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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 357/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 320/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palmi
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011343164000 ALTRI TRIBUTI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5400/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta chiede la maturata prescrizione.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249011343164/000, notificata in data 09.11.2024, a mezzo del servizio postale, dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione, opposta con riferimento ai seguenti atti sottesi:
-cartella n.09420120015885838000 per un importo complessivo di euro 491,52 emessa su richiesta del
Comune di Palmi -Ufficio Tributi a titolo di Imposta, sanzioni, interessi e spese, per Tassa smaltimento rifiuti e Tributo provinciale per credito relativo all'anno 2011, asseritamente notificata il 06.02.2015;
-cartella n.09420130014484450000 per un importo complessivo di euro 485,87 emessa su richiesta del
Comune di Palmi -Ufficio Tributi a titolo di Imposta, sanzioni, interessi e spese, per Tassa smaltimento rifiuti e Tributo provinciale, per credito relativo all'anno 2012, asseritamente notificata il 08.07.2013;
-cartella n.09420140012028324000 per un importo complessivo di euro 440,06 emessa su richiesta del
Comune di Palmi -Ufficio Tributi a titolo di Imposta, sanzioni, interessi e spese, per Tassa smaltimento rifiuti e Tributo provinciale, per credito relativo all'anno 2013, asseritamente notificata il 07.07.2014.
Parte ricorrente deduce l'omessa notifica delle cartelle e la maturata prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo che le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato sono state correttamente notificate (allegate copie delle relate di notifica); inoltre l'Agenzia deduce la successiva notifica di atti interruttivi della prescrizione: cartella di pagamento n. 09480201500004151000 (all. 6), comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201900001545000 (all. 7), cartella di pagamento n. 09480201500016789000 (all. 8), cartella di pagamento n. 09480201400004649000 (all. 9), comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201600000863000 (all. 10), intimazione di pagamento n. 9420199006770788000 (all. 11), intimazione di pagamento n. 09420179008971488000 (all. 12).
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Palmi, eccependo la propria estraneità alle censure relative alla formazione e alla notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti successivi, nonché all'attività di stretta competenza del Concessionario della riscossione;
inoltre il Comune deduce la regolarità della propria pregressa attività di accertamento.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è palesemente infondato, per cui va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente dimostrato, con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente, la regolare notifica delle cartelle, nonché di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale;
ne deriva l'infondatezza della censura sull'omessa notifica delle cartelle, nonché di quella sulla prescrizione, non maturata per nessuna delle pretese esercitate.
Il Comune di Palmi, per quanto di propria competenza, ha analogamente dimostrato la regolarità della precedente attività di accertamento dei singoli tributi.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta) in favore di ciascuna parte resistente.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 320/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palmi
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011343164000 ALTRI TRIBUTI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5400/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta chiede la maturata prescrizione.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249011343164/000, notificata in data 09.11.2024, a mezzo del servizio postale, dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione, opposta con riferimento ai seguenti atti sottesi:
-cartella n.09420120015885838000 per un importo complessivo di euro 491,52 emessa su richiesta del
Comune di Palmi -Ufficio Tributi a titolo di Imposta, sanzioni, interessi e spese, per Tassa smaltimento rifiuti e Tributo provinciale per credito relativo all'anno 2011, asseritamente notificata il 06.02.2015;
-cartella n.09420130014484450000 per un importo complessivo di euro 485,87 emessa su richiesta del
Comune di Palmi -Ufficio Tributi a titolo di Imposta, sanzioni, interessi e spese, per Tassa smaltimento rifiuti e Tributo provinciale, per credito relativo all'anno 2012, asseritamente notificata il 08.07.2013;
-cartella n.09420140012028324000 per un importo complessivo di euro 440,06 emessa su richiesta del
Comune di Palmi -Ufficio Tributi a titolo di Imposta, sanzioni, interessi e spese, per Tassa smaltimento rifiuti e Tributo provinciale, per credito relativo all'anno 2013, asseritamente notificata il 07.07.2014.
Parte ricorrente deduce l'omessa notifica delle cartelle e la maturata prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo che le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato sono state correttamente notificate (allegate copie delle relate di notifica); inoltre l'Agenzia deduce la successiva notifica di atti interruttivi della prescrizione: cartella di pagamento n. 09480201500004151000 (all. 6), comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201900001545000 (all. 7), cartella di pagamento n. 09480201500016789000 (all. 8), cartella di pagamento n. 09480201400004649000 (all. 9), comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201600000863000 (all. 10), intimazione di pagamento n. 9420199006770788000 (all. 11), intimazione di pagamento n. 09420179008971488000 (all. 12).
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Palmi, eccependo la propria estraneità alle censure relative alla formazione e alla notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti successivi, nonché all'attività di stretta competenza del Concessionario della riscossione;
inoltre il Comune deduce la regolarità della propria pregressa attività di accertamento.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è palesemente infondato, per cui va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente dimostrato, con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente, la regolare notifica delle cartelle, nonché di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale;
ne deriva l'infondatezza della censura sull'omessa notifica delle cartelle, nonché di quella sulla prescrizione, non maturata per nessuna delle pretese esercitate.
Il Comune di Palmi, per quanto di propria competenza, ha analogamente dimostrato la regolarità della precedente attività di accertamento dei singoli tributi.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta) in favore di ciascuna parte resistente.