Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00872/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04500/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4500 del 2025, proposto da
SA AR OW S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Fortunato, Gianluca Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Foiano di Val Fortore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacinto Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento ex art. 116 cpa
dell'illegittimità del silenzio-diniego/diniego di fatto sull'istanza della ricorrente del 17.07.2025 di accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22-25 L. 241/1990 e di accesso civico generalizzato
ex art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013, con ordine di esibizione ex art. 116 c.p.a.;
nonché per l'annullamento, sempre ai sensi dell'art. 116 cpa
della nota del 06/08/2025 del Comune di Foiano di Val Fortore, con la quale l'Ente, pur dando atto di aver ricevuto l'istanza di accesso della società ricorrente, nella sostanza nega tacitamente l'ostensione della documentazione richiesta "sostituendola" con mere (ed incomprensibili) affermazioni e/o dichiarazioni elusive dell'istanza.
per l'accertamento
in via subordinata, della nullità dell'art. 3 della convenzione 18.05.2021 e, in ogni caso, dell'intera convenzione ex art. 1419 c.c., rilevabile anche ex officio, per contrarietà a norme imperative (art. 12 d.lgs. 387/2003; D.M. 10.09.2010 - Linee guida FER; art. 1, co. 953, L. 145/2018) e illiceità della causa (art. 1418 c.c.), poiché prevede corrispettivi monetari parametrati ai ricavi lordi (3%) in favore del Comune, non deliberati in Conferenza dei servizi e non riconducibili a misure ambientali/territoriali proporzionate; in violazione di art. 12, co. 6, d.lgs. 387/2003 e D.M. 10/09/2010 - Allegato 2 (p.ti 14.15 e 16.5: "non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni") e per l'effetto, si chiede la caducazione della clausola e l'inefficacia delle pretese comunali fondate sull'art. 3;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Foiano di Val Fortore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa IA AU EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente riferisce, nel ricorso in epigrafe, che, con istanza trasmessa a mezzo pec al Comune in data 17/07/2025, ha chiesto al Comune di Foiano di Val Fortore l’ostensione degli atti amministrativi e contabili relativi alla convenzione del 18 maggio 2021 e allo stato di attuazione delle relative “misure” di mitigazione ambientale (art. 3), nonché della corrispondenza tecnica (ARPAC/ASL) e degli atti amministrativo-contabili connessi agli interventi asseritamente realizzati sul territorio. Parte ricorrente ha inoltre specificato che si trattava di un’istanza congiunta di accesso documentale ex artt. 22-25 L. 241/1990 e di accesso civico generalizzato ex art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013.
In relazione alla legittimazione e all’interesse, l’istanza specificava che la richiesta di accesso documentale si fondava su un interesse diretto, concreto e attuale della società alla conoscenza di tutti gli atti amministrativi e contabili attuativi della convenzione, ai fini della corretta esecuzione del rapporto e della tutela delle proprie posizioni contrattuali.
In particolare, parte ricorrente dichiara di aver chiesto i seguenti documenti:
“A. Impiego delle somme versate:
1. provvedimenti di accertamento e impegno di spesa (delibere/giunta/consiglio, determine);
2. mandati di pagamento, reversali d’incasso e allegati contabili;
3. prospetti riepilogativi annuali della ragioneria, con capitoli di bilancio destinatari dei fondi;
B. Progetti e atti sui “progetti di mitigazione ambientale” (art. 3):
4. progetti (preliminare/definitivo/esecutivo) approvati;
5. cronoprogrammi, SAL, collaudi, verbali di consegna;
6. varianti in corso d’opera e relative coperture;
7. eventuali misure di mitigazione imposte da Regione o altri enti;
C. Ulteriori voci dell’art. 3 (una tantum, rate indicizzate, contributi per servizi alla collettività, fondi viabilità, ecc.):
8. atti amministrativo-contabili attestanti la destinazione specifica di ciascuna voce;
9. relazioni/report sul monitoraggio degli impatti;
10. corrispondenza con organi regionali o altri enti sull’utilizzo di tali risorse e corrispondenza tecnica con ARPAC/ASL/Regione.”
