Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/04/2026, n. 3188
CS
Accoglimento
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Accolto
    Difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, violazione norme edilizie e paesaggistiche, irragionevolezza, eccesso di potere

    La Corte ha ritenuto che l'autorizzazione paesaggistica rilasciata nel 2019 riguardasse la realizzazione di due pergole lineari in legno, aperte su ogni lato. La relazione tecnica allegata all'istanza di permesso di costruire conferma che le pergole saranno in legno, dotate di vetrate apribili e con rifacimento della tettoia. La giurisprudenza amministrativa considera il pergolato soggetto a permesso di costruire quando è coperto superiormente con struttura non facilmente amovibile e comporta un impatto edilizio considerevole. Tuttavia, nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha ritenuto l'istanza improcedibile senza valutare che era già stata ottenuta l'autorizzazione paesaggistica. In caso di dubbio sulla medesimezza delle opere, sarebbe stata necessaria l'indizione di una conferenza di servizi.

  • Accolto
    Esclusione della formazione del silenzio-assenso

    La Corte ha ritenuto che, essendo già stata ottenuta l'autorizzazione paesaggistica, in caso di dubbio sulla medesimezza delle opere, sarebbe stata necessaria l'indizione di una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 l. n. 241 del 1990. Rimane fermo il potere di vigilanza del Comune nella fase attuativa.

  • Accolto
    Mancata convocazione della conferenza di servizi

    La Corte ha ritenuto che, essendo già stata ottenuta l'autorizzazione paesaggistica, in caso di dubbio sulla medesimezza delle opere, sarebbe stata necessaria l'indizione di una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 l. n. 241 del 1990.

  • Accolto
    Illegittimità della qualificazione dell'atto come improcedibilità

    La Corte ha ritenuto che, essendo già stata ottenuta l'autorizzazione paesaggistica, in caso di dubbio sulla medesimezza delle opere, sarebbe stata necessaria l'indizione di una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 l. n. 241 del 1990. Rimane fermo il potere di vigilanza del Comune nella fase attuativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/04/2026, n. 3188
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3188
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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