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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/10/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4569/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. A. PILEGGI;
Parte_1
Opponente
E in Controparte_1 persona del Direttore p.t. rappresentato e difeso dalle dott.sse R. SCALERCIO, E. BAVASSO e S. MASSARO in qualità di funzionarie delegate;
Opposto
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione n.
211/2023/00.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra proponeva Pt_1 opposizione avverso ordinanza-ingiunzione n. 211/2023/00 notificata in data 27.10.2023 con cui veniva ingiunto il pagamento della somma pari ad € 3.636,80 (di cui € 3.600,00 per sanzione amministrativa pecuniaria ed € 36,80 per spese di notificazione) per le violazioni accertate con il richiamato Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
CS00000/2021-338-02 del 08.04.2021 deducendo l'assenza del vincolo di subordinazione intercorrente tra la sig.ra e la (di cui la Parte_2 Controparte_2 ricorrente era amministratrice) e, per l'effetto,
l'inapplicabilità della disposizione sanzionatoria applicata dall' resistente. Concludeva, dunque, per l'annullamento CP_3 dell'ordinanza-ingiunzione opposta con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Cont Costituito in giudizio l' di eccepiva la CP_1 fondatezza degli accertamenti ispettivi compiuti e, per l'effetto, della sanzione amministrativa irrogata concludendo per il rigetto dell'opposizione spiegata.
Istruita documentalmente la causa, le parti – con note depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – insistevano nelle conclusioni rese ed all'esito il procedimento veniva definito con sentenza.
L'opposizione dev'essere accolta.
Appare doveroso, prima di procedere all'esame del caso in esame, ricostruire la natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già e, comunque, non solo, nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base dei medesimi principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione dell'istituto resistente, dal divieto di dedurre - a sostegno della propria pretesa - motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza- ingiunzione, di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che sull'amministrazione resistente, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di ricorrente
(ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di parte resistente/opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente (Cfr., ex pluribus,
Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n.
5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass.
S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.
Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla PA dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Pertanto alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della PA.
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che all'istituto resistente, nel predetto giudizio, incombe
– ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v. Cassazione civile sez. VI, Ord. n.1921 del 24.01.2019).
Ciò posto, sulla scorta del predetto insegnamento giurisprudenziale, ritiene il giudicante che non vi siano prove sufficienti in ordine alla responsabilità
Cont dell'opponente in quanto l' non ha dato prova del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra la sig.ra Parte_2
e la Controparte_4
Peraltro, risulta documentalmente provato (si v. sentenza passata in giudicato n. 421/2024 resa dal Tribunale di Cosenza nel giudizio R.G. n. 2662/2021) - che fra la sig.ra Parte_2
e la società non sia intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato e che la presenza della sig.ra nella Parte_2 sede della società fosse giustificata dal rapporto di natura personale (e non già professionale/lavorativo) fra la stessa ed il sig. (già socio di maggioranza della società). Pt_3
In ordine al valore probatorio della sentenza resa in un altro giudizio, si rammenta come, ai sensi dell'art. 2909 c.c.,
“l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Peraltro, la sentenza può valere come prova documentale verso i terzi che non sono parti del giudizio anche se non vincolante per il giudice. Invero, precisano le
SS.UU. della Suprema Corte che “tale efficacia indiretta di prova documentale rispetto ai terzi che non sono parti nel giudizio, pur se non vincolante per il giudice, può essere invocata da chi vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione anche in relazione ad altri elementi di giudizio presenti negli atti di causa”
(Cass., SS.UU. n. 21763/2021; Cass., n. 17936/2018; Cass.,
SS.UU., n. 10027/2012).
L'opposizione, dunque, deve accogliersi e, per l'effetto, l'opposta ordinanza ingiunzione dovrà essere annullata.
Per ciò che concerne le spese di lite si osserva come le ragioni della decisione, basate su un giudicato reso in un altro procedimento e su documentazione non riferibile direttamente alla parte resistente determinano la compensazione delle spese di lite per metà. Per la restante metà, le spese dei lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza- ingiunzione n. 211/2023/00 notificata in data 27.10.2023.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite CP_1 che, compensate per metà, liquida in € 657,00 oltre Iva, CPA
e rimborso forfettario come per legge da distrarsi.
Cosenza, 07/10/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino