Decreto presidenziale 16 giugno 2023
Ordinanza cautelare 22 giugno 2023
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00329/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2023, proposto da
OM, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Pianesi e Davide Mengarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Pianesi, in Ancona, via Marsala, 12;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ancona, Questura di OM, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
OM, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione
- del provvedimento di ammonimento del OMdella Questura di Ancona;
- del provvedimento di sospensione del titolo autorizzativo di polizia n. OM(porto d'armi per uso sportivo);
- del ritiro cautelare di arma ai sensi dell'art. 39, comma 2 del T.U.L.P.S., di cui al verbale del 19/3/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della di Questura di Ancona e della Questura di OM;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. MA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, nella spiegata veste di esercente varie attività professionali nel settore della sicurezza (protezione di persone, installazioni, beni e informazioni in ambienti ad alto rischio; investigazioni; etc.), impugna l’ammonimento ex art. 8 della L. n. 38/2009 e s.m.i., adottato nei suoi riguardi dal Questore di Ancona, e i conseguenti provvedimenti di sospensione del titolo autorizzativo di polizia n. OM(porto d’armi per uso sportivo) rilasciato al sig. OM il 18 luglio 2022 e di ritiro cautelare di arma ai sensi dell’art. 39, comma 2, del T.U.L.P.S., eseguito il 19 marzo 2023.
2. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Questura di OM e la Questura di Ancona.
3. Con ordinanza n. OMil Tribunale ha respinto la domanda cautelare e ha dichiarato improcedibile l’istanza di accesso agli atti formulata in ricorso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. (avendo le amministrazioni intimate depositato in giudizio tutti gli atti di cui era stata chiesta l’ostensione).
La Sezione Terza del Consiglio di Stato, con ordinanza n. OM, ha confermato la pronuncia cautelare del T.A.R.
La causa è stata trattenuta per la decisione di merito all’udienza di smaltimento del 13 marzo 2026.
4. In punto di fatto nel ricorso si espone quanto segue.
I provvedimenti odiernamente impugnati sono stati notificati al ricorrente il 19 marzo 2023 e alla base degli stessi sta una richiesta di ammonimento presentata al Questore di Ancona dalla sig.ra OM, con la quale il sig. OM ha avuto una relazione, ormai conclusa, dalla quale è nato un figlio ancora minorenne. I rapporti tra i due e con il figlio minore all’epoca dei fatti erano disciplinati dal decreto del Tribunale di Ancona del OM.
Nel provvedimento di ammonimento si legge che “ …dalla citata istanza nonché dagli atti di ufficio, emerge un quadro indiziario che rende verosimile l’esistenza di condotte di stalking poste da OM OM, che dal momento in cui è venuto a conoscenza di una frequentazione intrapresa dalla ex compagna e un uomo originario OM ha posto in essere atteggiamenti persecutori nei confronti della richiedente ”. Le condotte addebitate al sig. OM consistono, a quanto si legge nell’atto, in atteggiamenti persecutori, continue telefonate e messaggi WhatsApp , appostamenti nei pressi della abitazione della sig.ra OM, minacce di morte a lei e al suo nuovo partner , epiteti razzisti al nuovo compagno, minacce di toglierle il bambino nel caso non avesse chiuso la nuova relazione.
Ciò avrebbe provocato nell’istante “ …uno stato di ansia e timor panico, in considerazione anche della presenza del figlio minore, limitando inoltre, di fatto, la sua libertà personale e di circolazione, con mutamento di abitudini di vita ”.
Sorpreso dal tenore del provvedimento e intenzionato a tutelare la propria posizione e la propria onorabilità, nello stesso giorno 19 marzo 2023 il sig. OM ha sporto querela presso la Stazione dei Carabinieri di OM nei confronti della sig.ra OM, denunciando in particolare di aver subito percosse dalla donna, come risulta dalla documentazione video allegata al ricorso (doc. n. 5 e documenti depositati su supporto informatico il 21 giugno 2023).
Successivamente, il sig. OM ha presentato una istanza di accesso agli atti del procedimento da cui è scaturito l’ammonimento, ma tale istanza è stata evasa solo parzialmente dalla Questura di Ancona.
