Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8439 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08439/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04142/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4142 del 2025, proposto da
Ahmed IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza Principe Amedeo;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del diniego di accesso agli atti richiesti dal ricorrente in data 27.06.2025 per mezzo dello scrivente difensore e notificata in pari data a mezzo p.e.c.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa GE FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rappresenta il ricorrente di aver formalizzato una richiesta di rilascio del permesso di soggiorno presso la Questura di Napoli ai sensi del D.M. 34/2020 n. 103.
Al fine di conoscere lo stato del procedimento, nel corso degli anni formalizzava plurime istanze di accesso agli atti ad esito delle quali si palesava la necessità di integrare l’istanza con documentazione necessaria ai fini della valutazione dei requisiti per il rilascio del titolo richiesto.
Da ultimo, in data 27.06.2025 il ricorrente, a mezzo del suo difensore, inviava ulteriori memorie con contestuale istanza di accesso agli atti al fine di conoscere lo stato della procedura.
L’accesso, tuttavia, non veniva consentito e di qui la proposizione del ricorso in esame, per violazione degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
Si è costituita l’amministrazione intimata rappresentando che il ricorrente ha avuto accesso al permesso di soggiorno, materialmente consegnato in data 1 ottobre 2025; in particolare, con due distinte comunicazioni trasmesse presso il domicilio digitale del procuratore costituito, in data 3 settembre 2025 e successivamente in data 25 settembre 2025, l’interessato ha avuto piena cognizione dell’esito provvedimentale e delle modalità per conseguire il permesso di soggiorno.
All’odierna udienza pubblica, il procuratore costituito del ricorrente, alla luce delle deduzioni dell’Amministrazione, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Di tanto preso atto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT LE, Presidente
GE FO, Consigliere, Estensore
OC Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE FO | NT LE |
IL SEGRETARIO