Il Comune, secondo quanto riferisce parte ricorrente, ha risposto all’istanza inviando una nota meramente dichiarativa del 6/08/2025, priva di allegati, così sostanzialmente negando l’accesso richiesto.
In tale nota l’ente, dopo aver elencato gli importi versati da SA AR OW negli anni 2022, 2023 e 2024, ha riferito che le opere di mitigazione dell’impatto riguarderebbero la manutenzione di un tratto stradale in contrada Piano delle Mandrie (sic!), ai margini del perimetro dell’impianto, con taglio di vegetazione e altri interventi di pulizia, ed ha imputato alla società il mancato pagamento delle somme dovute, il che avrebbe limitato la realizzazione di interventi compensativi pluriennali.
Parte ricorrente ha pertanto proposto il presente ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e ha contestualmente, in via subordinata, chiesto la declaratoria di nullità della convenzione del 18/05/2021, riferendo che si tratterebbe di un accordo strumentale/integrativo dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.lgs. 387/2003 che ricade nella giurisdizione esclusiva del G.A. sugli accordi ex art. 11 L. 241/1990 (art. 133, co. 1, lett. a), n. 2, c.p.a.).
Il Comune si è costituito e ha depositato una memoria difensiva nella quale ha in primo luogo rilevato che dinanzi al Tribunale di Benevento pende azione giudiziaria con cui il Comune ha richiesto la corretta determinazione delle somme ad esso spettanti quale indennizzo ambientale con la conseguente condanna della odierna ricorrente al pagamento nei sui confronti della complessiva somma di euro 206.395,07 ( euro 57.310,59 per l’anno 2022, 76.778,75 per l’anno 2023 ed 72.305,74 per l’anno 2024), in attuazione della citata convenzione stipulata ai sensi del D.M.10 settembre 2010- in materia di impianto F.E.R. (Fonti Energie Rinnovabili), per la realizzazione da parte della ricorrente di un importante parco eolico nel territorio foianese (della complessiva potenza pari a 15 Mega watt).
Ha inoltre riferito che la ricorrente ha versato unicamente euro 1.989,95 per l’anno 2022, euro 6.606,59 per l’anno 2023 ed euro 7.172,58 per l’anno 2024 (cioè complessivamente euro 15.769,12) quale indennizzo per realizzare opere compensative ambientali e territoriali, rilevando come a fronte di tale esiguo importo, il Comune non ha potuto realizzare rilevanti investimenti ambientali.
In conclusione, il Comune ha chiesto la declaratoria di inammissibilità della richiesta di accesso perché generica, esplorativa e, in ogni caso, non sorretta da alcun concreto interesse a verificare in modo generalizzato l’azione del Comune di Foiano a fronte del versamento di soli 15.769,12 in tre anni.
A riprova del suo impegno in materia ambientale, il Comune ha riferito di aver versato agli atti di causa in data 26 novembre 2025 varia documentazione (All. nn.16-19) che dimostra come esso abbia puntualmente utilizzato l’indennizzo messo a disposizione dala ricorrente.
Il Comune ha in particolare depositato in giudizio le Determine n.261/2023 e n.316/2023 (All. n.16) con cui ha realizzato una colonnina per la ricarica elettrica di e-bike; le Determine n.514/2023 e n.675/2023 (All. n.17) per una migliore fruibilità del Bosco Frosolone con la realizzazione di un’area pic-nic; le Determine n.145/2024 e n.306/2024 (All. n.18) per la riqualificazione della Fontana Vecchia; la Determina n.61/2025 (All. n.19) per la piantumazione di alberi. Inoltre, il Comune ha riferito che – anche con i fondi reperiti dalla controparte- ha organizzato la nota manifestazione FEO FEST per la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale comunale (All. n.20) e nell’anno 2024, ha utilizzato l’opera di una cooperativa sociale per porre in essere – fra gli altri – attività di salvaguardia del territorio e del patrimonio ambientale e naturalistico.
Con memoria del 2.12.2025, la ricorrente ha dichiarato che la domanda di accertamento della nullità dell’art. 3 della convenzione (e, occorrendo, dell’intera convenzione del 18.5.2021), già proposta nel ricorso ai sensi dell’art. 31, comma 4, c.p.a., deve intendersi formulata in via principale e autonoma, e non più in via subordinata rispetto all’azione ex art. 116 c.p.a.
