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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/12/2025, n. 4156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4156 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. v.g. 9830/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9830 del ruolo generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni del divorzio vertente tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1
FE NT e IN TI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2 avvocati FABIO BECONCINI e MICHELE BARTOLI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 4/12/2025):
“a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con accordo di negoziazione assistita del
13/2/2018, come modificate con sentenza del Tribunale di Firenze n. 1469/2024 pubblicata il 9/5/2024,
1 porre a carico di con effetto a decorrere dal mese di agosto 2025 compreso, Parte_2
l'obbligo di corrispondere a l'importo mensile di € 250,00, soggetto a Controparte_1 rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, da versare entro il giorno 20 del mese;
porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie di istruzione, sport e mediche (non coperte dal SSN) necessarie per il figlio;
confermare la presa in carico di da parte del per un percorso di Parte_2 Pt_3 monitoraggio tossicologico;
confermare l'incarico al servizio sociale di attivare incontri protetti tra la madre e il figlio,
a seguito di richiesta materna, subordinatamente a un percorso di sostegno e di preparazione psicologica di e della madre, e a una aderenza al percorso terapeutico presso il Per_1 Pt_3 da parte di Parte_2 prevedere la vigilanza da parte del giudice tutelare, al quale il e il servizio sociale Pt_3 dovranno relazionare ogni tre mesi;
porre a carico di l'obbligo di rimborsare alla controparte una quota delle Parte_2 spese di lite del presente procedimento, quantificata in € 1.500,00 comprensivi di accessori di legge;
compensare per il resto le spese di lite tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6/8/2025, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio stabilite concordemente dalle parti in seguito a convenzione di negoziazione assistita, come modificate dal Tribunale di Firenze con sentenza n.
1469/2024, pubblicata il 9/05/2024 nel procedimento n.r.g. 560/2024; in particolare, dopo aver dedotto l'avvenuta disintossicazione e guarigione dalla tossicodipendenza, nonché il mutamento della propria condizione economica (condizione che comunque non era stata oggetto di verifica nel procedimento n.r.g. 560/2024, in cui lei era rimasta contumace), la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , Per_1 nato il [...], e la riduzione del contributo al mantenimento dello stesso.
2 Si è costituito in giudizio l'ex coniuge il quale si è opposto Controparte_1 alla domanda e ha chiesto la conferma delle condizioni di divorzio in essere, nonché la condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
2. Devono essere accolte le condizioni concordate dalle parti, essendo le stesse nell'interesse del figlio , posto che non è stata ancora superata dalla madre la propria Per_1 condizione di fragilità, ragione per cui occorre che i servizi sociali continuino a monitorare il nucleo familiare, e verifichino l'adesione al percorso terapeutico presso il da parte Pt_3 di prima di attivare incontri protetti tra madre e figlio, che richiedono Parte_2 comunque una preventiva preparazione psicologica del figlio e della madre stessa.
Al fine di monitorare detti percorsi, si dispone la vigilanza del giudice tutelare, al quale il servizio sociale e il dovranno relazionare ogni tre mesi. Pt_3
Quanto al profilo economico, si osserva che la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico della nonché la modifica del riparto delle spese Pt_2 straordinarie, risultano coerenti con le condizioni delle parti.