Infine il 12 aprile 2023 al ricorrente è stato notificato l’atto di avvio del procedimento finalizzato alla revoca definitiva del porto d’armi ad uso sportivo (per inciso, tale procedimento, ancora in corso alla data di proposizione dell’odierno ricorso, si è concluso con l’adozione del provvedimento di revoca del titolo, oggetto del separato ricorso n. OM R.G., deciso con sentenza resa in pari data).
5. Questi i motivi di ricorso:
a) violazione di legge e eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere nelle varie figure sintomatiche, difetto e carenza di attività istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti, sviamento, irrazionalità e contraddittorietà, difetto di motivazione.
In parte qua il sig. OM evidenzia che:
- il provvedimento di ammonimento è illegittimo anzitutto perché adottato in base ad una istruttoria lacunosa e del tutto insufficiente.
Infatti, in primo luogo il Questore, in sostanza e al di là delle formule di stile utilizzate, si è basato esclusivamente sulle affermazioni della sig.ra OM e dunque sulla mera narrazione di parte, non suffragata, peraltro, da alcun riscontro oggettivo e documentale. Ed è del tutto evidente che un provvedimento così impattante sulla vita personale e lavorativa del destinatario non possa essere adottato sulla base della ricostruzione unilaterale dei fatti operata dal denunciante, il quale potrebbe essere stato mosso da motivazioni poco commendevoli che poco o nulla hanno a che fare con una effettiva e reale situazione di molestia e/o pericolo.
In secondo luogo, nel provvedimento si rinvengono solo generiche affermazioni conseguenti all’istanza, ma non risulta alcuna valutazione, alcun approfondimento, alcun sia pur minimo riscontro a supporto della decisione assunta. Tale modus operandi si pone dunque in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il c.d. ammonimento per stalking deve essere sorretto da elementi istruttori dai quali si possa desumere l’esistenza di una concreta situazione di pericolo o anche solo di minaccia qualificata per la vittima e dei quali si deve dare conto nella motivazione del provvedimento. In caso contrario si sanzionerebbe una c.d. colpa d’autore, integrando così una “pena del sospetto”. Sempre la giurisprudenza afferma che l’indubbia urgenza di provvedere che connota il procedimento ex art. 8 della L. n. 38/2009 non esclude ex se l’esigenza di approfondire i fatti posti a base della denuncia;
- applicando tali principi al caso di specie, risulta evidente che le dichiarazioni della sig.ra OM erano del tutto sfornite di riscontro concreto (e supportate, a quanto è dato sapere, dalle sole dichiarazioni dei suoi genitori) e non corrispondenti al vero. Infatti, come dimostrano i messaggi WhatsApp di cui al documento allegato n. 9 al ricorso: i) non è vero che il sig. OM abbia inviato alla sig.ra OM un numero spropositato di messaggi e di sicuro non circa 10/15 messaggi al giorno; ii) risulta invece che tali messaggi per un verso attengono a normali colloqui fra due persone connotati da reciproche domande e risposte (e in alcuni casi anche da un tono colloquiale e scherzoso), per altro verso hanno ad oggetto quasi esclusivamente questioni relative al figlio minore della coppia e non alla vita privata della sig.ra OM; iii) risulta altresì che è stata la sig.ra OM a porre all’ ex partner numerosi ostacoli ai colloqui con il figlio, tanto è vero che in molti casi tali colloqui sono avvenuti solo a tarda sera e si sono protratti per pochi minuti (visto che il bambino in quegli orari era stanco e assonnato); iv) dai messaggi non emerge neanche una esplicita richiesta o intimazione della sig.ra OM a non essere più contattata dal sig. OM, né risultano lamentele in merito alla natura persecutoria dei messaggi. Si tratta invece di dialoghi a volte anche aspri (il che è fisiologico in una relazione ormai chiusa), ma mai sfociati in atti persecutori;
