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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/12/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IN IC, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2625/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA NO elettivamente domiciliata in VIA SANTI 14 41123 MODENA presso il difensore avv. TA NO.
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHI Controparte_1 P.IVA_1
AN elettivamente domiciliato in VIA TOSCHI 10 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. RIGHI AN.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto di citazione, integralmente riproposte nelle note conclusive “Nel merito, affermata la responsabilità del nella Controparte_1 causazione del sinistro per cui è causa, condannare lo stesso, nella persona del proprio sindaco pro-tempore, al risarcimento del danno subito dall'attrice che si quantifica in
€ 22.122,96, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia,
1 di 4 comunque entro la competenza del giudice adito, oltre ad interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge”.
La parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta, integralmente riproposte nell'atto di comparsa conclusionale “Respingere la domanda formulata da
, siccome infondata fatto e in diritto”. Parte_1
Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio il al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenere risarcimento ex art. 2051 c.c. dei danni subìti a seguito della sua caduta avvenuta in alla via Vedriani n. 88, a causa della presenza di una CP_1 buca/avvallamento semicoperta dai cascami degli alberi presenti.
Si costituiva la parte convenuta eccependo la mancata prova del nesso causale tra le condizioni del manto stradale e l'evento dannoso, sostenendo che le prove fornite dall'attrice non erano sufficienti a dimostrare che la caduta fosse riconducibile allo stato di degradazione del manto stradale, considerato che le condizioni atmosferiche erano perfette e che l'asfalto non presentava particolari insidie.
La causa, di natura documentale, veniva rimessa in decisione all'udienza del
20.11.2025.
Tutto ciò premesso, la domanda non è fondata.
Come noto, in tema di responsabilità extracontrattuale, incombe sulla parte attrice l'onere della prova circa il nesso di causalità tra le condizioni del bene in custodia ed i danni subìti, nesso da escludersi nel caso in cui il bene sia stato mera occasione dell'evento, in quanto quest'ultimo sia invece riconducibile causalmente ad un fattore estraneo (fatto naturale, condotta del terzo ovvero del danneggiato) connotato di rilevanza causale esclusiva.
La giurisprudenza di legittimità, per configurare la responsabilità dell'ente locale titolare del manto di strada dissestato, richiede la presenza di due requisiti tra loro complementari: la non visibilità oggettiva del pericolo e la non prevedibilità soggettiva del medesimo.
2 di 4 Sicché, il comportamento dell'utente che, pur potendo percepire con l'ordinaria diligenza la presenza di un'insidia o di un dissesto visibile, non adotti le cautele necessarie, costituisce causa idonea a interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, comportando l'esclusione della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia da parte del titolare del bene oggetto di protezione. (Cass., Sez. III, n. 9863 del 13 aprile 2023).
Il comportamento della parte lesa può assumere rilevanza causale non soltanto nell'ipotesi in cui sia stato eccezionale od imprevedibile, ma altresì qualora sia stato irragionevole rispetto alle cautele normalmente esigibili nelle circostanze concrete del caso (Cass., Ordinanza n. 29147 del 04 novembre 2025).
In particolare, secondo la giurisprudenza, la condotta del danneggiato avrà una connotazione differente in funzione al grado di efficacia causale rispetto alla verificazione dell'evento: facendo ricorso alle regole di diligenza ordinaria, maggiore sarà la prevedibilità del rischio, tanto più l'atteggiamento della parte danneggiata inciderà sul risultato causale dell'evento, arrivando a raggiungere il carattere dell'esclusività nel caso in cui dovesse figurare quale causa assorbente rispetto alla produzione dell'evento.
Tutto ciò premesso, ribadito che la prova del nesso non si esaurisce nella dimostrazione che l'evento sia avvenuto sulla res o in sua prossimità, ma implica invece la dimostrazione che il fatto sia stato effettivamente determinato dalle condizioni della cosa oggetto di custodia, come eccepito da pare convenuta, risulta anzitutto che coloro che hanno rilasciato le dichiarazioni in atti, abbiano visto l'attrice già distesa a terra, senza dunque nulla sapere circa le specifiche modalità di caduta ed il rispetto dell'ordinaria diligenza richiesta nella circolazione da parte degli utenti.
Soprattutto, dalla raccolta fotografica in atti si evince che la condizione di leggera depressione del manto stradale fosse sufficientemente visibile in quel giorno e a quell'ora né che il tratto di strada in questione presentasse condizioni particolarmente avverse, quali fogliame o ristagni di acqua, che potessero contribuire alla verificazione dell'evento.
In particolare, le condizioni dell'asfalto erano ben visibili e l'avvallamento risultante nelle fotografie appare modesto e non totalmente coperto da fogliame (come rilevato da parte convenuta, la fotografia mostra aghi di pino sul fondo dell'avvallamento, la cui parte superiore era invece scoperta e percepibile), con condizioni tali, dunque, da
3 di 4 non far ritenere provata in modo sufficientemente certo che la condizione del manto sia stato causa esclusiva o concorrente dell'evento.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, in applicazione dei minimi considerata la non particolare complessità del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di nei Parte_1 confronti del , disattese o assorbite tutte le contrarie richieste Controparte_1 ed eccezioni:
1- RIGETTA la domanda di parte attrice.
2- CONDANNA altresì la parte attorea a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 2.540 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) ed accessori, se dovuti e nelle aliquote legali.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 19 dicembre 2025
Il Giudice
IN IC
4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IN IC, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2625/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA NO elettivamente domiciliata in VIA SANTI 14 41123 MODENA presso il difensore avv. TA NO.
