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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/11/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice;
ha pronunciato la seguen te
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 691 del RGAC dell'anno 2025, avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Nicola Filardo
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LE EL
Resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha convenuto , deducendo: a) di Parte_1 Controparte_1 aver contratto con lui matrimonio concordatario in Cariati il 23 agosto 2021 (atto di matrimonio iscritto nel registro di Stato Civile del Comune di Cariati, con atto n. 24 Per_
– Parte: 2 – Serie: A Anno: 2021); b) che dalla loro unione sono nati due figli,
l'8 febbraio 2020 e il 26 settembre 2022; c) che è venuta meno la comunione Per_2 materiale e spirituale dei coniugi per disaccordi, al punto che ormai il resistente si è allontanato dalla casa coniugale;
d) che il resistente percepisce circa euro 1.600,00
1 di stipendio mentre la ricorrente ne percepisce circa 600,00; e) che viene, altresì, percepito un assegno universale di euro 398,00.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione personal e, con previsione di un assegno di mantenimento per sé e per i figli a carico del marito e con affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre e conseguente assegnazione della casa coniugale sita in via Livorno n. 5 in Mandatoriccio.
1.2. Si è costituita parte resistente, non opponendosi alla separazione e deducendo:
a) che l'unione è venuta meno a causa dei comportamenti della ricorrente in violazione dei propri doveri di moglie e di madre, dedicandosi la stessa alla vita mondana anziché alla cura della famiglia;
b) di essere stato cacciato di casa;
c) di essere stato recentemente licenziato;
d) che la ricorrente percepisce circa 800,00 euro di stipendio oltre 400,00 euro di assegno unico.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione personale con addebito alla ricorrente, con previsione a carico della stessa di un assegno di mantenimento del coniuge e affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale.
2. Deve essere dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
3. Va, poi, respinta la domanda di addebito formulata da parte resistente, in quanto le circostanze poste a sostegno della stessa sono rimaste del tutto sprovviste di prova.
Infatti, con la memoria costitutiva la par te non ha articolato specifici capitoli di prova, limitandosi genericamente ed in modo inammissibile a richiedere la prova per testi “sulle circostanze in premessa indicate” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 7 giugno 2011,
n. 12292, secondo cui “le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli art. 230 e 244 cod. proc. civ. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di rispo sta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di pr ova (tramite una c.d.
"lettura estrapolativa" nell'atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova”).
4. Passando, poi, ai provvedimenti conseguenziali, va rilevato che nessuna delle parti ha depositato la documentazione reddit uale.
2 Ciò premesso, deve rigettarsi la domanda di mantenimento articolata da parte resistente, in quanto, tenuto conto dell'età (inferiore a 30 anni) e della capacità di lavoro non pregiudicata da alcuna circostanza, nonché del fatto che lo stesso, per come si dirà, non ha neppure l'incombenza dell'occupazione quotidiana dei figli, pur se attualmente disoccupato egli conserva la potenzialità reddituale (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 21 luglio 2021, n. 20866, secondo cui “in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino
a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” e Cass. civ., sez. I, 27 dicembre 2011, n. 28870, secondo cui “in tema di assegno di mantenimento, non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazi one, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi
o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro”).
Pertanto, in assenza del requisito dell'impossibilità per ragioni obiettive di procurarsi i mezzi di sostentamento, la domanda del resistente non può trovare accoglimento.
4.1. Non meritevole di accoglimento è anche la domanda di mantenimento avanzata da parte ricorrente, in quanto la manc ata produzione di documentazione reddituale e le allegazioni delle parti sul reddito percepito (di euro 800,00 mensili circa secondo il resistente, di euro 600,00 circa secondo la ricorrente), oltre a quanto di seguito disposto con riferimento ai figli, es cludono la necessità di qualsiasi mantenimento, dovendosi ritenere la situazione patrimoniale della ricorrente idonea a consentirle un'esistenza dignitosa.
5. Per quel che riguarda, invece, i figli, considerata la domanda in tal senso articolata da entrambe le parti, va disposto l'affido condiviso con collocazione presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale.
Il padre potrà tenere con sé i figli presso la sua abitazione il martedì e il giovedì di ogni settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00, a settimane alterne dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica ed ancora, ad anni alterni, dal 23 dicembre al
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e, sempre ad anni alterni, il giorno di
3 Pasqua o dell'Angelo (pasquetta), nonché nel peri odo estivo, previo accordo tra i coniugi, per 15 giorni nel mese di luglio o nel mese di agosto, ad anni alterni.
