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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 816/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRIMICERIO DA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3336/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil S.p.a. - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - 80009450653
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500050776 QUOTA CORSORTIL 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500050776 QUOTA CORSORTIL 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500050776 QUOTA CORSORTIL 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500050776 QUOTA CORSORTIL 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500050776 QUOTA CORSORTIL 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500050776 QUOTA CORSORTIL 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500050776 QUOTA CORSORTIL 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500050776 QUOTA CORSORTIL 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500050776 QUOTA CORSORTIL 2022
contro
Gefil S.p.a. - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 4890070725 CONSORTILI 2011
- INGIUNZIONE n. 4890070725 CONSORTILI 2012
- INGIUNZIONE n. 4890070725 CONSORTILI 2015
- INGIUNZIONE n. 4891094168 CONSORTILI 2018
- INGIUNZIONE n. 4893081329 CONSORTILI 2019
- INGIUNZIONE n. 4892087450 CONSORTILI 2020
- INGIUNZIONE n. 4892070311 CONSORTILI 2016
- INGIUNZIONE n. 4892070311 CONSORTILI 2021
- INGIUNZIONE n. 4894096282 CONSORTILI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 574/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 27.5.2025 al Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno e alla società GE.FI. L. S.p.a.., Ricorrente_1, in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, entrambi domiciliati come in atti, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 202500050776, notificata in data 27.3.2025, relativa al mancato pagamento di contributi consortili per gli anni 2011, 2012, 2015, 2016,
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. La ricorrente eccepiva la omessa notifica di prodromici avvisi di accertamento, la prescrizione quinquennale per gli anni dal 2011 al 2019, la irrituale notifica dell'atto impugnato e il suo difetto di motivazione.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 23.7.2025 si costituiva il Consorzio di Bonifica
Comprensorio Sarno ed eccepiva l'avvenuta notifica di prodromici altri atti impositivi, l'infondatezza della eccepita prescrizione, la regolarità della notifica dell'atto impugnato e la sua sufficiente e adeguata motivazione.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 24.9.2025 si costituiva la società GE.FI.L. S.p.a. ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure inerenti gli atti impositivi, la omessa instaurazione del litisconsorzio necessario, la prescrizione decennale dei tributi in contestazione, la sospensione dei termini per effetto della disciplina COVID, la definitività delle pretese, la regolarità della notifica dell'atto impugnato, la adeguata e sufficiente motivazione dell'intimazione, con condanna alle spese del proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
l'avviso di intimazione n. 202500050776 notificato alla ricorrente ed impugnato è stato preceduto dalle seguenti ingiunzioni di pagamento:
- per gli anni 2011-2012-2015 ingiunzione n. 4890070725, notificata il 30/08/2018;
- per l'anno 2018 ingiunzione n. 4891094168, notificata il 31/10/2019;
- per l'anno 2019 ingiunzione n. 4893081329, notificata il 30/09/2021;
- per l'anno 2020 ingiunzione n. 4892087450, notificata il 24/11/2021:
- per l'anno 2016-2021 ingiunzione n. 4892070311, notificata il 08/02/2022;
- per l'anno 2022 ingiunzione n. 4894096282, notificata il 01/08/2023.
L' ingiunzione n. 4890070725(relativa ai tributi dovuti per gli anni 2011-2012-2015) è stata preceduta dall'avviso di notifica n. 4860115455, trasmessa con raccomandata n. 614982823286, e avviso di pagamento n. 4820546815.
L' ingiunzione n. 4891094168 (relativa ai tributi dovuti per l'anno 2018) è stata preceduta dall'avviso di notifica n.4860258678, notificato in data 05.02.19, e avviso di pagamento n. 4821096848.
L' ingiunzione n. 4893081329 (relativa ai tributi dovuti per l'anno 2019) è stata preceduta dall'avviso di notifica n. 4860225099, notificato in data 06.11.19, e avviso di pagamento n. 4821107219.
L' ingiunzione n. 4892087450 (relativa ai tributi dovuti per l'anno 2020) è stata preceduta dall'avviso di notifica n. 4862210440, notificato in data 27.11.2021e avviso di pagamento n. 4831113450.
L'ingiunzione n. 4892070311 (relativa ai tributi dovuti per gli anni 2016-2021) è stata preceduta dall'avviso di notifica n. 4863213211, notificato in data 28.09.21, e avviso di pagamento n. 4813066641.
L' ingiunzione n. 4894096282 (relativa ai tributi dovuti per l'anno 2022) è stata preceduta dall'avviso di notifica n. 4862211422, notificato in data 6.12.2022, e avviso di pagamento n. 4832122482. Ne deriva anche l'infondatezza della eccezione di prescrizione anche sulla scorta della documentazione del servizio postale versata in copia in atti.