Considerato che si tratta di azioni soggette a riti diversi, la ricorrente ha quindi richiesto che, ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 2, c.p.a., sia disposta la conversione del rito, applicando alla controversia il rito ordinario di cognizione, con fissazione di udienza pubblica.
In relazione al rito sull’accesso, in subordine alla richiesta conversione, ha chiesto l’accoglimento del ricorso, sottolineando che i documenti prodotti in giudizio da parte ricorrente non consentirebbero di ricostruire in modo chiaro e completo l’impiego delle somme versate da SA AR OW in applicazione dell’art. 3 della convenzione, non presenterebbero alcun vincolo di destinazione diretto con i flussi finanziari provenienti dalla convenzione, non recherebbero indicazione del collegamento con specifici versamenti, né dei capitoli di bilancio di imputazione delle entrate e delle spese, né espliciterebbero in che misura e secondo quali criteri le somme eventualmente incassate siano state allocate sui singoli interventi dichiarati.
La ricorrente ha rilevato che la propria istanza dovrebbe essere riconducibile al cd. accesso difensivo, essendo finalizzata a verificare l’effettivo impiego dei fondi versati e a difendersi rispetto alle pretese patrimoniali che il Comune ha già azionato innanzi al giudice ordinario sulla base della convenzione del 18 maggio 2021.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che sia opportuno trattare in questa sede il solo rito dell’accesso, rimettendo, previa conversione del rito, ad udienza pubblica la trattazione della domanda di accertamento della nullità della convenzione del 18 maggio 2021.
Il ricorso ex art. 116 c.p.a. è in parte fondato e in parte inammissibile.
In primo luogo, va rilevato che con la nota del 6/08/2025, il Comune ha dato conto di aver usato la somma di 12.348 euro per la pulizia e manutenzione del tratto stradale in contrada Piano delle Mandrie e di non aver potuto effettuare ulteriori opere di mitigazione ambientale dato il minimo importo corrisposto dalla ricorrente.
Rispetto a tale nota, parte ricorrente ha stigmatizzato l’assenza di documentazione allegata.
Sotto questo profilo, il ricorso è fondato, dovendosi ordinare al Comune resistente di depositare la documentazione relativa ai lavori di manutenzione della strada in contrada Piano delle Mandrie, con relativa determina e atti di spesa.
Per il resto, la domanda di accesso è inammissibile, in quanto si configura come un’istanza generica e meramente esplorativa, essendo volta ad ottenere una notevole mole di atti di varia natura (contabile e non), con l’effetto di realizzare un non consentito controllo generalizzato sulla attività dell’ente.
Inoltre, il Comune ha chiarito, prima nella nota del 6/08/2025 e poi nelle difese, corredate da ampia documentazione, che dato l’esiguo importo corrisposto dalla ricorrente, oltre che per le opere di manutenzione della strada contigua all’impianto eolico, i fondi sono stati usati unitamente ad altre risorse, per la realizzazione di varie attività green del Comune (tutte specificamente indicate e documentate in atti).
Si tratta di considerazioni ragionevoli, considerato che si fa riferimento ad una somma complessiva di circa 15.000 euro, di cui 12.300 circa sono stati spesi per la manutenzione della strada.
In conclusione, il ricorso ex art. 116 c.p.a. va dichiarato in parte inammissibile e in parte va accolto.
Conseguentemente va affermato l’obbligo del comune di consentire unicamente l’accesso documentale agli atti relativi ai lavori di manutenzione della strada in contrada Piano delle Mandrie, con relativa determina e atti di spesa, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
La causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo ordinario, con conversione del rito, per la trattazione della domanda di accertamento di nullità in un’udienza pubblica che sarà fissata a cura del Presidente della Sezione, in a base agli ordinari criteri.
Le spese sono riservate alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), non definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 116 c.p.a., come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e limiti di cui alla motivazione.
Dispone la conversione del rito in rito ordinario per la trattazione della domanda di accertamento della nullità della convenzione.
Manda al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza di trattazione della causa, secondo gli ordinari criteri.
Riserva le spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA AU EN, Presidente, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA AU EN |
IL SEGRETARIO