- quanto alla questione del rapporto con il nuovo compagno della sig.ra OM, dai messaggi risulta che il sig. OM non era contrario in modo assoluto al fatto che il figlio conoscesse e frequentasse l’uomo, ma riteneva che tale conoscenza dovesse essere rimandata ad un momento successivo in cui il rapporto fra la sig.ra OM e il suo nuovo compagno si fosse consolidato, e ciò al fine di evitare al minore ulteriore confusione e delusione. Peraltro, anche la sig.ra OM aveva chiesto al sig. OM di non far conoscere al figlio la sua nuova compagna. In ogni caso, la sig.ra OM ha continuato a consentire al suo nuovo partner di frequentare il figlio, per cui sotto questo profilo le abitudini di vita della donna non sono state modificate;
- quanto alle soste nei pressi dell’abitazione della sig.ra OM, lamentate da quest’ultima, le stesse erano del tutto giustificate, visto che la donna aveva preteso che il sig. OM riaccompagnasse personalmente il bambino presso la casa della madre. Non si trattava, dunque, di appostamenti, che peraltro, vista la sua formazione professionale, il ricorrente ben avrebbe potuto effettuare senza essere visto;
- lo stato di ansia e paura è solo affermato dalla sig.ra OM, ma non documentato e del tutto non coerente con il tono che emerge dai messaggi acquisiti agli atti del procedimento. Al riguardo va inoltre considerato che la sig.ra OM è guardia particolare giurata, esperta in difesa personale e titolare di porto d’armi, per cui non è credibile che la donna possa essere stata turbata in maniera particolare da normali colloqui con l’ ex compagno e padre del loro figlio minore (sul punto il ricorrente richiama le considerazioni espresse dal T.A.R. Toscana, nella sentenza n. 1366/2015, relativa a vicenda analoga, in cui la denunciante era un’agente della Polizia di Stato). E in effetti non risulta che la sig.ra OM abbia in qualche modo dovuto modificare le proprie abitudini di vita, mentre, come emerge dalla denuncia-querela presentata dall’odierno ricorrente, è stato il sig. OM a subire percosse e aggressioni dalla sig.ra OM;
- non risponde invece al vero che il ricorrente abbia mai minacciato di morte SI (tanto che nella chat WhatsApp del 23 gennaio 2023 reagisce con “ ?? ma che dici?? ” ad una affermazione in tal senso della sig.ra OM) e di aver utilizzato epiteti dispregiativi nei confronti di chiunque. Queste sono mere affermazioni strumentali della sig.ra OM, sfornite di prova;
- quanto, poi, alla presunta reticenza del sig. OM in ordine alle informazioni sul suo lavoro, va detto che il ricorrente era sottoposto ad un vincolo di riservatezza assoluta in ragione del particolare settore in cui si trovava ad operare, dimostrato dall’accordo di riservatezza allegato al ricorso (doc. n. 11);
- come si è visto, quindi, non vi è corrispondenza alcuna tra ciò che è stato dichiarato dalla sig.ra OM e acriticamente recepito nel provvedimento di ammonimento e ciò che, invece, emerge dagli atti di causa. La Questura, pertanto, avrebbe dovuto rilevare questa evidente discrasia tra la narrazione dell’esponente e la realtà dei fatti o, comunque, dare adeguato conto nella motivazione del provvedimento degli approfondimenti svolti, in particolare per quanto concerne le asserite conseguenze sullo stato psico-fisico della denunciante;
b) violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 CDFUE, degli art. 1, 3, 7, 10 e 10- bis della L. n. 241/1990. Eccesso di potere nelle varie figure sintomatiche, difetto e carenza di attività istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti, sviamento, irrazionalità e contraddittorietà, difetto di motivazione.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dei suoi diritti partecipativi e del contraddittorio procedimentale, essendo stato il provvedimento di ammonimento adottato in assenza di una previa comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente impossibilità per l’interessato di interloquire e fornire la propria versione dei fatti.