Invero, nella materia, infatti, ritenuto che non vi è per la riscossione né un termine legale perentorio, né, tantomeno, potrebbe essercene uno negoziale, l'istituto applicabile non può che essere quello della prescrizione civilistica.
Recita l'art. 2946 del codice civile: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Il successivo art. 2948 c.c., prevede che: “Si prescrivono in cinque anni:…4)gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
L'art.15 del R.D. 13.02.1933 n. 215 spiega che: “Le quote di contributo consortile sono pagabili in annualità non minori di cinque e non maggiori di cinquanta” e che Le annualità decorrono dal primo gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa”.
Sul punto va ricordato che la giurisprudenza ha precisato che il criterio informatore della disposizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. è la periodicità della prestazione, in relazione ad una causa debendi continuativa, e la possibilità della ripetizione separata di ciò che è pagabile periodicamente. Più precisamente tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, che, cioè, si riferisce a obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, rientra nel disposto dell'art. 2948 n. 4.
Opera invece la prescrizione ordinaria decennale riguardo alle obbligazioni unitarie suscettibili di esecuzione sia istantanea che differita o ripartita, in cui, cioè, è o può essere prevista una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione che, però, è eseguibile uno actu (Cass. Civ. n. 9295/93).
Da tutto quanto appena detto sembrerebbe che i contributi consortili siano soggetti alla prescrizione quinquennale, trattandosi di tributi da pagare ad anno o in termini più brevi.
Una più attenta analisi della questione induce, però, a conclusioni diverse: per i contributi consortili, infatti,
l'elemento temporale non si riferisce all'esecuzione del pagamento, bensì al presupposto, rectius alla base di determinazione, dello stesso: ci troviamo cioè di fronte a tributi che per ogni annualità sono autonomi ed indipendenti. Non vi è una causa debendi continuativa e prestazioni che possono essere eseguite solo con il decorso del tempo;
vi sono, invece, cause debendi – beneficio al fondo, servizio irriguo, possesso parziale o totale del bene - autonome ed indipendenti per ogni annualità di contributo;
le annualità non riguardano il tempo della prestazione relativa al pagamento del tributo, costituendo, invece, elemento di commisurazione di quest'ultimo.
Del resto che così debba essere discende ancora dalle ulteriori seguenti considerazioni: i contributi consortili sono considerati, per ormai unanime giurisprudenza, veri e propri tributi (tra le tante Cass Civ, Sez V,
10.04.2003 n. 5647); per questi ultimi vige il principio dell'autonomia di ogni periodo di imposta.
Ne discende che, applicando ai contributi consortili quanto affermato per le imposte sul reddito, si deve concludere che in considerazione dell'autonomia di ogni periodo di imposta, che va considerato di per sé,
a prescindere dal collegamento con altri periodi, ed in mancanza di una norma specifica, la prescrizione va ricondotta senz'altro alla prescrizione generale decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Ritiene, perciò, questo Giudice che nel caso degli oneri consortili operi la prescrizione ordinaria decennale, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per cui il contributo è dovuto;
in relazione, infatti, al dies a quo di decorrenza della prescrizione l'art. 2935 c.c. prevede che:” La prescrizione comincia a decorrere dal giorno il cui il diritto può essere fatto valere”.
L'intimazione di pagamento è stata notificata secondo le modalità consentite dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/73.
La trasmissione via servizio postale con raccomandata A/R è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia fiscale e tributaria, come integrata dalla L. 890/1982.
Infatti, l'avviso di intimazione, può essere inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario. Pertanto, si applica la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.
Con riferimento, infine, all'eccepito difetto di motivazione deve rilevarsi che l'atto impugnato è stato adeguatamente e sufficientemente motivato.
In particolare, l'atto contiene l'indicazione del presupposto tributario (cod. trib. 0630), il periodo d'imposta di riferimento, il dettaglio dell'importo dovuto, distinto tra tributo, interessi, sanzioni e aggio ed il riferimento alle precedenti ingiunzioni e avvisi di accertamento. La giurisprudenza consolidata afferma che la motivazione di un atto impositivo è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e difendersi adeguatamente (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib., sent. n. 14376/2022).
La natura dell'esito della controversia impone che le spese debbano seguire la soccombenza ex art. 91 c.
p.c. nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno-Sezione undicesima , in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida, a favore di ciascuno dei procuratori delle parti convenute dichiaratasi entrambi antistatari in complessivi euro 500,00
(cinquecento) oltre oneri accessori
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRIMICERIO DA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3336/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil S.p.a. - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - 80009450653
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500050776 QUOTA CORSORTIL 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500050776 QUOTA CORSORTIL 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500050776 QUOTA CORSORTIL 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500050776 QUOTA CORSORTIL 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500050776 QUOTA CORSORTIL 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500050776 QUOTA CORSORTIL 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500050776 QUOTA CORSORTIL 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500050776 QUOTA CORSORTIL 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500050776 QUOTA CORSORTIL 2022
contro
Gefil S.p.a. - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 4890070725 CONSORTILI 2011
- INGIUNZIONE n. 4890070725 CONSORTILI 2012
- INGIUNZIONE n. 4890070725 CONSORTILI 2015
- INGIUNZIONE n. 4891094168 CONSORTILI 2018
- INGIUNZIONE n. 4893081329 CONSORTILI 2019
- INGIUNZIONE n. 4892087450 CONSORTILI 2020
- INGIUNZIONE n. 4892070311 CONSORTILI 2016
- INGIUNZIONE n. 4892070311 CONSORTILI 2021
- INGIUNZIONE n. 4894096282 CONSORTILI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 574/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 27.5.2025 al Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno e alla società GE.FI. L. S.p.a.., Ricorrente_1, in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, entrambi domiciliati come in atti, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 202500050776, notificata in data 27.3.2025, relativa al mancato pagamento di contributi consortili per gli anni 2011, 2012, 2015, 2016,
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. La ricorrente eccepiva la omessa notifica di prodromici avvisi di accertamento, la prescrizione quinquennale per gli anni dal 2011 al 2019, la irrituale notifica dell'atto impugnato e il suo difetto di motivazione.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 23.7.2025 si costituiva il Consorzio di Bonifica
Comprensorio Sarno ed eccepiva l'avvenuta notifica di prodromici altri atti impositivi, l'infondatezza della eccepita prescrizione, la regolarità della notifica dell'atto impugnato e la sua sufficiente e adeguata motivazione.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 24.9.2025 si costituiva la società GE.FI.L. S.p.a. ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure inerenti gli atti impositivi, la omessa instaurazione del litisconsorzio necessario, la prescrizione decennale dei tributi in contestazione, la sospensione dei termini per effetto della disciplina COVID, la definitività delle pretese, la regolarità della notifica dell'atto impugnato, la adeguata e sufficiente motivazione dell'intimazione, con condanna alle spese del proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
l'avviso di intimazione n. 202500050776 notificato alla ricorrente ed impugnato è stato preceduto dalle seguenti ingiunzioni di pagamento:
- per gli anni 2011-2012-2015 ingiunzione n. 4890070725, notificata il 30/08/2018;
- per l'anno 2018 ingiunzione n. 4891094168, notificata il 31/10/2019;
- per l'anno 2019 ingiunzione n. 4893081329, notificata il 30/09/2021;
- per l'anno 2020 ingiunzione n. 4892087450, notificata il 24/11/2021:
- per l'anno 2016-2021 ingiunzione n. 4892070311, notificata il 08/02/2022;
- per l'anno 2022 ingiunzione n. 4894096282, notificata il 01/08/2023.
L' ingiunzione n. 4890070725(relativa ai tributi dovuti per gli anni 2011-2012-2015) è stata preceduta dall'avviso di notifica n. 4860115455, trasmessa con raccomandata n. 614982823286, e avviso di pagamento n. 4820546815.
L' ingiunzione n. 4891094168 (relativa ai tributi dovuti per l'anno 2018) è stata preceduta dall'avviso di notifica n.4860258678, notificato in data 05.02.19, e avviso di pagamento n. 4821096848.
L' ingiunzione n. 4893081329 (relativa ai tributi dovuti per l'anno 2019) è stata preceduta dall'avviso di notifica n. 4860225099, notificato in data 06.11.19, e avviso di pagamento n. 4821107219.
L' ingiunzione n. 4892087450 (relativa ai tributi dovuti per l'anno 2020) è stata preceduta dall'avviso di notifica n. 4862210440, notificato in data 27.11.2021e avviso di pagamento n. 4831113450.
L'ingiunzione n. 4892070311 (relativa ai tributi dovuti per gli anni 2016-2021) è stata preceduta dall'avviso di notifica n. 4863213211, notificato in data 28.09.21, e avviso di pagamento n. 4813066641.
L' ingiunzione n. 4894096282 (relativa ai tributi dovuti per l'anno 2022) è stata preceduta dall'avviso di notifica n. 4862211422, notificato in data 6.12.2022, e avviso di pagamento n. 4832122482. Ne deriva anche l'infondatezza della eccezione di prescrizione anche sulla scorta della documentazione del servizio postale versata in copia in atti.
Invero, nella materia, infatti, ritenuto che non vi è per la riscossione né un termine legale perentorio, né, tantomeno, potrebbe essercene uno negoziale, l'istituto applicabile non può che essere quello della prescrizione civilistica.
Recita l'art. 2946 del codice civile: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Il successivo art. 2948 c.c., prevede che: “Si prescrivono in cinque anni:…4)gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
L'art.15 del R.D. 13.02.1933 n. 215 spiega che: “Le quote di contributo consortile sono pagabili in annualità non minori di cinque e non maggiori di cinquanta” e che Le annualità decorrono dal primo gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa”.
Sul punto va ricordato che la giurisprudenza ha precisato che il criterio informatore della disposizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. è la periodicità della prestazione, in relazione ad una causa debendi continuativa, e la possibilità della ripetizione separata di ciò che è pagabile periodicamente. Più precisamente tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, che, cioè, si riferisce a obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, rientra nel disposto dell'art. 2948 n. 4.
Opera invece la prescrizione ordinaria decennale riguardo alle obbligazioni unitarie suscettibili di esecuzione sia istantanea che differita o ripartita, in cui, cioè, è o può essere prevista una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione che, però, è eseguibile uno actu (Cass. Civ. n. 9295/93).
Da tutto quanto appena detto sembrerebbe che i contributi consortili siano soggetti alla prescrizione quinquennale, trattandosi di tributi da pagare ad anno o in termini più brevi.
Una più attenta analisi della questione induce, però, a conclusioni diverse: per i contributi consortili, infatti,
l'elemento temporale non si riferisce all'esecuzione del pagamento, bensì al presupposto, rectius alla base di determinazione, dello stesso: ci troviamo cioè di fronte a tributi che per ogni annualità sono autonomi ed indipendenti. Non vi è una causa debendi continuativa e prestazioni che possono essere eseguite solo con il decorso del tempo;
vi sono, invece, cause debendi – beneficio al fondo, servizio irriguo, possesso parziale o totale del bene - autonome ed indipendenti per ogni annualità di contributo;
le annualità non riguardano il tempo della prestazione relativa al pagamento del tributo, costituendo, invece, elemento di commisurazione di quest'ultimo.
Del resto che così debba essere discende ancora dalle ulteriori seguenti considerazioni: i contributi consortili sono considerati, per ormai unanime giurisprudenza, veri e propri tributi (tra le tante Cass Civ, Sez V,
10.04.2003 n. 5647); per questi ultimi vige il principio dell'autonomia di ogni periodo di imposta.
Ne discende che, applicando ai contributi consortili quanto affermato per le imposte sul reddito, si deve concludere che in considerazione dell'autonomia di ogni periodo di imposta, che va considerato di per sé,
a prescindere dal collegamento con altri periodi, ed in mancanza di una norma specifica, la prescrizione va ricondotta senz'altro alla prescrizione generale decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Ritiene, perciò, questo Giudice che nel caso degli oneri consortili operi la prescrizione ordinaria decennale, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per cui il contributo è dovuto;
in relazione, infatti, al dies a quo di decorrenza della prescrizione l'art. 2935 c.c. prevede che:” La prescrizione comincia a decorrere dal giorno il cui il diritto può essere fatto valere”.
L'intimazione di pagamento è stata notificata secondo le modalità consentite dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/73.
La trasmissione via servizio postale con raccomandata A/R è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia fiscale e tributaria, come integrata dalla L. 890/1982.
Infatti, l'avviso di intimazione, può essere inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario. Pertanto, si applica la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.
Con riferimento, infine, all'eccepito difetto di motivazione deve rilevarsi che l'atto impugnato è stato adeguatamente e sufficientemente motivato.
In particolare, l'atto contiene l'indicazione del presupposto tributario (cod. trib. 0630), il periodo d'imposta di riferimento, il dettaglio dell'importo dovuto, distinto tra tributo, interessi, sanzioni e aggio ed il riferimento alle precedenti ingiunzioni e avvisi di accertamento. La giurisprudenza consolidata afferma che la motivazione di un atto impositivo è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e difendersi adeguatamente (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib., sent. n. 14376/2022).
La natura dell'esito della controversia impone che le spese debbano seguire la soccombenza ex art. 91 c.
p.c. nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno-Sezione undicesima , in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida, a favore di ciascuno dei procuratori delle parti convenute dichiaratasi entrambi antistatari in complessivi euro 500,00
(cinquecento) oltre oneri accessori