Sentenza breve 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 21/04/2026, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01854/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01047/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosella Pitrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento Prot. -OMISSIS- della Questura di -OMISSIS- - notificato in data 24.01.2026, mediante il quale è stata rigettata la domanda di conversione del permesso di soggiorno da minore in lavoro subordinato spedita tramite kit postale in data 16.09.2023 assicurata n. 055984395547 dal signor -OMISSIS-;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ed ogni altro provvedimento presupposto o successivo a quello sopraindicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. IZ FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
Rilevato che:
- con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha respinto l’istanza del ricorrente volta a conseguire la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro;
- il provvedimento si basa sulla mancata allegazione del parere favorevole rilasciato dal competente Comitato Ministeriale;
- l’amministrazione ha ritenuto indefettibile il rilascio del parere favorevole e perciò respinto l’istanza;
Ritenuta la fondatezza delle censure proposte, in quanto:
- consolidata giurisprudenza (Cons St., sez. III, 14/07/2022, n. 6015; id. 14 maggio 2020, n. 3082; id 21 aprile 2020, n. 2546) ha chiarito che l’art. 32, comma 1-bis, del t.u. immigrazione prefigura in maniera tassativa i presupposti per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato ai minori non accompagnati in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, correlandoli alternativamente: per i minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’art. 2, l. 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, al previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri (oggi di competenza della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali); per i minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 52, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394;
- nel caso di specie, il ricorrente è entrato in Italia da minorenne e successivamente affidato ai servizi sociali, nondimeno non ha prodotto il parere favorevole del Ministero pur avendolo tempestivamente richiesto; più in dettaglio il Comitato ministeriale ha rappresentato di non essere in grado di esprimere il parere per mancanza di elementi informativi sufficienti;
- la mancanza del parere non è dirimente, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione, poiché per consolidata giurisprudenza il parere stesso ha carattere non vincolante, spettando all’Amministrazione dell’Interno il potere decisorio sulla conversione del titolo di soggiorno (cfr. Cons. St., sez. III, 25 marzo 2021, n. 2525);
- pertanto, l’amministrazione resistente era tenuta ad effettuare un’autonoma valutazione, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie, come l’inserimento lavorativo, la situazione alloggiativa, la condotta civile e sociale, l’inesistenza di pericolosità sociale, al fine di confermare o superare le criticità riscontrate nel parere ministeriale;
- non è condivisibile la tesi difensiva secondo la quale il parere negativo sarebbe vincolante a seguito delle modifiche apportate all’art. 32, comma 1 bis, del d.l.vo 1998 n. 286, dal d.l. n. 20/2023 che ha soppresso l’inciso “Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno”;
- il testo vigente dell’art. 32, comma 1 bis, pur non recando la previsione indicata non attribuisce carattere vincolante al parere ministeriale, che, del resto, è diretto alla valutazione di specifici profili e non del complesso degli elementi che presiedono alla conversione del titolo, la cui valutazione resta riservata alla Questura;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, mentre le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD SO, Presidente
IZ FO, Consigliere, Estensore
Laura Patelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IZ FO | RD SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.