5.1. Con riferimento, infine, al mantenimento dei figli, tenuto conto della condizione patrimoniale del padre e di quanto statuito al paragraf o 4 sulla sua potenzialità reddituale, deve essere posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di importo pari ad euro 200,00
(100,00 per ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indic i Istat, e di contribuire al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse degli stessi (cfr. Tribunale Torino sez. VII, 13 aprile 2023, n. 1600, secondo cui “a fronte degli obblighi derivanti dall'art. 316 -bis c.c., lo stato di disoccupazione non esime il genitore dal contribuire al mantenimento del figlio, a meno che l'obbligato non dimostri l'assoluta impossibilità di provvedervi, nonostante l'attivazione in tal senso” e Tribunale Roma sez. I, 7 luglio 2017, secondo cui “la peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'o ccupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso. Pertanto, anche in presenza di genitore dotato di capacità lavorativa generica, anche se disoccupato, il giudice può prevedere un assegno mensile di mantenimento di almeno euro 150”).
Inoltre, viene previsto in favore della madre il diritto a percepire integralmente l'assegno unico universale (cfr. Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2025, n. 4672, secondo cui “in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, dev e ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale
INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”).
6. Il mancato accoglimento integrale delle richieste di entrambi i coniug i giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_2
senza addebito;
[...]
2. Rigetta le domande di mantenimento per il coniuge;
4 3. Dispone l'affido condiviso dei figli, con collocazione presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale, con facoltà per il padre di tenerli con sé presso la sua abitazione il martedì e il giovedì di ogni settimana dalle ore
16.00 alle ore 20.00, a settimane alterne dalle ore 15.00 del sabato alle ore
20.00 della domenica ed ancora, ad anni al terni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o dell'Angelo (pasquetta), nonché nel periodo estivo, previo accordo tra i coniugi, per 15 giorni nel mese di luglio o nel mese di agosto, a d anni alterni;
4. Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile per il mantenimento dei figli di importo pari ad euro 200,00 (100,00 per ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, e di contribuire al 50% delle spese straordinarie necessarie che si rendessero nell'interesse dello stesso, con diritto della ricorrente di percepite per intero l'assegno unico universale;
5. Compensa le spese;
6. Dispone trasmettersi la pres ente sentenza in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Ca riati (CS) per le annotazioni di legge.
Così deciso in Castrovillari, 17 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Gaetano Laviola
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice;
ha pronunciato la seguen te
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 691 del RGAC dell'anno 2025, avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Nicola Filardo
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LE EL
Resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha convenuto , deducendo: a) di Parte_1 Controparte_1 aver contratto con lui matrimonio concordatario in Cariati il 23 agosto 2021 (atto di matrimonio iscritto nel registro di Stato Civile del Comune di Cariati, con atto n. 24 Per_
– Parte: 2 – Serie: A Anno: 2021); b) che dalla loro unione sono nati due figli,
l'8 febbraio 2020 e il 26 settembre 2022; c) che è venuta meno la comunione Per_2 materiale e spirituale dei coniugi per disaccordi, al punto che ormai il resistente si è allontanato dalla casa coniugale;
d) che il resistente percepisce circa euro 1.600,00
1 di stipendio mentre la ricorrente ne percepisce circa 600,00; e) che viene, altresì, percepito un assegno universale di euro 398,00.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione personal e, con previsione di un assegno di mantenimento per sé e per i figli a carico del marito e con affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre e conseguente assegnazione della casa coniugale sita in via Livorno n. 5 in Mandatoriccio.
1.2. Si è costituita parte resistente, non opponendosi alla separazione e deducendo:
a) che l'unione è venuta meno a causa dei comportamenti della ricorrente in violazione dei propri doveri di moglie e di madre, dedicandosi la stessa alla vita mondana anziché alla cura della famiglia;
b) di essere stato cacciato di casa;
c) di essere stato recentemente licenziato;
d) che la ricorrente percepisce circa 800,00 euro di stipendio oltre 400,00 euro di assegno unico.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione personale con addebito alla ricorrente, con previsione a carico della stessa di un assegno di mantenimento del coniuge e affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale.
2. Deve essere dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
3. Va, poi, respinta la domanda di addebito formulata da parte resistente, in quanto le circostanze poste a sostegno della stessa sono rimaste del tutto sprovviste di prova.
Infatti, con la memoria costitutiva la par te non ha articolato specifici capitoli di prova, limitandosi genericamente ed in modo inammissibile a richiedere la prova per testi “sulle circostanze in premessa indicate” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 7 giugno 2011,
n. 12292, secondo cui “le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli art. 230 e 244 cod. proc. civ. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di rispo sta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di pr ova (tramite una c.d.
