Art. 2.
Per il rilascio del certificato o dell'attestazione provvisoria di cui agli articoli 3 , 4 e 5 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , l'ispettore provinciale dell'agricoltura determina l'idoneita' del fondo a costituire la piccola proprieta' contadina tenendo conto della destinazione colturale, dell'imponibile catastale e, per quanto riguarda l'estensione, del rispetto della minima unita' colturale di cui all' art. 846 del Codice civile .
Per il rilascio del certificato o dell'attestazione provvisoria di cui agli articoli 3 , 4 e 5 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , l'ispettore provinciale dell'agricoltura determina l'idoneita' del fondo a costituire la piccola proprieta' contadina tenendo conto della destinazione colturale, dell'imponibile catastale e, per quanto riguarda l'estensione, del rispetto della minima unita' colturale di cui all' art. 846 del Codice civile .