Al riguardo il sig. OM evidenzia che:
- la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato che la logica preventiva che caratterizza i provvedimenti in questione non consente di sottrarre i relativi procedimenti al complesso dei principi di garanzia procedimentale posti a presidio del corretto esercizio del potere amministrativo, primi tra questi l’obbligo della motivazione e del contraddittorio procedimentale. Tutto ciò al fine di evitare di giungere a sanzionare, arbitrariamente, una “colpa d’autore”. E, del resto, la motivazione del provvedimento in tanto può essere adeguata in quanto il contraddittorio sia stato pieno ed effettivo;
- sempre la giurisprudenza ritiene che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere omessa solo in caso di conclamata urgenza di provvedere, ma nella specie tale urgenza non sussisteva, visto che fra la denuncia e il provvedimento di ammonimento sono trascorsi circa due mesi e che la sig.ra OM, come detto, svolge un’attività professionale che presuppone il possesso di particolari doti fisiche e psichiche, tali da escludere che la donna potesse aver maturato timore per la propria incolumità;
- le limitazioni del diritto di difesa sono aggravate dal fatto che neanche dopo l’adozione del provvedimento il ricorrente ha potuto prendere integrale visione degli atti del procedimento, visto che l’istanza di accesso è stata accolta solo in minima parte (questa censura, come detto, in corso di causa è venuta meno, come il Tribunale ha statuito nell’ordinanza n. OM);
c) violazione di legge ed eccesso di potere. Illegittimità derivata dall’illegittimità del provvedimento di ammonimento. Illegittimità propria per violazione dell’art. 138 T.U.L.P.S. Difetto e carenza di istruttoria, difetto di motivazione.
Queste censure riguardano i provvedimenti conseguenti all’ammonimento, ossia la sospensione del porto d’armi ad uso sportivo e il ritiro cautelare di arma da fuoco, che, oltre al vizio di illegittimità derivata, vengono censurati anche per vizi propri legati alle seguenti circostanze:
- gli atti in questione sono illegittimi in quanto la carenza del requisito di cui all’art. 138, comma 1, punto 5), T.U.L.P.S. non può essere fatta discendere dalla mera presentazione di una querela di parte, nella specie neppure presente;
- la giurisprudenza amministrativa, infatti, ha più volte chiarito che dalla semplice denuncia all’A.G. penale, in assenza di qualsivoglia accertamento di responsabilità, non può farsi automaticamente derivare la mancanza del requisito in questione (il che, a tacer d’altro, risulterebbe irragionevole, sproporzionato e in contrasto con l’art. 25 Cost.).
6. Le censure riepilogate nel precedente paragrafo 5. sono da ritenere nel loro complesso infondate (come hanno già statuito in sede cautelare tanto il T.A.R. quanto il Consiglio di Stato), e ciò alla luce delle seguenti considerazioni.
6.1. Come quasi sempre accade nelle controversie in materia di ammonimento ex art. 8 della L. n. 38/2009, la versione dei fatti che l’ammonito pone a base del ricorso gerarchico o giurisdizionale diverge in maniera radicale da quella che la presunta vittima ha esposto nella richiesta di adozione del provvedimento di polizia.
E anche la vicenda odierna non sfugge a tale cliché , visto che il sig. OM, oltre a dedurre la violazione dei propri diritti partecipativi, nel merito ritiene di attribuire al materiale probatorio versato in giudizio un significato del tutto diverso e minimale rispetto alla valutazione che ne ha dato il Questore di Ancona.
Ora, è certamente vero che, di solito, nella richiesta di ammonimento la presunta vittima, specie se essa ha avuto con il presunto persecutore un rapporto lungo e tormentato, tende a riversare tutto il proprio risentimento e dunque ad accentuare anche condotte che non integrano di per sé atti persecutori (si pensi ad esempio al fatto che in ogni rapporto sentimentale vi sono momenti di tensione in cui i partner possono abbandonarsi a eccessi verbali anche esagerati, così come non è raro che un soggetto molto geloso possa tempestare di telefonate o messaggi il proprio partner senza con ciò manifestare intenti persecutori). In molti casi, la situazione è resa più complicata dalla presenza di figli minori affidati ad uno dei due genitori, perché in queste condizioni è normale che gli scambi di telefonate o messaggi aumentano esponenzialmente in considerazione della necessità di organizzare gli incontri fra genitori e figli, di accordarsi per accompagnare i minori a scuola, in palestra, etc. oppure nel caso in cui il coniuge tenuto a prestare gli alimenti non adempia tempestivamente ai propri obblighi, etc. Altro scenario problematico si apre quando uno o entrambi degli ex partner avviino nuove relazioni sentimentali con terze persone.
6.2. Nella specie però, e pur volendo concedere al ricorrente che non tutte le condotte denunciate dalla sig.ra OM, prese singolarmente, assumerebbero rilievo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. n. 38/2009, dagli atti di causa emergono specifici accadimenti dai quali si può desumere la sussistenza di atti persecutori.
