CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2023, n. 18818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18818 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PALERMO nel procedimento a carico di: NA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG ANDREA VENEGONI Penale Sent. Sez. 5 Num. 18818 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 20/12/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Palermo, adito ex art. 309, c.p.p., annullava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trapani in data 24.5.2022 nei confronti di SS AN, in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, co. 1, n. 4), c.p., oggetto della imputazione provvisoria, previa esclusione della circostanza aggravante dell'avere agito con destrezza, in conseguenza della quale il reato di furto semplice non consentiva l'applicazione di alcuna misura coercitiva, ai sensi dell'art. 280, co. 1, c.p.p. 2. Avverso l'ordinanza indicata, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trapani, lamentando violazione di legge in punto di esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 4), c.p., posto che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di merito, nella condotta del SS era ravvisabile l'avere agito con destrezza, in quanto l'indagato si era avvicinato di soppiatto alla vittima del furto, approfittando della circostanza che quest'ultima era inginocchiata a pregare all'interno dì una chiesa, con rapidità impossessandosi della borsa che la donna aveva lasciato accanto a sé su di una panca, per allontanarsi subito dopo celermente, senza tacere che risulta nel caso in esame contestata di fatto anche la circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 7), c.p., della esposizione a pubblica fede per essere stata la borsa in questione prelevata dalla panca di una chiesa e quindi in un luogo aperto al pubblico. 2.1. Con requisitoria scritta del 18.11.2022, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata venga annullata con rinvio per nuovo giudizio. Con conclusioni scritte del 5.12.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia dell'indagato chiede il rigetto del ricorso. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni 4. Come è noto da tempo la giurisprudenza di legittimità è attestata sul condivisibile principio, secondo cui in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (cfr. Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088; Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, Rv. 277952). Orbene la decisione del tribunale del riesame di Palermo risulta del tutto conforme a tale dominante orientamento, in quanto il giudice dell'impugnazione cautelare ha sottolineato come nel caso in esame l'indagato si sia limitato ad approfittare di una situazione di disattenzione del detentore del bene oggetto dell'azione predatoria, disattenzione non causata dal SS, rappresentata dal momento di raccoglimento spirituale della vittima, per impossessarsi della borsa che quest'ultima aveva momentaneamente riposto sulla panca alle sue spalle. Anche il ricorrente sembra condividere questa impostazione, laddove nel ricorso evidenzia come il SS "abbia approfittato" di una situazione che certo non è stata da lui determinata, proponendo, in ogni caso, una valutazione in punto di fatto sulla condotta dell'indagato, non scrutinabile in sede di legittimità. Né migliore sorte arride alla ulteriore argomentazione sulla contestazione in fatto della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 7), c.p., a sostegno della quale il ricorrente cita un precedente di questa Sezione, secondo cui la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, prevista dall'art. 625, n. 7, c.p., sussiste anche nel caso in cui la cosa si trova in luoghi privati ma aperti al pubblico ed è soggetta a sorveglianza saltuaria, posto che la ragione dell'aggravamento consiste nella volontà di apprestare una più elevata 9 tutela alle cose mobili lasciate dal possessore, in modo temporaneo o permanente, senza custodia continua. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato la sussistenza dell'aggravante in relazione al tentativo di furto delle offerte contenute nella cassetta posta all'interno di una chiesa: cfr. Sez. 5, n. 9245 del 14;10/2014, Rv. 263258). Nel caso in esame, infatti, non può affatto ritenersi che la borsa, situata, come evidenziato dallo stesso pubblico ministero, alla portata della persona offesa e sotto la sua immediata vigilanza, sia stata lasciata senza custodia continua.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 20.12.2022.
lette/sentite le conclusioni del PG ANDREA VENEGONI Penale Sent. Sez. 5 Num. 18818 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 20/12/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Palermo, adito ex art. 309, c.p.p., annullava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trapani in data 24.5.2022 nei confronti di SS AN, in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, co. 1, n. 4), c.p., oggetto della imputazione provvisoria, previa esclusione della circostanza aggravante dell'avere agito con destrezza, in conseguenza della quale il reato di furto semplice non consentiva l'applicazione di alcuna misura coercitiva, ai sensi dell'art. 280, co. 1, c.p.p. 2. Avverso l'ordinanza indicata, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trapani, lamentando violazione di legge in punto di esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 4), c.p., posto che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di merito, nella condotta del SS era ravvisabile l'avere agito con destrezza, in quanto l'indagato si era avvicinato di soppiatto alla vittima del furto, approfittando della circostanza che quest'ultima era inginocchiata a pregare all'interno dì una chiesa, con rapidità impossessandosi della borsa che la donna aveva lasciato accanto a sé su di una panca, per allontanarsi subito dopo celermente, senza tacere che risulta nel caso in esame contestata di fatto anche la circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 7), c.p., della esposizione a pubblica fede per essere stata la borsa in questione prelevata dalla panca di una chiesa e quindi in un luogo aperto al pubblico. 2.1. Con requisitoria scritta del 18.11.2022, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata venga annullata con rinvio per nuovo giudizio. Con conclusioni scritte del 5.12.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia dell'indagato chiede il rigetto del ricorso. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni 4. Come è noto da tempo la giurisprudenza di legittimità è attestata sul condivisibile principio, secondo cui in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (cfr. Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088; Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, Rv. 277952). Orbene la decisione del tribunale del riesame di Palermo risulta del tutto conforme a tale dominante orientamento, in quanto il giudice dell'impugnazione cautelare ha sottolineato come nel caso in esame l'indagato si sia limitato ad approfittare di una situazione di disattenzione del detentore del bene oggetto dell'azione predatoria, disattenzione non causata dal SS, rappresentata dal momento di raccoglimento spirituale della vittima, per impossessarsi della borsa che quest'ultima aveva momentaneamente riposto sulla panca alle sue spalle. Anche il ricorrente sembra condividere questa impostazione, laddove nel ricorso evidenzia come il SS "abbia approfittato" di una situazione che certo non è stata da lui determinata, proponendo, in ogni caso, una valutazione in punto di fatto sulla condotta dell'indagato, non scrutinabile in sede di legittimità. Né migliore sorte arride alla ulteriore argomentazione sulla contestazione in fatto della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 7), c.p., a sostegno della quale il ricorrente cita un precedente di questa Sezione, secondo cui la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, prevista dall'art. 625, n. 7, c.p., sussiste anche nel caso in cui la cosa si trova in luoghi privati ma aperti al pubblico ed è soggetta a sorveglianza saltuaria, posto che la ragione dell'aggravamento consiste nella volontà di apprestare una più elevata 9 tutela alle cose mobili lasciate dal possessore, in modo temporaneo o permanente, senza custodia continua. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato la sussistenza dell'aggravante in relazione al tentativo di furto delle offerte contenute nella cassetta posta all'interno di una chiesa: cfr. Sez. 5, n. 9245 del 14;10/2014, Rv. 263258). Nel caso in esame, infatti, non può affatto ritenersi che la borsa, situata, come evidenziato dallo stesso pubblico ministero, alla portata della persona offesa e sotto la sua immediata vigilanza, sia stata lasciata senza custodia continua.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 20.12.2022.