Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
263/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 09/01/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. GAMMAROTA ROBERTO
ricorrente
E
Controparte_1
Dr.sse e Controparte_2 Controparte_3 resistente
Oggetto: ricostruzione anzianità
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
La ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: Cont
“-accertare e dichiarare il diritto dell'Assistente Amministrativo Pt_1
alla integrale ricostruzione della carriera considerando per intero e senza
[...] Cont alcuna decurtazione i servizi prestati dal ricorrente alle dipendenze del con qualifica di collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato dal 14.5.1996 al 31.8.2021 per n. complessivi anni 23 mesi 6 e giorni 22 nel ruolo di approdo di Assistente Amministrativo e per lo effetto, disapplicare/annullare il Decreto di Ricostruzione carriera n. 7444 del 15.5.2023 emesso dall poiché assunto in Controparte_5 palese violazione del combinato disposto art. 4 comma 13 DPR 399/1988 (c.d. metodo della ricostruzione di carriera in caso di passaggio di ruolo da qualifica inferiore a qualifica superiore) e clausola 4 direttiva comunitaria 1999/70/CE (c.d. principio di
28.11.2019 – riconoscimento integrale servizi di lavoro di svolti con contratto a tempo determinato successivamente al passaggio di ruolo a tempo indeterminato e Delibera
Corte dei Conti Sezione Centrale Adunanza Plenaria Deliberazione n.
SCCLEG/4/2019/SUCC del 25.7.2019 nonché Cass. Sez. Unite n. 9144 del 6 Maggio
2016) nella misura in cui, applicando il meccanismo deteriore , non riconosceva ai fini della ricostruzione della carriera tutti i servizi di lavoro svolti dal ricorrente nel profilo di provenienza di collaboratore scolastico nel profilo di approdo di Assistente
Amministrativo;
-condannare il in persona del Suo ministro Controparte_1 pro tempore ad adottare tutti gli atti conseguenti al riconoscimento integrale ai fini giuridici, economici e contributivi dei servizi prestati dal ricorrente nella precedente qualifica di collaboratore scolastico dal 14.5.1996 al 31.8.2021 per n. complessivi anni
23 mesi 6 e giorni 22 , ivi compreso ad effettuare un nuovo legittimo inquadramento dell'istante in virtù dell'anzianità lavorativa maturata nel profilo di provenienza di collaboratore scolastico da riconoscersi integralmente nel profilo di approdo di
Assistente Amministrativo, ed a corrispondere in favore del ricorrente il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti, ove occorra anche a titolo risarcitorio, per differenza tra il percepito ed il percipiendo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.”
Con vittoria di spese.
Nelle note di t.s. del 2.1.2025 “l'avv. Gammarota non si oppone all'avversa eccezione di prescrizione delle differenze retributive maturate antecedenti il quinquennio dalla notifica della domanda giudiziale (19.8.2024).”. Tanto premesso, la questione fondamentale, ovvero l'applicabilità dell'istituto della temporizzazione o della ricostruzione dell'anzianità giuridica ed economica con il riconoscimento integrale ai fini giuridici, economici e contributivi dei servizi prestati dal ricorrente nella precedente qualifica di collaboratore scolastico dal 14.5.1996 al
31.8.2021, è stata già affrontata da questo Ufficio, nella sentenza n.1818 del 18.5.2023 est. dr.ssa Monica Sgarro, richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
La parte ricorrente attualmente è alle dipendenze del con Controparte_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato Area professionale del personale
Amministrativo, tecnico, ausiliario, Area B profilo professionale Assistente
Amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'1.9.2021 inservizio presso l' di Cerignola (FG). Controparte_5
La medesima parte ha prestato, altresì, servizio nel ruolo di personale AT. con qualifica di collaboratore scolastico dal 14.5.96 al 31.8.99 con contratto di lavoro a tempo determinato e dal 1.9.99 al 31.8.21 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e risultava in godimento, alla data dell'1.9.2021, decorrenza economica, della anzianità di servizio pari ad anni 16 mesi 4 giorni 15 derivante dall'applicazione del metodo della
Pag. 2 di 10 temporizzazione (cfr., decreto di ricostruzione in atti), a fronte di un'anzianità pari a
23 anni, 6 mesi e 22 giorni pre-ruolo e di ruolo.
Ciò posto, la ricorrente deduce l'erroneità del decreto di ricostruzione della propria carriera, siccome effettuata sulla base del meccanismo della cd.
“temporizzazione” ex art. 6 DPR 345/1983.
Sostiene, invero, che, nella specie, avrebbe dovuto essere applicato il più favorevole metodo della ricostruzione della carriera ex art. 4, co. 13 DPR
399/1988.
“La tesi del ricorrente, oltre ad essere stata espressamente contestata dal
è stata avallata anche dalla Corte dei Conti - Sezione Centrale del CP_1 controllo di legittimità degli atti del Governo e delle Amministrazioni dello
Stato del 25.7.2019, chiamata a pronunciarsi proprio sulla legittimità del decreto di ricostruzione di carriera di un collaboratore scolastico transitato nei ruoli del personale amministrativo.
Di seguito si trascrivono i passaggi salienti di tale decisione, che possono essere posti a base anche della presente decisione, relativa a fattispecie analoga, siccome condivisibili e conformi anche alla giurisprudenza di merito, di legittimità e contabile:
""1. Il Collegio è chiamato preliminarmente a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/2000 e successive modificazioni, per la soluzione della questione di massima in ordine alla corretta applicazione della vigente disciplina normativa in materia di ricostruzione della carriera nei casi di passaggio di ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), a seguito di concorso pubblico riservato.
A tal riguardo, vertendosi in tema di controllo successivo, non appare superfluo, preliminarmente, richiamare le indicazioni rese dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti laddove, con la deliberazione n.
9/2012, è stato precisato che il controllo demandato alla Corte ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, “per il contenuto della valutazione
(conformità a legge) e per le procedure da seguire, non possa che essere ricondotto nell'ambito del controllo di legittimità, seppur successivo a causa dell'intervenuta efficacia dei provvedimenti medesimi. Detto procedimento di controllo
- da attuare con le consuete modalità procedimentali - si potrà concludere con esito positivo ovvero con una dichiarazione di non conformità a legge, a seguito della quale l'amministrazione adotterà le consequenziali misure di competenza anche in relazione agli eventuali profili di responsabilità del dirigente.”
Ne consegue l'applicabilità delle consuete modalità procedimentali, inclusa la pronuncia della Sezione centrale in Adunanza Generale, nella composizione integrata da tutti i consiglieri delegati delle Sezioni regionali,
Pag. 3 di 10 per la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza, per le quali il
Presidente della Corte dei conti ravvisi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 3, del sopra richiamato Regolamento di organizzazione.
Ciò posto, nel merito, al fine di chiarire i termini della questione oggetto di esame è necessario ricostruire la vicenda e delineare il quadro normativo che regola la materia.
Il contrasto interpretativo maturato tra la Controparte_6
e l'Istituto XXX attiene alle modalità da osservare per la
[...] CP_5 ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
(A.T.A.) del comparto scuola.
In particolare, la , in linea con la prassi seguita Controparte_6 dal , opterebbe per Controparte_7
l'utilizzo del criterio della temporizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983, mentre l' , con i due decreti del 2017, si è basato sul criterio dell'integrale CP_8 riconoscimento dell'anzianità pregressa previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n.
399/1988.
Con i decreti in data 15 novembre 2017, l' , a seguito della CP_8 specifica richiesta formulata in data 31 ottobre 2017 dalle interessate, ha provveduto, in modalità cartacea, alla ricostruzione di carriera con la valutazione integrale del servizio pregresso, come previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n.
399/1988, siccome più favorevole al dipendente.
A detti fini, l' ha, invero, rivisitato l'intero percorso di carriera CP_8 delle assistenti amministrative, facendo esclusiva applicazione del criterio della anzianità complessiva e modificando la valutazione dell'anzianità utile ai fini giuridici ed economici effettuata al momento del passaggio di ruolo (1/9/2001) e, conseguentemente, disattendendo l'applicazione del criterio della temporizzazione previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983, all'epoca, ritenuto quello più favorevole.
I nuovi decreti si differenziano dai precedenti del 2002 e del 2003 per la valutazione diversa della residua anzianità utile per il passaggio alla successiva posizione.
Nei decreti del 2017 tale anzianità, alla data del passaggio di ruolo e cioè al 1° settembre 2001, è maggiore (più di tre anni per entrambi i casi), consentendo di anticipare il passaggio alla fascia economica più favorevole, rispetto a quanto previsto dai precedenti decreti.
Tale aspetto è evidenziato nelle tabelle che corredano la memoria della
Ragioneria territoriale dello Stato di Macerata prodotta in data 10 luglio 2019, in vista dell'odierna adunanza.
Ad avviso del Collegio, inconferente si appalesa il richiamo alle previsioni di cui all'art. 34 CCNL comparto scuola del 26 maggio 1999 - operato
Pag. 4 di 10 dall'Istituto XXX a sostegno della legittimità dei provvedimenti in esame – in quanto relative a diversa fattispecie (istituzione del profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi DSGA e individuazione dei requisiti di accesso in sede di prima applicazione), non riferibile, neppure per analogia, a quella che ne occupa.
2. La problematica in esame è stata, in più occasioni, scrutinata dalla magistratura - contabile, ordinaria ed anche da quella eurounitaria – che è intervenuta, soprattutto, in tema di personale docente fissando alcuni principi che di seguito sono illustrati.