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHI Controparte_1 P.IVA_1
AN elettivamente domiciliato in VIA TOSCHI 10 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. RIGHI AN.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto di citazione, integralmente riproposte nelle note conclusive “Nel merito, affermata la responsabilità del nella Controparte_1 causazione del sinistro per cui è causa, condannare lo stesso, nella persona del proprio sindaco pro-tempore, al risarcimento del danno subito dall'attrice che si quantifica in
€ 22.122,96, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia,
1 di 4 comunque entro la competenza del giudice adito, oltre ad interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge”.
La parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta, integralmente riproposte nell'atto di comparsa conclusionale “Respingere la domanda formulata da
, siccome infondata fatto e in diritto”. Parte_1
Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio il al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenere risarcimento ex art. 2051 c.c. dei danni subìti a seguito della sua caduta avvenuta in alla via Vedriani n. 88, a causa della presenza di una CP_1 buca/avvallamento semicoperta dai cascami degli alberi presenti.
Si costituiva la parte convenuta eccependo la mancata prova del nesso causale tra le condizioni del manto stradale e l'evento dannoso, sostenendo che le prove fornite dall'attrice non erano sufficienti a dimostrare che la caduta fosse riconducibile allo stato di degradazione del manto stradale, considerato che le condizioni atmosferiche erano perfette e che l'asfalto non presentava particolari insidie.
La causa, di natura documentale, veniva rimessa in decisione all'udienza del
20.11.2025.
Tutto ciò premesso, la domanda non è fondata.
Come noto, in tema di responsabilità extracontrattuale, incombe sulla parte attrice l'onere della prova circa il nesso di causalità tra le condizioni del bene in custodia ed i danni subìti, nesso da escludersi nel caso in cui il bene sia stato mera occasione dell'evento, in quanto quest'ultimo sia invece riconducibile causalmente ad un fattore estraneo (fatto naturale, condotta del terzo ovvero del danneggiato) connotato di rilevanza causale esclusiva.
La giurisprudenza di legittimità, per configurare la responsabilità dell'ente locale titolare del manto di strada dissestato, richiede la presenza di due requisiti tra loro complementari: la non visibilità oggettiva del pericolo e la non prevedibilità soggettiva del medesimo.
2 di 4 Sicché, il comportamento dell'utente che, pur potendo percepire con l'ordinaria diligenza la presenza di un'insidia o di un dissesto visibile, non adotti le cautele necessarie, costituisce causa idonea a interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, comportando l'esclusione della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia da parte del titolare del bene oggetto di protezione. (Cass., Sez. III, n. 9863 del 13 aprile 2023).
Il comportamento della parte lesa può assumere rilevanza causale non soltanto nell'ipotesi in cui sia stato eccezionale od imprevedibile, ma altresì qualora sia stato irragionevole rispetto alle cautele normalmente esigibili nelle circostanze concrete del caso (Cass., Ordinanza n. 29147 del 04 novembre 2025).
In particolare, secondo la giurisprudenza, la condotta del danneggiato avrà una connotazione differente in funzione al grado di efficacia causale rispetto alla verificazione dell'evento: facendo ricorso alle regole di diligenza ordinaria, maggiore sarà la prevedibilità del rischio, tanto più l'atteggiamento della parte danneggiata inciderà sul risultato causale dell'evento, arrivando a raggiungere il carattere dell'esclusività nel caso in cui dovesse figurare quale causa assorbente rispetto alla produzione dell'evento.
Tutto ciò premesso, ribadito che la prova del nesso non si esaurisce nella dimostrazione che l'evento sia avvenuto sulla res o in sua prossimità, ma implica invece la dimostrazione che il fatto sia stato effettivamente determinato dalle condizioni della cosa oggetto di custodia, come eccepito da pare convenuta, risulta anzitutto che coloro che hanno rilasciato le dichiarazioni in atti, abbiano visto l'attrice già distesa a terra, senza dunque nulla sapere circa le specifiche modalità di caduta ed il rispetto dell'ordinaria diligenza richiesta nella circolazione da parte degli utenti.
Soprattutto, dalla raccolta fotografica in atti si evince che la condizione di leggera depressione del manto stradale fosse sufficientemente visibile in quel giorno e a quell'ora né che il tratto di strada in questione presentasse condizioni particolarmente avverse, quali fogliame o ristagni di acqua, che potessero contribuire alla verificazione dell'evento.
In particolare, le condizioni dell'asfalto erano ben visibili e l'avvallamento risultante nelle fotografie appare modesto e non totalmente coperto da fogliame (come rilevato da parte convenuta, la fotografia mostra aghi di pino sul fondo dell'avvallamento, la cui parte superiore era invece scoperta e percepibile), con condizioni tali, dunque, da
3 di 4 non far ritenere provata in modo sufficientemente certo che la condizione del manto sia stato causa esclusiva o concorrente dell'evento.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, in applicazione dei minimi considerata la non particolare complessità del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di nei Parte_1 confronti del , disattese o assorbite tutte le contrarie richieste Controparte_1 ed eccezioni:
1- RIGETTA la domanda di parte attrice.
2- CONDANNA altresì la parte attorea a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 2.540 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) ed accessori, se dovuti e nelle aliquote legali.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 19 dicembre 2025
Il Giudice
IN IC
4 di 4