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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
UR UI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2827/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2024 00152030 25 000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1731/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 , ha impugnato il provvedimento epigrafato afferente il mancato pagamento tassa auto Regione Sicilia di euro 9.426,08 : euro 6.231,16 per tassa ancora dovuta ed euro
1.869,36 per sanzioni ed euro 278,57 per interessi (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto l'infondatezza della pretesa rilevando di essere società operante nel settore della vendita di veicoli nuovi e usati (D.L. n. 953 del 1982).
Si è costituita la Regione Siciliana - Assessorato alle finanze - la quale ha contro dedotto.
La Società ha versato documentazione a sostegno.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1.- La Società, successivamente all'impugnazione della Cartella qui in contestazione, ha provveduto al pagamento parziale del proprio debito aderendo alla c.d. “rateizzazione”.
La Regione ha versato in atti un prospetto di “riscosso rateale” e di “residuo da corrispondere” ancora dovuto (cfr. documentazione in atti).
La Società ricorrente si è avvalsa delle agevolazioni previste dall' art. 5 D.L. n. 953 del 1982 e ss.mm.ii.
Per i seguenti veicoli risulta l'omessa/tardiva comunicazione all'Ente impositore della “presa in carico” (art. 5 c. 44 e c. 45 L. 53/83): EL768AH, DS802MD, EF091GZ, EK900YM, DE327GN, FF488KG, FC385CM,
DG559FX, FF650VA, EB204PN, DN432CF, FH311JD, CW529BM, ES270PW, BT465MV, AB226YB (cfr. documentazione in atti).
2.- Il D.L. 30.12.1982 (convertito con Legge n. 53 del 28 febbraio 1983), all'art. 5, dispone che per i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate al commercio degli stessi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.
Le imprese devono spedire, a mezzo raccomandata a/r all'Amministrazione Finanziaria o all'Ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad Aprile, Agosto e Dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ad essa consegnati per la rivendita nel quadrimestre.
Per ciascun veicolo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale è avvenuta la consegna per la rivendita ed i relativi estremi.
Nella fattispecie qui in esame – dalla produzione documentale riferita alle verifiche effettuate presso gli
Uffici dell' ACI - non è stata riscontrata la sussistenza dei presupposti di legge (cfr. documentazione in atti).
3.- Con riguardo alla pretesa riferita ai veicoli EC037GP, EF581XD e FY617YW la Società ricorrente ha provveduto alla relativa presa “in carico” nello stesso nel mese di scadenza del pagamento del bollo: la richiesta di esenzione non può ritenersi valida poiché il bollo avrebbe dovuto essere “vigente” (cfr. documentazione in atti).
La richiesta di “sospensione” è stata prodotta nel mese di pagamento, ovvero successivamente: essendo intervenuta a
“bollo scaduto” non può ritenersi l' “entrata in sospensione di imposta” in quanto ai fini dell' efficacia deve essere prodotta “in vigenza” di bollo “pagato”.
4.- Con riguardo alla pretesa riferita ai veicoli Targhe_Veicoli_1
(anno 2021) si tratta di veicoli intestati alla società: l'atto di vendita non era stato trascritto al PRA (art.5 L. 53/1983).
Nell'ipotesi di mancata annotazione del trasferimento di proprietà il l' intestatario non è esonerato dal pagamento dell'imposta (Cassazione, Ordinanza n. 8737/2018).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la Società ricorrente alle spese di questo grado, in favore della Parte resistente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori se dovuti.
Agrigento, 15 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO RO
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
UR UI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2827/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2024 00152030 25 000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1731/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 , ha impugnato il provvedimento epigrafato afferente il mancato pagamento tassa auto Regione Sicilia di euro 9.426,08 : euro 6.231,16 per tassa ancora dovuta ed euro
1.869,36 per sanzioni ed euro 278,57 per interessi (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto l'infondatezza della pretesa rilevando di essere società operante nel settore della vendita di veicoli nuovi e usati (D.L. n. 953 del 1982).
Si è costituita la Regione Siciliana - Assessorato alle finanze - la quale ha contro dedotto.
La Società ha versato documentazione a sostegno.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1.- La Società, successivamente all'impugnazione della Cartella qui in contestazione, ha provveduto al pagamento parziale del proprio debito aderendo alla c.d. “rateizzazione”.
La Regione ha versato in atti un prospetto di “riscosso rateale” e di “residuo da corrispondere” ancora dovuto (cfr. documentazione in atti).
La Società ricorrente si è avvalsa delle agevolazioni previste dall' art. 5 D.L. n. 953 del 1982 e ss.mm.ii.
Per i seguenti veicoli risulta l'omessa/tardiva comunicazione all'Ente impositore della “presa in carico” (art. 5 c. 44 e c. 45 L. 53/83): EL768AH, DS802MD, EF091GZ, EK900YM, DE327GN, FF488KG, FC385CM,
DG559FX, FF650VA, EB204PN, DN432CF, FH311JD, CW529BM, ES270PW, BT465MV, AB226YB (cfr. documentazione in atti).
2.- Il D.L. 30.12.1982 (convertito con Legge n. 53 del 28 febbraio 1983), all'art. 5, dispone che per i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate al commercio degli stessi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.
Le imprese devono spedire, a mezzo raccomandata a/r all'Amministrazione Finanziaria o all'Ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad Aprile, Agosto e Dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ad essa consegnati per la rivendita nel quadrimestre.
Per ciascun veicolo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale è avvenuta la consegna per la rivendita ed i relativi estremi.
Nella fattispecie qui in esame – dalla produzione documentale riferita alle verifiche effettuate presso gli
Uffici dell' ACI - non è stata riscontrata la sussistenza dei presupposti di legge (cfr. documentazione in atti).
3.- Con riguardo alla pretesa riferita ai veicoli EC037GP, EF581XD e FY617YW la Società ricorrente ha provveduto alla relativa presa “in carico” nello stesso nel mese di scadenza del pagamento del bollo: la richiesta di esenzione non può ritenersi valida poiché il bollo avrebbe dovuto essere “vigente” (cfr. documentazione in atti).
La richiesta di “sospensione” è stata prodotta nel mese di pagamento, ovvero successivamente: essendo intervenuta a
“bollo scaduto” non può ritenersi l' “entrata in sospensione di imposta” in quanto ai fini dell' efficacia deve essere prodotta “in vigenza” di bollo “pagato”.
4.- Con riguardo alla pretesa riferita ai veicoli Targhe_Veicoli_1
(anno 2021) si tratta di veicoli intestati alla società: l'atto di vendita non era stato trascritto al PRA (art.5 L. 53/1983).
Nell'ipotesi di mancata annotazione del trasferimento di proprietà il l' intestatario non è esonerato dal pagamento dell'imposta (Cassazione, Ordinanza n. 8737/2018).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la Società ricorrente alle spese di questo grado, in favore della Parte resistente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori se dovuti.
Agrigento, 15 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO RO