Con riguardo al personale docente, la sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite 6 maggio 2016, n. 9144, ha censurato la prassi osservata dal e ha riconosciuto il Controparte_7 diritto alla ricostruzione integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione.
Ciò in virtù di una sostanziale equiparazione del servizio reso dal personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato che trova fondamento nel principio di non discriminazione sancito dalla clausola
4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva del Consiglio dell'Unione europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
A diverse conclusioni è pervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza resa dalla Sesta sezione in data 20 settembre 2018.
La Corte di Giustizia ha ritenuto astrattamente ammissibile il differenziato regime previsto dalla normativa nazionale – ed il mancato computo integrale dei periodi di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera – laddove finalizzato a ”rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”.
La Corte ha, peraltro, fatto salve le verifiche da parte del giudice del rinvio circa la sussistenza, in concreto, dei suddetti fattori di giustificazione.
In tale contesto interpretativo si inscrivono le numerose pronunce del
Giudice del lavoro che ha ritenuto, in maniera pressoché univoca, di riconoscere il diritto alla integrale ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, ed alla conseguente corresponsione delle differenze retributive non percepite in favore del personale docente.
Analogo diritto è stato riconosciuto in favore del personale amministrativo.
Le pronunce del Giudice del lavoro, in linea con il percorso argomentativo della richiamata decisione della Corte di Giustizia Europea, hanno
Pag. 5 di 10 evidenziato come non possa ritenersi che “la professionalità del personale a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale CP_4
A.T.A., salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale A.T.A. non risulta infatti influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni” (cfr. Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro 29/03/2019).
In ragione di ciò sono state ritenute insussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale assunto a tempo determinato un CP_4 trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.
Parimenti, la magistratura contabile si è espressa sulla tematica in esame. In particolare, è stato sottolineato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole (cfr. Sezione regionale di controllo per la Regione
Siciliana del. n.73/2016/SUCC).
3. Co.ì ricostruito il quadro normativo ed interpretativo di riferimento, il Collegio ritiene che debba riconoscersi alle due dipendenti il diritto all'integrale riconoscimento del periodo pre-ruolo e, conseguentemente, dichiararsi la conformità a legge dei provvedimenti adottati in data
15 novembre 2017 dall' XXX. CP_8
Come può rilevarsi dai prospetti allegati alla memoria fatta pervenire in vista della adunanza di questa Sezione dalla competente
[...]
, gli stessi integrano, invero, un trattamento più favorevole per le CP_6 dipendenti, laddove si abbia riguardo non solo all'inquadramento economico all'atto del passaggio in ruolo, ma anche al complessivo sviluppo della carriera e delle progressioni stipendiali.
In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n.
345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi.
In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati.
Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale.
Pag. 6 di 10 Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo.
Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva.
Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare.
Del resto, il diverso avviso propugnato dalla Ragioneria territoriale dello Stato e le stesse deduzioni formulate nell'odiern adunanza dal rappresentante della sembrano fondare su Parte_2 circostanze fattuali (modalità di funzionamento del sistema SI.) e su motivi di opportunità (eventuali ricadute di carattere economico) che, pur meritevoli di considerazione, non appaiono, tuttavia, dirimenti ai fini delle valutazioni di legittimità demandate a questo Collegio.
Quanto poi alla problematica della prescrivibilità del diritto a richiedere la ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, il
Collegio rileva in primo luogo che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione.
Ciò in quanto l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né u distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando, piuttosto, la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Cass. n.
12756 del 01/09/2003; Cass. n. 10131 del 26/04/2018)”.
Ciò, nondimeno, sono da ritenere soggette a prescrizione le differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia.
4. Conclusivamente, il Collegio in Adunanza Generale ritiene che la questione di massima proposta debba essere definita come segue:
“Nei casi di passaggio di ruolo del personale A.T.A., a seguito di concorso pubblico riservato, per la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici sussiste il diritto al riconoscimento integrale del servizio prestato fino all'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.P.R.
n. 399/1988, con la corresponsione delle conseguenti differenze retributive nei
Pag. 7 di 10 modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia”.
Per l'effetto, i sopra richiamati provvedimenti sottoposti allo scrutinio della
Sezione sono ritenuti conformi a legge"".
Nel caso di specie, è pacifico che la ricostruzione della carriera del ricorrente è più favorevole se effettuata applicando il metodo ex art. 4, co. 13
DPR 399/1988 (cd. metodo della ricostruzione di carriera).
