TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 137
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione di norme a tutela della concorrenza e del mercato e del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.)

    Il Tribunale ha ritenuto che le disposizioni del T.U.S.P. relative agli obblighi di motivazione analitica e di trasmissione degli atti deliberativi alle autorità competenti siano applicabili anche quando le partecipazioni sono acquisite indirettamente tramite società quotate o società in house. L'inerzia del Comune è stata considerata illegittima in quanto ostacola la tutela della concorrenza.

  • Accolto
    Inadempimento degli obblighi di legge a tutela della concorrenza

    Il Tribunale ha condannato il Comune a conformarsi al parere motivato dell'Autorità, adottando l'atto deliberativo di approvazione dell'operazione societaria con la necessaria motivazione e trasmettendolo all'Autorità.

  • Accolto
    Nota di riscontro negativo al parere motivato dell'Autorità

    Il Tribunale ha annullato la nota del Comune, ritenendo illegittimo il rifiuto di conformarsi al parere motivato dell'Autorità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 137
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 137
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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