stazione appaltante ha invertito gli oneri probatori previsti dalla legge.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, co. 5 del d.lgs. N. 36/2023 e dell’art. 24 co. 7, della l. N. 241/1990 – Eccesso di potere per erronea ricognizione dei presupposti di fatto e di diritto – Sviamento di potere – Violazione del principio di proporzionalità – eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà – Difetto di istruttoria – Manifesta irragionevolezza

    La corte ha ritenuto che l'interesse alla difesa in giudizio prevalga sulle esigenze di riservatezza quando l'accesso è indispensabile per tutelare i propri interessi giuridici nella procedura di gara.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 35, co. 4, e 36 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Violazione degli artt. 3 e 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento ex art. 97 cost. – Violazione del diritto di difesa ex art. 24 cost. E dei connessi diritti di accesso agli atti di gara

    La motivazione della nota del 20/04/2026, che fa riferimento a 'piattaforme informatiche di partners tecnologici', è insufficiente a giustificare l'oscuramento di intere sezioni dell'offerta tecnica, specialmente quelle non inerenti a tali piattaforme. La stazione appaltante ha invertito gli oneri probatori.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 35, co. 4, e 36 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Violazione degli artt. 3 e 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento ex art. 97 cost. – Violazione del diritto di difesa ex art. 24 cost. E dei connessi diritti di accesso agli atti di gara

    La ricorrente, come operatore economico utilmente collocato in graduatoria, ha un interesse qualificato ad accedere alla documentazione per valutare la legittimità del punteggio attribuito all'aggiudicatario e dimostrare la superiorità della propria offerta, esercitando così il diritto alla tutela giurisdizionale.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 35, co. 4, e 36 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Violazione degli artt. 3 e 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento ex art. 97 cost. – Violazione del diritto di difesa ex art. 24 cost. E dei connessi diritti di accesso agli atti di gara

    In accoglimento del ricorso, si ordina al Comune di Alessandria di esibire alla società ricorrente la documentazione richiesta entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 1056
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 1056
    Data del deposito : 12 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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