Conseguentemente il ricorso va accolto, dovendosi dichiarare il diritto della parte ricorrente all'integrale ricostruzione di carriera considerando per intero e senza decurtazione alcuna i servizi di ruolo e non di ruolo svolti con qualifica inferiore di collaboratore scolastico nel ruolo superiore di approdo di assistente tecnico in base al combinato disposto ex art. 4 comma 13 DPR 399/1988 (cd. metodo della ricostruzione di carriera in caso di passaggio da qualifica inferiore a qualifica superiore) e clausola 4 Direttiva Comunitaria 1999/70/CE (cd. principio di non discriminazione, così come interpretato, ex plurimis, da Cass. n.
31150/2019 del 28.11.2019 – riconoscimento integrale servizi di lavoro svolti con contratto a tempo determinato successivamente al passaggio di ruolo a tempo indeterminato).
Inoltre, il convenuto è tenuto a inquadrare nuovamente la CP_7 ricorrente in virtù dell'anzianità lavorativa maturata nel profilo di provenienza di collaboratore scolastico, da riconoscersi integralmente nel profilo di approdo di Assistente Amministrativo, nonché a corrispondere in favore della medesima il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti per differenza tra il percepito ed il percipiendo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.”.
Il tutto con due precisazioni.
Per l'anno 2013 occorre tener conto del c.d. “blocco degli automatismi stipendiali”, previsto per l'anno 2013 dal D.P.R. n. 122/2013, e, quindi, della proroga, con effetto dal 1.1.2013, delle disposizioni recate dall'art. 9, comma 23, D.L. 31.5.2010
n. 78, fino al 31.12.2013.
“Sul punto occorre, tuttavia, chiarire che la ricostruzione in termini di anzianità di servizio della carriera, sia a fini giuridici, sia economici, non soffre della cd.
“sterilizzazione economica” dell'anno 2013, perché l'applicazione del suddetto meccanismo non altera il computo degli anni relativi alla anzianità di servizio prestati dal dipendente, ma incide, eventualmente, solo sulla ricostruzione, in sede di attuazione della sentenza, della progressione economica in concreto spettante, ossia sull'incremento economico connesso agli scaglioni stipendiali” (così CdA Bari Sez.
Lav. Sentenza n. 2232/2023 pubbl. il 06/12/2023 RG n. 1347/2022).
Pag. 8 di 10 Deve poi tenersi conto della prescrizione quinquennale riconosciuta anche da parte attrice: “l'avv. Gammarota non si oppone all'avversa eccezione di prescrizione delle differenze retributive maturate antecedenti il quinquennio dalla notifica della domanda giudiziale (19.8.2024).” (v. sopra).
Quanto alle spese del giudizio, la condanna alla rifusione delle spese segue la soccombenza.
Esse sono liquidate nel minimo poiché trattasi di controversia ripetitiva sulle Cont questioni giuridiche e il ha riconosciuto la fondatezza della pretesa alla ricostruzione.
Infine, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione comporta una soccombenza parziale dell'istante per cui vi è parziale compensazione delle spese stesse.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti di
[...] Controparte_1
, con ricorso depositato il 11/01/2024, nella causa iscritta al n. 263/2024 R.G.A.C.
[...] così provvede:
-dichiara il diritto dell'Assistente Amministrativo alla Parte_3 integrale ricostruzione della carriera considerando per intero e senza alcuna Cont decurtazione i servizi prestati dal ricorrente alle dipendenze del con qualifica di collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato dal
14.5.1996 al 31.8.2021 per n. complessivi anni 23 mesi 6 e giorni 22 nel ruolo di approdo di Assistente Amministrativo, tenendo conto del cd. blocco stipendiale del
2013 per l'anzianità retributiva;
-condanna il in persona del Suo ministro pro Controparte_1 tempore ad adottare tutti gli atti conseguenti al riconoscimento integrale ai fini giuridici, economici e contributivi dei servizi prestati dal ricorrente nella precedente qualifica di collaboratore scolastico dal 14.5.1996 al 31.8.2021 per n. complessivi anni 23 mesi 6 e giorni 22 per ricostruzione giuridica e tenuto conto del cd. blocco stipendiale del 2013 per l'anzianità retributiva;
ivi compreso ad effettuare un nuovo legittimo inquadramento dell'istante in virtù dell'anzianità lavorativa maturata nel profilo di provenienza di collaboratore scolastico da riconoscersi integralmente nel profilo di approdo di
Assistente Amministrativo, ed a corrispondere in favore del ricorrente il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti, per differenza tra il percepito ed il percipiendo, tento conto del blocco per il 2013 e delle differenze già attribuite per la cd. temporizzazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
Cont
-condanna il al pagamento di 3/4 delle spese di lite, liquidate per l'intero in
E. 3.689,00 oltre E. 259,00 per c.u., rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarata anticipazione;
- compensa per 1/4 le spese di lite.
Pag. 9 di 10 Foggia, 09/01/2025 .
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
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