"lettura estrapolativa" nell'atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova”).
4. Passando, poi, ai provvedimenti conseguenziali, va rilevato che nessuna delle parti ha depositato la documentazione reddit uale.
2 Ciò premesso, deve rigettarsi la domanda di mantenimento articolata da parte resistente, in quanto, tenuto conto dell'età (inferiore a 30 anni) e della capacità di lavoro non pregiudicata da alcuna circostanza, nonché del fatto che lo stesso, per come si dirà, non ha neppure l'incombenza dell'occupazione quotidiana dei figli, pur se attualmente disoccupato egli conserva la potenzialità reddituale (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 21 luglio 2021, n. 20866, secondo cui “in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino
a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” e Cass. civ., sez. I, 27 dicembre 2011, n. 28870, secondo cui “in tema di assegno di mantenimento, non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazi one, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi
o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro”).
Pertanto, in assenza del requisito dell'impossibilità per ragioni obiettive di procurarsi i mezzi di sostentamento, la domanda del resistente non può trovare accoglimento.
4.1. Non meritevole di accoglimento è anche la domanda di mantenimento avanzata da parte ricorrente, in quanto la manc ata produzione di documentazione reddituale e le allegazioni delle parti sul reddito percepito (di euro 800,00 mensili circa secondo il resistente, di euro 600,00 circa secondo la ricorrente), oltre a quanto di seguito disposto con riferimento ai figli, es cludono la necessità di qualsiasi mantenimento, dovendosi ritenere la situazione patrimoniale della ricorrente idonea a consentirle un'esistenza dignitosa.
5. Per quel che riguarda, invece, i figli, considerata la domanda in tal senso articolata da entrambe le parti, va disposto l'affido condiviso con collocazione presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale.
Il padre potrà tenere con sé i figli presso la sua abitazione il martedì e il giovedì di ogni settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00, a settimane alterne dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica ed ancora, ad anni alterni, dal 23 dicembre al
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e, sempre ad anni alterni, il giorno di
3 Pasqua o dell'Angelo (pasquetta), nonché nel peri odo estivo, previo accordo tra i coniugi, per 15 giorni nel mese di luglio o nel mese di agosto, ad anni alterni.
5.1. Con riferimento, infine, al mantenimento dei figli, tenuto conto della condizione patrimoniale del padre e di quanto statuito al paragraf o 4 sulla sua potenzialità reddituale, deve essere posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di importo pari ad euro 200,00
(100,00 per ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indic i Istat, e di contribuire al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse degli stessi (cfr. Tribunale Torino sez. VII, 13 aprile 2023, n. 1600, secondo cui “a fronte degli obblighi derivanti dall'art. 316 -bis c.c., lo stato di disoccupazione non esime il genitore dal contribuire al mantenimento del figlio, a meno che l'obbligato non dimostri l'assoluta impossibilità di provvedervi, nonostante l'attivazione in tal senso” e Tribunale Roma sez. I, 7 luglio 2017, secondo cui “la peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'o ccupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso. Pertanto, anche in presenza di genitore dotato di capacità lavorativa generica, anche se disoccupato, il giudice può prevedere un assegno mensile di mantenimento di almeno euro 150”).
Inoltre, viene previsto in favore della madre il diritto a percepire integralmente l'assegno unico universale (cfr. Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2025, n. 4672, secondo cui “in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, dev e ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale
INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”).
6. Il mancato accoglimento integrale delle richieste di entrambi i coniug i giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_2
senza addebito;
[...]
2. Rigetta le domande di mantenimento per il coniuge;
4 3. Dispone l'affido condiviso dei figli, con collocazione presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale, con facoltà per il padre di tenerli con sé presso la sua abitazione il martedì e il giovedì di ogni settimana dalle ore
16.00 alle ore 20.00, a settimane alterne dalle ore 15.00 del sabato alle ore
20.00 della domenica ed ancora, ad anni al terni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o dell'Angelo (pasquetta), nonché nel periodo estivo, previo accordo tra i coniugi, per 15 giorni nel mese di luglio o nel mese di agosto, a d anni alterni;
4. Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile per il mantenimento dei figli di importo pari ad euro 200,00 (100,00 per ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, e di contribuire al 50% delle spese straordinarie necessarie che si rendessero nell'interesse dello stesso, con diritto della ricorrente di percepite per intero l'assegno unico universale;
5. Compensa le spese;
6. Dispone trasmettersi la pres ente sentenza in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Ca riati (CS) per le annotazioni di legge.
Così deciso in Castrovillari, 17 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Gaetano Laviola
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