Prima di passare ad esaminare questi fatti, va detto che, ai fini dell’adozione del provvedimento di ammonimento, non rileva di per sé il fatto che la vittima possa avere in qualche modo “provocato” il persecutore ponendo in essere a sua volta ad esempio condotte violente. In effetti, vi è una sostanziale differenza fra il delitto di percosse (art. 581 c.p.), il delitto di lesioni (art. 582 c.p.) e la fattispecie degli atti persecutori (art. 612- bis c.p.), per cui la denuncia-querela presentata ex post dal ricorrente nei confronti della sua ex compagna è assolutamente irrilevante, anche perché il sig. OM non denuncia di aver dovuto modificare le proprie abitudini di vita e/o di versare in uno stato di disagio o di paura.
La condotta della presunta vittima assume rilievo solo se da essa si possa desumere l’inverosimiglianza della richiesta di ammonimento, ma nella specie non vi è alcuna correlazione fra i fatti denunciati dal sig. OM (risalenti peraltro al periodo 2017-2019) e quelli esposti dalla sig.ra OM nella richiesta di ammonimento (che risalgono al periodo dicembre 2022-febbraio 2023). Fra l’altro il procedimento penale avviato a seguito della suddetta querela si è concluso con l’archiviazione.
In questo senso è ancora meno rilevante la successiva denuncia presentata in data 6 maggio 2024 dal sig. OM alla Procura della Repubblica di Ancona, nella quale si denunciano sia fatti penalmente rilevanti (dei quali deve occuparsi la Procura ma che ad oggi non risultano oggetto di un procedimento penale) sia questioni afferenti alle condizioni dell’affido del minore (che invece devono eventualmente essere rappresentate al giudice civile).
6.3. Ciò detto, dagli atti di causa emerge che:
- i messaggi sulla chat WhatsApp allegati al ricorso (doc. n. 9) comprovano che a partire dal dicembre 2022 e fino ai giorni immediatamente antecedenti l’adozione dell’ammonimento il ricorrente ha effettivamente inviato alla ex compagna un numero rilevante di messaggi e di telefonate e in alcuni casi si tratta di messaggi o di telefonate reiterati più volte nel corso di pochi minuti;
- come risulta dalla integrazione della richiesta di ammonimento presentata dalla sig.ra OM il giorno 27 febbraio 2023, il giorno 25 febbraio 2023 il sig. OM aveva seguito in macchina la sua ex compagna e il nuovo partner di costei, costringendo la donna a chiamare i Carabinieri di OM. In un’altra circostanza, successivamente all’adozione dell’ammonimento, il ricorrente si era presentato senza preavviso in un parco pubblico alla baby sitter che teneva il figlio minorenne del sig. OM, mentre in altre occasioni aveva seguito la ragazza (si vedano i documenti all. n. 4 e n. 11 al deposito dell’Avvocatura erariale del 16 giugno 2023);
- dai suddetti messaggi emerge poi in maniera abbastanza evidente l’ostilità manifestata dal ricorrente nei riguardi del nuovo compagno della sua ex partner , ostilità che non può essere giustificata solo dalla necessità di non turbare la serenità del figlio minore. In effetti, appare abbastanza improbabile che la sig.ra OM potesse frequentare, come era indubbiamente suo diritto, un altro uomo senza che questi incontrasse quotidianamente il bambino;
- in alcuni messaggi la sig.ra OM dà conto di minacce rivolte a essa stessa e al suo nuovo compagno dal ricorrente, il quale ha negato di avere profferito tali minacce. Tuttavia, in allegato alla richiesta di ammonimento la sig.ra OM aveva prodotto anche una registrazione audio effettuata la sera del 22 gennaio 2023, quando il sig. OM, dopo aver riaccompagnato il figlio dalla madre, aveva per l’ennesima volta ingiunto alla donna di non far frequentare al bambino il suo nuovo compagno, minacciando, in caso contrario, una “ …cannonata… ”;
- la Questura di Ancona, per il tramite dell’omologo ufficio di OM, ha acquisito le dichiarazioni testimoniali dei genitori della sig.ra OM, i quali hanno riferito di condotte minacciose tenute dal sig. OM alla loro presenza.