3. La sostanziale conferma delle condizioni in essere (salvo che per i profili economici), giustifica il parziale rimborso delle spese in favore del resistente, nei termini concordati dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con accordo di negoziazione assistita del
13/2/2018, come modificate con sentenza del Tribunale di Firenze n. 1469/2024 pubblicata il 9/5/2024 nel procedimento n.r.g. 560/2024:
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- dispone la presa in carico di da parte del per un percorso di Parte_2 Pt_3 monitoraggio tossicologico;
- incarica il servizio sociale di attivare incontri protetti tra la madre e il figlio, a seguito di richiesta materna, subordinatamente a un percorso di sostegno e di preparazione psicologica di e della madre, e a una aderenza al percorso terapeutico presso il da parte di Per_1 Pt_3
Parte_2
- dispone il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali;
- dispone la vigilanza del giudice tutelare, al quale il servizio sociale e il dovranno Pt_3 relazionare ogni tre mesi;
3 - pone a carico di l'obbligo di rimborsare a una quota Parte_2 Controparte_1 delle spese di lite del presente procedimento, liquidata nell'importo complessivo di €
1.500,00, comprensivo degli accessori di legge;
- compensa per il resto le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 legge 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9830 del ruolo generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni del divorzio vertente tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1
FE NT e IN TI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2 avvocati FABIO BECONCINI e MICHELE BARTOLI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 4/12/2025):
“a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con accordo di negoziazione assistita del
13/2/2018, come modificate con sentenza del Tribunale di Firenze n. 1469/2024 pubblicata il 9/5/2024,
1 porre a carico di con effetto a decorrere dal mese di agosto 2025 compreso, Parte_2
l'obbligo di corrispondere a l'importo mensile di € 250,00, soggetto a Controparte_1 rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, da versare entro il giorno 20 del mese;
porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie di istruzione, sport e mediche (non coperte dal SSN) necessarie per il figlio;
confermare la presa in carico di da parte del per un percorso di Parte_2 Pt_3 monitoraggio tossicologico;
confermare l'incarico al servizio sociale di attivare incontri protetti tra la madre e il figlio,
a seguito di richiesta materna, subordinatamente a un percorso di sostegno e di preparazione psicologica di e della madre, e a una aderenza al percorso terapeutico presso il Per_1 Pt_3 da parte di Parte_2 prevedere la vigilanza da parte del giudice tutelare, al quale il e il servizio sociale Pt_3 dovranno relazionare ogni tre mesi;
porre a carico di l'obbligo di rimborsare alla controparte una quota delle Parte_2 spese di lite del presente procedimento, quantificata in € 1.500,00 comprensivi di accessori di legge;
compensare per il resto le spese di lite tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6/8/2025, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio stabilite concordemente dalle parti in seguito a convenzione di negoziazione assistita, come modificate dal Tribunale di Firenze con sentenza n.
1469/2024, pubblicata il 9/05/2024 nel procedimento n.r.g. 560/2024; in particolare, dopo aver dedotto l'avvenuta disintossicazione e guarigione dalla tossicodipendenza, nonché il mutamento della propria condizione economica (condizione che comunque non era stata oggetto di verifica nel procedimento n.r.g. 560/2024, in cui lei era rimasta contumace), la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , Per_1 nato il [...], e la riduzione del contributo al mantenimento dello stesso.
2 Si è costituito in giudizio l'ex coniuge il quale si è opposto Controparte_1 alla domanda e ha chiesto la conferma delle condizioni di divorzio in essere, nonché la condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
2. Devono essere accolte le condizioni concordate dalle parti, essendo le stesse nell'interesse del figlio , posto che non è stata ancora superata dalla madre la propria Per_1 condizione di fragilità, ragione per cui occorre che i servizi sociali continuino a monitorare il nucleo familiare, e verifichino l'adesione al percorso terapeutico presso il da parte Pt_3 di prima di attivare incontri protetti tra madre e figlio, che richiedono Parte_2 comunque una preventiva preparazione psicologica del figlio e della madre stessa.
Al fine di monitorare detti percorsi, si dispone la vigilanza del giudice tutelare, al quale il servizio sociale e il dovranno relazionare ogni tre mesi. Pt_3
Quanto al profilo economico, si osserva che la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico della nonché la modifica del riparto delle spese Pt_2 straordinarie, risultano coerenti con le condizioni delle parti.
3. La sostanziale conferma delle condizioni in essere (salvo che per i profili economici), giustifica il parziale rimborso delle spese in favore del resistente, nei termini concordati dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con accordo di negoziazione assistita del
13/2/2018, come modificate con sentenza del Tribunale di Firenze n. 1469/2024 pubblicata il 9/5/2024 nel procedimento n.r.g. 560/2024:
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- dispone la presa in carico di da parte del per un percorso di Parte_2 Pt_3 monitoraggio tossicologico;
- incarica il servizio sociale di attivare incontri protetti tra la madre e il figlio, a seguito di richiesta materna, subordinatamente a un percorso di sostegno e di preparazione psicologica di e della madre, e a una aderenza al percorso terapeutico presso il da parte di Per_1 Pt_3
Parte_2
- dispone il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali;
- dispone la vigilanza del giudice tutelare, al quale il servizio sociale e il dovranno Pt_3 relazionare ogni tre mesi;
3 - pone a carico di l'obbligo di rimborsare a una quota Parte_2 Controparte_1 delle spese di lite del presente procedimento, liquidata nell'importo complessivo di €
1.500,00, comprensivo degli accessori di legge;
- compensa per il resto le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 legge 196/2003.
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