6.4. Ora, ai fini dell’adozione del provvedimento di ammonimento per stalking non è necessario anzitutto che gli atti persecutori abbiano raggiunto un particolare livello di gravità, essendo al contrario opportuno che l’atto intervenga quando la situazione è ancora gestibile e non siano verificate conseguenze irreparabili.
Né rileva ex se la professione svolta dalla vittima, perché lo stato di disagio psicologico non dipende solo dalle doti fisiche o dalla preparazione tecnica dell’interessato. Fra l’altro, il personale delle Forze di Polizia e quello che opera nel campo della vigilanza privata è addestrato per fronteggiare minacce provenienti da estranei (tipicamente, rapinatori, banditi, etc.), i quali, peraltro, non pongono in essere atti persecutori nei riguardi dei poliziotti, carabinieri, vigilantes , etc. Il discorso è diverso quando la “minaccia” arriva dall’interno e soprattutto quando nella vicenda, come nella specie, sono coinvolti minori o persone legate alla vittima da rapporti familiari o sentimentali, perché in questo caso la vittima è preoccupata anche, se non di più, da ritorsioni che il persecutore potrebbe compiere nei riguardi di queste persone ad essa care.
6.5. Quanto alla lesione dei diritti partecipativi, la giurisprudenza non ha una posizione univoca al riguardo, perché in realtà la L. n. 241/1990 consente espressamente che in casi particolari la comunicazione di avvio del procedimento possa essere omessa. Fra questi casi rientrano, in generale, i procedimenti di cui all’art. 8 della L. n. 38/2009, anche se al riguardo non è prevista la deroga generalizzata all’applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990. È rimessa dunque alla valutazione discrezionale del Questore valutare se gli elementi prodotti dal soggetto che richiede l’ammonimento, uniti a quelli acquisiti ex officio , siano sufficienti a fondare una prognosi di sussistenza del pericolo che giustifichi l’adozione dell’atto. In effetti, la partecipazione del potenziale destinatario del provvedimento non è tanto finalizzata ad acquisire il suo punto di vista circa l’offensività della condotta (perché è scontato che l’interessato neghi di aver posto in essere atti persecutori), ma piuttosto a chiarire circostanze che dagli accertamenti svolti non appaiono univoche.
Nella specie, considerando le risultanze dei documenti acquisiti dalla Questura e tenendo conto che fra la data di presentazione della richiesta di ammonimento e l’adozione del provvedimento non è decorso un termine eccessivamente lungo (al riguardo vanno considerate anche l’integrazione della domanda, depositata il 27 febbraio 2023, e la necessità di acquisire le testimonianze dei genitori della sig.ra OM per il tramite di altra Questura), si può ritenere insussistente la violazione dei diritti partecipativi.
6.6. Infondate sono anche le censure dedotte nei riguardi dei provvedimenti consequenziali adottati dalla Questura di OM, perché tanto la sospensione del titolo di polizia quanto il ritiro cautelativo dell’arma legalmente detenuta dal sig. OM costituiscono in casi del genere atti dovuti e vincolati a fronte di un ammonimento di polizia.
In questo senso il richiamo alla giurisprudenza formatasi sull’art. 138 T.U.L.P.S. non è conferente, perché questa giurisprudenza riguarda il caso ordinario in cui il titolare del porto d’armi subisce una denuncia penale, circostanza che da sola non è sufficiente a giustificare l’adozione della revoca del titolo. Nella specie, al contrario, il ricorrente è stato destinatario di un provvedimento amministrativo definitivo ed efficace, che ben poteva essere posto alla base di successivi provvedimenti cautelativi o definitivi. Ovviamente, i provvedimenti in questione sarebbero stati travolti in caso di accoglimento delle censure articolate avverso l’ammonimento, ma questo non implica che gli atti de quibus sono ex se illegittimi per violazione dell’art. 138 T.U.L.P.S.
7. In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio si possono tuttavia compensare, visto che le censure relative alla lesione dei diritti partecipativi in analoghi giudizi hanno trovato in qualche caso condivisione da parte dei T.A.R. e del Consiglio di Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate nella presente sentenza e negli atti del giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
MA AN, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.